Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 febbraio 2015, n. 2942

Svolgimento del processo

I sig.ri R. G. e F. C. chiesero alla Corte d’appello di Napoli, con ricorso congiunto del 23 settembre 2011, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza 30 settembre 2009 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano aveva dichiarato nullo il loro matrimonio concordatario, celebrato il 2 ottobre 2003, per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della moglie, sentenza confermata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
La Corte adita ha riconosciuto la delibabilità della sentenza ecclesiastica sotto tutti i profili rilevanti, salvo quello evidenziato da Cass. 1343/2011, secondo cui la prolungata convivenza successiva alla celebrazione matrimonio costituisce ostacolo di ordine pubblico alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio stesso. Ha pertanto respinto la domanda avendo accertato che nella specie la convivenza dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio si era “protratta per oltre 4 anni, com’è dato evincere dalla data della presentazione del libello introduttivo dinanzi al Tribunale Ecclesiastico” ed era stata arricchita dalla nascita di un figlio fortemente voluto, tanto che la madre si era sottoposta, per realizzare il concepimento, a cure e ad un intervento chirurgico.
Il sig.ri G. e C. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 8 l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 recante modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, nonché degli artt. 7 e 29 Cost., si contesta il principio affermato da Cass. 1343/2011, cit., adducendone il contrasto con la successiva Cass. 8926/2012.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 8 1. n. 121 del 1985, cit., dell’art. 797, n. 7, c.p.c. e degli artt. 3, 7, 13, 19, e 29 Cost., si sostiene che, in presenza di una richiesta congiunta di delibazione delle parti, come nella specie, la delibazione non poteva essere negata.
3. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta, sulla base del contenuto della sentenza ecclesiastica di nullità, l’accertamento della prolungata convivenza dei coniugi.
4. – E’ fondato ed assorbente il secondo motivo.
Infatti questa Corte a sezioni unite, con la recente sentenza 17 luglio 2014, n. 16380, nel confermare la non delibabilità, per contrarietà all’ordine pubblico, della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio tutte le volte che la convivenza “come coniugi” si sia protratta per almeno tre anni, ha tuttavia chiarito che tale ostacolo alla delibazione costituisce materia di eccezione in senso stretto, dunque non è rilevabile d’ufficio allorché la delibazione sia stata chiesta congiuntamente dai coniugi, tanto più che i caratteri stessi della convivenza ostativa alla delibazione, come delineati dalle Sezioni Unite, sono tali da assegnare un ruolo prevalente «alla consapevole, concorde manifestazione di volontà delle parti».
5. – La sentenza impugnata va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la Corte d’appello ha dato atto della sussistenza di tutti gli altri presupposti della delibazione, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., con l’accoglimento della domanda.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali data la convergenza delle posizioni processuali delle parti private.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario dei sig.ri R. G. e F. C., celebrato il 2 ottobre 2003, pronunciata il 30 settembre 2009 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, confermata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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