Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 13 novembre 2015, n. 23302

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., quale proc.spec. di (OMISSIS) s.p.a., in persona del dir. gen. a cio’ delegato, rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), come da procura speciale notaio (OMISSIS) di Ferrara 15.7.2009, del foro di Roma;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.n.c. e dei soci ill. resp. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del curatore fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 4.6.2009, n. 2365/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 29 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il PROCESSO

(OMISSIS) s.p.a. impugna il decreto Trib. Treviso 4.6.2009 con cui, rigettando il proprio reclamo interposto L.F., ex articolo 26, avverso decreto del giudice delegato del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci ill. resp. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Fallimento, venne confermata l’inammissibilita’ della domanda di insinuazione tardiva svolta dal creditore medesimo, posto che lo stesso, ai sensi della L.F., articolo 101, non avrebbe dato prova che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile.

Ritenne invero il tribunale veneto che il deposito della domanda di ammissione al passivo, decorso il termine di cui alla L.F., articolo 101, u.c., (e trattata la istanza una seconda volta dal giudice delegato dopo che la stessa gli era stata rinviata a seguito di accoglimento di un primo fondato reclamo al collegio in punto di violazione del contraddittorio), integrava, per come avvenuto, gli stessi presupposti alla base dell’originario rigetto nel merito, “in ragione delle plurime comunicazioni ricevute dalla banca dell’intervenuto fallimento dei soci. Osservava il decreto ora impugnato che: a) la banca aveva ricevuto comunicazione della sentenza di fallimento della societa’ in nome collettivo, di cui i due debitori erano soci illimitatamente responsabili ed all’insinuazione nel cui fallimento tendeva con la domanda supertardiva; b) ulteriori comunicazioni a mezzo fax erano pervenute al ricorrente e relative anche ai nomi dei predetti soci, con allegazione della sentenza di fallimento della societa’ e degli stessi; c) specifica notificazione alla banca, quale creditore ipotecario, era stata inviata ai sensi della L.F., articolo 107; d) pari avviso di deposito di progetto di riparto parziale, con espressa menzione del socio (OMISSIS), risultava ricevuta. Tali circostanze permettevano cosi’ di superare l’assunto della irregolarita’ dell’avviso di cui alla L.F., articolo 92, criticato sotto il profilo dell’omessa specifica indicazione del fallimento dei soci illimitatamente responsabili non nominativamente menzionati ma solo riassunti nella qualita’ di soggetti falliti, posto che, da un lato, il creditore tardivo aveva omesso di provare, come suo onere, che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile, evidentemente essa non coincidendo con la citata imperfezione comunicativa e, dall’altro, risultava positivamente avvenuta l’informazione, sia pur ad altri fini concorsuali, dei fallimenti individuali medesimi, come riscontrato anche da missiva del curatore alla banca.

Erano infine non fondate le eccezioni di incostituzionalita’ della norma applicata, in quanto per il tribunale mancavano i presupposti per una rimessione al Giudice delle leggi in punto di contrasto della legge delega ex articolo76 Cost. (apparendo rispettato il canone della speditezza), oltre che articoli 3 e 47 Cost. (vigendo in materia concorsuale interessi generali diversi da quelli tutelati per il credito nell’esecuzione forzata individuale).

Il ricorso e’ affidato a tre motivi.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi della L.F., articoli 92 e 101, avendo la sentenza errato ove ha conferito rilievo a fonti di informazione del fallimento personale dei soci diverse dalla rituale comunicazione a cura del curatore, ne’ essendo sufficiente la sola comunicazione del fallimento societario, cio’ determinando la scusabilita’ del ritardo.

Con il secondo e terzo motivo, il ricorrente deduce l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della L.F., articolo 101, u.c., rispettivamente, per contrasto della legge delega (Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1) con l’articolo 76 Cost., e violazione degli articoli 3 e 47 Cost..

1. Il primo motivo e’ infondato. Va invero dato corso all’indirizzo, anche di recente ribadito da questa Corte (ord. 19679/2015), per il quale la valutazione della ammissibilita’ delle domande supertardive, cioe’ proposte – come nel caso – oltre il termine (di legge o fissato dal tribunale) di cui alla L.F., articolo 101, comma 1, computato rispetto al deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo (e pacificamente superato anche nella vicenda), dipende da un apprezzamento della causa non imputabile del ritardo, con cui ciononostante la domanda sia proposta ed e’ esclusivamente rimesso al giudice di merito (cosi’ anche Cass. 5254/2012). Concomitantemente, altro principio pertinente – quello per cui il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L.F., articolo 92) integra si’ la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto (Cass. 4310/2012) – ha pure trovato condivisibile applicazione, posto che il tribunale trevigiano ha (con motivazione non sottoposta a censura in quanto tale, ma criticata per mera erroneita’ della regola giuridica di disciplina concreta del caso) congruamente descritto i molteplici eventi storici di per se’ probanti esattamente la conoscenza della dichiarazione di fallimento, unitamente a quella della societa’ in nome collettivo, proprio dei soci illimitatamente responsabili nella cui massa passiva la banca tardivamente si e’ insinuata. Tale complessiva ed unitaria ratio decidendi non e’ stata avversata per gli eventuali limiti del quadro giustificativo, contrapponendosi alla decisione un mero diverso principio di pretesa necessita’ che l’avviso al creditore intervenga ai sensi della L.F., articolo 92, secondo una descrittivita’ nominativa (le persone fisiche dei falliti) ed una ritualita’ (l’avviso sarebbe l’unico atto idoneo a scongiurare l’imputabilita’ al creditore del suo ritardo) che non rinvengono alcuna relazione diretta e indefettibile con l’impronta acceleratoria e la funzione organizzativa dello stato passivo come ricostruibile secondo la L.F., articolo 101, u.c.. Tale norma e’ infatti dettata innanzitutto come un’eccezione (essa pone infatti una regola di premessa inammissibilita’ della domanda in ritardo, cio’ all’evidente scopo di disciplinare in modo ordinato il concorso, senza penalizzazioni per i creditori oggettivamente piu’ diligenti), e’ costruita – nel suo sviluppo alla stregua di eccezione – come clausola generale, alloca in via primaria sulla parte creditrice l’onere di provare una causa esterna e non a se’ attribuibile del ritardo nel deposito della domanda di credito ulteriormente tardiva, permette che nella dialettica istruttoria del procedimento di merito il curatore contrapponga a sua volta altri ed incompatibili elementi di fatto, antagonisti rispetto alle mere conseguenze presunte (di prova logica) nascenti in punto di inscientia formale della dichiarazione di fallimento dall’omesso avviso di cui alla L.F., articolo 92, come in concreto avvenuto. Sul punto, gia’ Cass. 20686/2013 si era richiamata all’indirizzo per cui il ritardo incolpevole va valutato in relazione ad una condotta non dolosa ne’ colposa dell’istante, che deve essere oggetto di accertamento in concreto e che non puo’ essere limitato alla sola ipotesi di mancata conoscenza della esistenza della procedura.

La previsione dello spirare di un termine decadenziale, impedendo cosi’ e in via di regola la partecipazione al concorso, fa pertanto salva la possibilita’ per il creditore di provare che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile, con cio’ realizzandosi una forma di rimessione in termini, con potenziale prudente utilizzo dei canoni che a quell’istituto si richiamano: sovviene allora il citato chiarimento circa la portata dell’avviso ai creditori di cui alla L.F., articolo 92, atto con valore di provocatio ad agendum certamente dovuto dal curatore e non surrogabile con il richiamo alla piu’ generale annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese. L’avviso esprime una funzione conoscitiva e di sollecitazione processuale che risulta ampiamente assolta pero’ anche quando, in via di fatto, sia data la prova della effettiva conoscenza dell’esistenza del processo di fallimento a carico del debitore (come accaduto), stante il raggiungimento dello scopo parimenti conseguente, come nella specie, ad una molteplicita’ e tempestivita’ di comunicazioni e atti relativi anche al fallimento dei soci illimitatamente responsabili della s.n.c.. In tal caso, viene meno per il creditore la possibilita’ di beneficiare della rimessione in termini, posto che l’oggettiva inosservanza, in cui egli e’ incorso, del termine finale di proponibilita’ delle domande tardive, non si puo’ piu’ affermare che non possa addebitarsi a sua colpa.

2. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati. Ritiene invero il Collegio che proprio la previsione di delega di cui alla Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9, modificare la disciplina dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalita’ di presentazione delle relative domande di ammissione) trova una estrinsecazione diretta e priva di contraddizioni nella previsione di un termine decadenziale, quale fissato nella L.F., articolo 101, (secondo l’assetto reso definitivo dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007), cio’ realizzando la direttiva acceleratoria, a tutela del valore concorsuale della pronta formazione dello stato passivo, senza penalizzazione per i creditori tempestivi e dato atto dell’impianto comunque garantistico, come visto, a sostegno delle eccezionali ipotesi di inottemperanza ai termini introdotti (peraltro razionalizzanti una previsione che gia’ distingueva, quanto a partecipazione a riparto e carico delle spese, i creditori tardivi anche nel regime anteriore al Decreto Legislativo n. 5 del 2006).

Pari non condivisibilita’ riveste il dubbio di illegittimita’ costituzionale della norma con riguardo agli articoli 3 e 47 Cost., posto che il richiamo al diverso regime di partecipazione del creditore nel processo esecutivo singolare trascura che gia’ di per se’ la natura collettiva del concorso implica regole organizzative dell’accertamento del passivo prodromiche ad una ordinata fase distributiva, con anticipazione alla prima dei potenziali conflitti fra creditori e dunque ampia giustificazione logica di un sistema fondato anche su decadenze e priorita’ di accesso, senza peraltro – come comprovato proprio dall’esistenza della citata rimessione in termini di cui alla L.F., articolo 101, u.c., e dei congegni comunicatori disposti, e nel concreto attuali, verso i creditori titolari di causa di prelazione speciale ai sensi della L.F., articolo 107 – che il sistema possa dirsi implicare un sacrificio assoluto al diritto di credito, ma solo bilanciandosene l’esercizio con concomitanti esigenze di speditezza ed efficacia di funzionamento del concorso.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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