La massima

In tema di concorso di persone nel reato, l’elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA 12 ottobre 2012, n.40249

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza pronunciata il 12 aprile 2011 la Corte di appello di Reggio Calabria riformando, quanto alla pena, quella resa in prime cure all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Locri, condannava B.F. alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione perché colpevole, in concorso con il fratello L.L. , dei reati di violenza privata ed atti persecutori in danno di C.L.T. , nonché di tentato danneggiamento aggravato dell’abitazione della famiglia C. , danneggiamento seguito da incendio dell’autovettura di C.T.M. , porto e detenzione di un arma da sparo cal. 357, danneggiamento mediante colpi di arma da fuoco dell’autovettura di C.T.M. e della portafinestra dell’abitazione della famiglia C. . In (OMISSIS) come meglio descritto e precisato nelle contestazioni rubricate.

La vicenda processuale traeva origine dalle accuse del padre di C.L.T. e poi di quest’ultima, i quali denunciavano i fatti-reato di cui innanzi imputandoli ai fratelli B.F. e B.L.L. , che avrebbero in tal modo reagito alla rottura della relazione sentimentale tra la C. stessa e quest’ultimo.

A fondamento probatorio della decisione di condanna i giudicanti ponevano le dichiarazioni confessorie di B.L. , il quale si è dichiarato colpevole di tutte le condotte contestate escludendo però il coinvolgimento in esse del fratello Fabio, le dichiarazioni delle parti offese, intercettazioni telefoniche delle conversazioni e dei messaggi intercorsi tra B.L. e C.L.T. , nonché tra la madre dell’imputato ed i figli e gli accertamenti degli inquirenti in seguito alle denunce presentate dalle parti lese.

2. Ricorre avverso la sentenza d’appello, che ha riguardato entrambi i fratelli B. , il solo B.F. , assistito dai difensori di fiducia i quali, nel suo interesse, hanno presentato distinti atti di impugnazione.

Col primo di essi, depositato il 29.10.2011, l’avv. Rosario Scarfò denuncia violazione degli artt. 110 c.p. e 192 c.p. nonché difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso del B. nei reati consumati dal fratello reo confesso.

2.2 Deduce in particolare il difensore:

– il B. si è sempre dichiarato estraneo ai fatti contestatigli, sui quali ha reso piena confessione il fratello, essendosi egli limitato ad una fugace comparsa nella ben più ampia attività di stalking posta in essere dal fratello medesimo;

– il fratello dell’imputato ha sempre dichiarato l’estraneità del ricorrente ai fatti di causa, dichiarazioni queste ignorate dai giudicanti i quali hanno sostenuto il giudizio di colpevolezza sulla singolare nozione giuridica del ed stalking associativo;

– il giudici di merito hanno utilizzato il coinvolgimento del ricorrente nell’episodio del (OMISSIS) dal quale, senza alcuna motivazione, è stato desunta la prova della sua colpevolezza anche per i reati di detenzione e porto di pistola nonché di danneggiamelo;

– i giudici di merito non hanno tenuto conto della sentenza c.d. Zucco, nel cui ambito il ricorrente è stato assolto dal reato di danneggiamento dell’auto della vittima, né della confessione di B.L. , fratello di F. , il quale ha escluso responsabilità di quest’ultimo nei fatti di causa;

– le dichiarazioni di B.L. e la sentenza assolutoria anzidetta si riscontrano vicendevolmente;

– nulla ha detto la corte territoriale in ordine al ritenuto concorso nel reato e nulla sul punto ha la stessa replicato alle puntuali osservazioni difensive, con ciò incorrendo palesemente nel denunciato vizio motivazionale;

– la breve, in rapporto a quella corposa del giudice di prime cure, motivazione impugnata pone sullo sfondo vincoli associativi mai contestati, ponendo anche sotto tale profilo questioni di legittimità circa la corrispondenza tra accusa e condanna;

– i giudicanti hanno valorizzato in danno dell’imputato generiche dichiarazioni accusatorie della vittima ed una illogica massima di esperienza secondo cui se, l’ex fidanzato ha sparato contro la macchina della vittima, anche il fratello avrebbe partecipato all’azione delittuosa;

– di qui anche l’illogicità dell’argomentare difensivo, secondo cui non avrebbe offerto la difesa ipotesi alternative, posto che nulla avrebbe offerto il processo per render concreta tale alternativa possibilità.

2.3 L’avv. Piccolo, da parte sua, con atto depositato il 31.10.2011, nell’interesse del ricorrente sviluppa due motivi di impugnazione.

2.3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente mancanza ed illogicità della motivazione nonché travisamento dei fatti, in particolare osservando:

– la condotta accertata processualmente come riferibile al ricorrente non rientra tra quelle inquadrabili a titolo di concorso nei reati commessi dal fratello, né la motivazione spiega come possa quella condotta integrare i requisiti minimi del concorso disciplinato dall’art. 110 c.p.;

– la corte territoriale ha fondato probatoriamente il proprio convincimento ‘su elementi contraddittori’ e ‘contrastanti’ sul piano logico;

– l’unica prova a carico è data nel processo dalle dichiarazioni della parte offesa;

– non v’è prova a carico dell’imputato circa la sua partecipazione concorsuale al reato ex art. 612-bis c.p., al tentato danneggiamento aggravato a mezzo incendio, al danneggiamento stesso, al porto ed alla detenzione di arma da sparo non identificata ed al danneggiamento aggravato contestatigli;

– immotivatamente è stata negata valenza liberatoria alle dichiarazioni confessorie del fratello dell’imputato, il quale ha escluso il coinvolgimento dell’imputato ricorrente nelle condotte confessate.

2.3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la particolare severità sanzionatoria nell’applicazione della disciplina del reato continuato, sul rilievo: che i precedenti penali in tale direzione valorizzati dai giudicanti sono risalenti nel tempo e non provano alcuna pericolosità sociale; che l’aumento di pena per la continuazione risulta superiore alla stessa pena base; che sproporzionato appare, altresì, l’aumento di pena per l’aggravante di aver commesso il reato durante il periodo in cui l’imputato era sottoposto a misura di sorveglianza; che l’entità della pena inflitta si appalesa oggettivamente severa rispetto al grado di colpevolezza ritenuto.

2.3.3 Con memoria aggiunta a cura dell’avv. Giacomo Iaria viene infine denunciata violazione degli artt. 125 e 546 lett. c) c.p.p., e degli artt. 81 e 133 c.p. nonché difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che, illegittimamente, risultano computati, ai fini sanzionatori, più volte gli stessi episodi delittuosi contestati ai sensi dell’art. 612-bis c.p., senza tenere conto della natura abituale del reato in parola, il quale, per questo, avrebbe dovuto in sé assorbire tutte le condotte considerate, sia quelle consumate prima, sia quelle consumate dopo l’entrata in vigore dell’art. 612-bis c.p.. Censura altresì l’avv. Iaria l’individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena del reato continuato in quello di cui agli artt. 56 e 610 c.p., nonché 7 l. 1965/575.

 

Considerato in diritto

 

1.1 ricorsi difensivi pongono sostanzialmente la questione giuridica della sufficienza della motivazione di condanna del ricorrente, il quale è accusato dei reati innanzi sintetizzati perché consumati in concorso con il fratello, che nella vicenda ha avuto, pacificamente, il ruolo di promotore delle vessazione in danno della ex fidanzata. Secondo l’opinare difensivo il processo non avrebbe acquisito prove a carico del ricorrente, i giudici di merito non le avrebbero indicate, l’unico fatto riferibile a B.F. , e cioè l’aver partecipato col fratello ad un inseguimento della C.L.T. , non può ritenersi sufficiente per considerare legittima la contestazione del concorso nell’azione persecutoria in danno della vittima.

2. A fronte della tesi difensiva giova pertanto esaminare in quali termini ha la corte distrettuale articolato la motivazione di colpevolezza. Orbene ha in primo luogo considerato, la corte territoriale, ampiamente provati i fatti-reato contestati perché confessati dal coimputato B.L. , il quale di essi ha fornito motivazione e specifica ricostruzione aderente agli accertamenti di essi da parte della polizia. In costanza poi della esclusione di responsabilità espressa nella detta confessione in favore del fratello, attuale ricorrente, il giudice di secondo grado ha valorizzato le minacce e gli insulti proferiti dall’imputato nei confronti della vittima il (OMISSIS) nel parcheggio del centro commerciale presso cui la stessa lavorava, l’inseguimento in automobile di C.L.T. da parte di entrambi i fratelli, provato dalle dichiarazioni della vittima e dalle riprese del sistema di video sorveglianza, le captazioni in carcere dei colloqui tra la madre ed i fratelli B. nel corso dei quali si sarebbe parlato dell’arma utilizzata negli attentati in danno della famiglia C. e del progetto di sequestrare la sorella della parte offesa, studentessa in XXXX.

3. Tanto premesso non può non rilevarsi che l’apparato motivazionale fornisce ed indica risultanze probatorie a sostegno dell’accusa di ‘stalking’ e cioè delle condotte persecutorie, ma non certo a sostegno delle rimanenti accuse di danneggiamento e di porto e detenzione di arma da fuoco, in relazione alle quali la motivazione non individua alcuna prova a carico. Si assume in contrario, nella motivazione in esame, che nelle captazioni in carcere i due fratelli avrebbero parlato chiaramente dell’arma utilizzata per gli attentati ai danni della famiglia C. , ma trattasi di argomentazione del tutto generica e priva di specificità, dappoiché non individuata alcuna captazione che chiami direttamente in causa B.F. .

Diverse conclusioni si impongono, viceversa, per l’accusa di cui all’art. 612-bis c.p., giacché al riguardo devono considerarsi pienamente provati sia l’episodio delle minacce ingiuriose del 21.2.2009, sia l’inseguimento in auto dei due fratelli ai danni della C. il XXXXXXXX.

Ciò posto deve ritenersi che detti episodi comprovino adeguatamente il coinvolgimento dell’imputato nell’attività persecutoria della vittima, la piena conoscenza delle relative motivazioni, la volontà di contribuire ad essa. Pongono sul punto i difensori la questione giuridica della ipotizzabilità, nella fattispecie concreta, della lezioni normativa e giurisprudenziale in tema di concorso, questione ad avviso del Collegio correttamente risolta dal giudice territoriale. Ed invero nel concorso di persone nel reato, istituto regolamentato, come è noto, dall’art. 110 c.p., abbandonate le tesi del ‘previo concerto’ e della ‘reciproca’ consapevolezza dell’altrui contributo, l’elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. Lo specifico connotato dell’elemento soggettivo del partecipe non modifica, ovviamente, la fisionomia strutturale del dolo, trovando sempre applicazione la regola generale secondo cui esso deve investire tutto quanto costituisce il fatto criminoso, aderendo e adattandosi al concreto atteggiarsi del processo esecutivo.

In tema di concorso di persone nel reato, inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa, non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente, con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226101; Cass., Sez. 1,17 gennaio 2008, n. 5631, rv. 238648; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2008, n. 4060, rv. 239196). Per converso, ai fini di delibare se nella concreta fattispecie ricorra o meno una ipotesi di concorso criminale, il giudicante dovrà valutare ogni aspetto del fatto, con particolare riferimento ai profili dotati di significatività circa l’eventuale apporto del concorrente, il suo contributo causale, l’atteggiamento psicologico rispetto ad essi.

Tanto promesso sul piano dei principi e ritornando alla fattispecie in esame, non può negarsi che il ricorrente fosse pienamente consapevole della vicenda in atto tra il fratello e l’ex fidanzata e che la sua partecipazione a due episodi importanti per valenza delittuosa e carica intimidatrice, integra concorso nel reato di cui all’artt. 612-bis c.p. dappoiché inseriti in una più ampia condotta criminale riferibile al concorrente ed alla quale l’imputato ha partecipato consapevolmente, come provato inequivocabilmente dall’episodio del (OMISSIS) e del XXXXXXXX, opportunamente valorizzati nel senso appena precisato dalla corte territoriale.

Conclusivamente sul punto, le condotte accertate in capo all’imputato ricorrente e da questi non negate integrano un contributo causale alla consumazione del piano criminale del fratello (Cass. pen., Sez. VI, 15/04/2008, n. 37170) del quale rappresentavano segmento strutturale e necessario, circostanza dalla quale consegue che il ricorrente deve rispondere di concorso in esso.

4. Inammissibili devono infine ritenersi i motivi aggiunti dappoiché proposti per la prima volta in sede di legittimità. Né vale osservare che i medesimi attengono comunque al trattamento sanzionatorio, giacché comunque illustrativi di profili mai sottoposti all’esame del giudice di merito.

Ogni altra doglianza deve ritenersi logicamente assorbita nel disponendo annullamento.

5. Tirando ora le somme di quanto sin qui argomentato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna inflitta per le condotte estranee a quella di cui all’art. 612-bis c.p., e ritenuti in continuazione con tale figura criminosa con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame alla luce delle insufficienze motivazionali innanzi evidenziate.

 

P.T.M.

 

la Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati ritenuti in continuazione e rinvia per nuovo giudizio sugli stessi ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi.

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