cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 novembre 2014, n. 24160

Svolgimento del processo

1. — La Si fra Sud S.r.l., appaltatrice dei lavori di recupero di alcuni fabbricati siti in (omissis), ad essa affidati con contratti del 26 luglio 1984 e del 22 ottobre 1985, convenne in giudizio il Comune di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di Lire 205.287.551, a titolo d’interessi sulle parti del corrispettivo pagate in ritardo e su quelle non pagate al 31 marzo 1989, nonché di svincolo del rendiconto finale e revisione, e della somma di Lire 36.752.135 per lavori non ancora contabilizzati, oltre interessi legali e svalutazione.
Avendo il Comune eccepito che i lavori erano stati commissionati dal Sindaco in qualità di Commissario di Governo, l’attrice venne autorizzata a chiamare in causa il Sindaco ed il Ministero della protezione civile.
1.1. — Con sentenza del 31 dicembre 2003, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 95.436,32, a titolo d’interessi dovuti ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 sugli acconti corrisposti in ritardo e sugl’importi non ancora corrisposti, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora, e rigettando le altre domande.
2. — L’appello proposto dal Comune è stato accolto dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza del 27 aprile 2006 ha dichiarato non dovuti gl’interessi legali sull’importo riconosciuto all’attrice, rigettando il gravame incidentale da quest’ultima proposto.
Premesso che, in mancanza di usi contrari, la regola dell’anatocismo è applicabile a tutte le obbligazioni aventi originariamente ad oggetto una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto errata l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui l’avvenuto adempimento dell’obbligazione principale rende configurabile il debito per interessi come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, sulla quale sono dovuti gli ulteriori interessi dalla costituzione in mora, osservando che anche nel predetto caso l’anatocismo è consentito soltanto nei limiti previsti dallo art. 1283 cod. civ.. Precisato che tale disposizione richiede, in particolare, una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta da quella rivolta al riconoscimento degl’interessi principali, ha rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio l’attrice si era limitata a chiedere la condanna del Comune al pagamento di somme dovute a titolo d’interessi scaduti su importi pagati in ritardo o non ancora corrisposti, oltre agl’interessi ed alla svalutazione, osservando che tale espressione, nella sua genericità, non poteva essere interpretata in modo inequivoco come diretta al conseguimento degl’interessi sugl’interessi già scaduti, potendo essere intesa anche come rivolta ad ottenere, in aggiunta agl’interessi già quantificati in citazione, gli ulteriori interessi non ancora scaduti sulle somme non ancora pagate.
3. — Avverso la predetta sentenza la Sifra Sud propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Comune, il Sindaco e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile resistono con controricorsi.

Motivi della decisione

1. — Preliminarmente, si rileva che con comparsa depositata il 16 settembre 2014 si è costituito in giudizio per il Comune di Napoli l’avv. Fabio Maria Ferrari, in sostituzione dell’avv. Edoardo Barone, dichiarando che l’incarico difensivo conferito a quest’ultimo è stato revocato a seguito della cessazione del rapporto d’impiego con l’Amministrazione.
La costituzione del nuovo difensore non può peraltro considerarsi rituale, avendo avuto luogo in virtù di procura rilasciata in calce alla predetta comparsa, anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come prescritto dall’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 45, comma nono, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, per l’ipotesi in cui la procura non sia conferita contestualmente al controricorso: nel giudizio in esame, instaurato in data anteriore all’entrata in vigore della predetta legge, non trova infatti applicazione il nuovo testo dell’art. 83 cit., che include la memoria di costituzione del nuovo difensore tra gli atti in calce o a margine dei quali può essere rilasciata la procura, in tal modo ampliando l’elencazione contenuta nel testo previgente, la cui tassati vita esclude l’utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati (cfr. Cass., Sez. III, 18 aprile 2013, n. 9462; 26 giugno 2007, n. 14749).
2. — Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere l’avvenuta proposizione di una specifica domanda di riconoscimento degl’interessi anatocistici, la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, nelle quali essa ricorrente aveva richiesto, oltre al pagamento della somma complessivamente dovuta per interessi sulle somme pagate in ritardo o non corrisposte, gli ulteriori interessi legali e la svalutazione sul predetto importo. L’oggetto della domanda, ulteriormente precisato all’udienza dell’8 giugno 2000, era stato d’altronde identificato chiaramente sia dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale aveva calcolato gl’interessi maturati sulla somma dovuta per interessi fino alla data di deposito della sua relazione, sia dal Tribunale, che aveva errato soltanto nell’individuazione del principio di diritto in base al quale gl’interessi erano dovuti.
2.1. — Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Nell’interpretazione della domanda proposta dalla ricorrente, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gl’interessi già scaduti produrranno da quel momento (cfr. Cass., Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21340; Cass., Sez. V, 8 marzo 2006, n. 4935; 1 luglio 2004, n. 12043). È stato infatti precisato che, qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500).
Non può condividersi, in proposito, l’affermazione della ricorrente, secondo cui la volontà di ottenere il riconoscimento dell’anatocismo avrebbe potuto essere desunta, nella specie, dall’avvenuta indicazione, nell’atto di citazione, dell’importo complessivamente dovuto per interessi maturati fino alla data d’instaurazione del giudizio, sul quale era stata richiesta l’applicazione degli ulteriori interessi: la circostanza che, unitamente alla corresponsione della predetta somma, fosse stato domandato anche il pagamento di altri importi a titolo di saldo del corrispettivo e revisione dei prezzi per i lavori eseguiti in adempimento dei contratti d’appalto fa apparire infatti giustificate le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito, secondo cui, in assenza di ulteriori precisazioni, la domanda degli interessi avanzata nelle conclusioni dell’atto poteva essere intesa anche come rivolta ad ottenere soltanto quelli maturati e maturandi sulle somme ancora dovute per capitale. In contrario, non può utilmente richiamarsi il diverso avviso emergente dalla relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio e dalla sentenza di primo grado, non avendo le stesse valore vincolante per il Giudice d’appello, chiamato a pronunciarsi in ordine alla fondatezza del motivo d’impugnazione specificamente proposto dal Comune. Quanto poi alla precisazione compiuta all’udienza dell’8 giugno 2000, la mancata trascrizione del relativo verbale, in parie qua, a corredo della censura avanzata in questa sede impedisce di verificare se le espressioni a tal fine utilizzate dall’attrice risultassero idonee a dissipare l’incertezza derivante dall’equivoca formulazione dell’atto di citazione, con la conseguenza che l’impugnazione dev’essere ritenuta, per tale profilo, carente di autosufficienza.
3. — Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, che si liquidano come dal dispositivo. Nei rapporti con gli altri controricorrenti, nei confronti dei quali non è stata proposta alcuna domanda, sussistono invece giustificati motivi per la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Sifra Sud S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese processuali tra la Sifra Sud S.r.l., il Sindaco di Napoli, in qualità di ufficiale di governo, e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

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