Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 15 febbraio 2016, n. 2906

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- N.A.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la s.p.a. S.E.R. Società Edilizia Romana chiedendo la pronuncia di sentenza che tenesse luogo del contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato con la convenuta il 5.3.2002. Nel corso del giudizio la società convenuta fu dichiarata fallita e il processo interrotto venne riassunto nei confronti del curatore fallimentare il quale, costituitosi, dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 l. fall..
Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata (depositata il 26.6.2009), accolse l’appello proposto dall’attrice e pronunciò il trasferimento dell’immobile, facendo applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione del 2004 n. 12505, avendo rilevato che la domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., era stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento. Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento della s.p.a. S.E.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso N.A.M. .
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.
2.- Con i due motivi di ricorso – conclusi da pertinenti quesiti ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis – il ricorrente pone le questioni: a) se la facoltà di scioglimento del contratto non possa essere pregiudicata dall’anteriorità della domanda ex 2932 c.c.; b) se l’efficacia della sentenza pronunciata ex 2932 sia irretroattiva.
I motivi – esaminabili congiuntamente – sono infondati alla luce della recente pronuncia delle Sez. U, Sentenza 16/9/2015 n. 18131, secondo la quale il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 e.e. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
In ordine all’efficacia della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. nei confronti del curatore del contraente successivamente dichiarato fallito e della stessa possibilità di esercitare la facoltà di scioglimento mantenuta dall’art. 72 l. fall., la riforma non ha dettato norme chiare. Talché non si è placato il contrasto di opinioni in materia, sia nella giurisprudenza di merito che nella dottrina, ciò sia per la particolarità (preliminare di permuta già in parte eseguita) della vicenda decisa dalle sezioni unite nel 2004 (Cass., sent. del 7 luglio 2004 n. 12505) – precedente ritenuto non idoneo a far scaturire una regola di tipo generale — sia per le critiche rivolte dalla dottrina a tale ultima pronuncia.
Dottrina che, dopo la riforma, non esita ad affermare che non è ostativo, all’esercizio della facoltà di scioglimento del contratto preliminare nemmeno la trascrizione della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. “perché il recesso del curatore, impedendo l’attuazione del contratto definitivo, si pone quale ragione di rigetto – o forse più correttamente di improcedibilità — della domanda di esecuzione trascritta, sicché ne risulta frustrato anche l’effetto prenotato prodotto dall’art. 2652, n. 2, c.c., il quale, ovviamente, di tale domanda postula, al contrario, l’accoglimento”. Di ciò costituirebbe conferma la precisazione contenuta nel comma 3 dell’art. 72 l. fall., il quale estende espressamente la regola generale della sospensione del contratto e dell’attribuzione al curatore della facoltà di scioglimento anche al contratto preliminare, anche se trascritto e, secondo la dottrina, anche se il contraente in bonis abbia già proposto la domanda di esecuzione specifica.
A tali obiezioni aveva risposto la Suprema Corte con la pronuncia Sez. I, 15 dicembre 2011 n. 27093, la quale, valorizzando enunciazioni contenute nella decisione delle sezioni unite del 2004, aveva ribadito che:
a) la domanda ex art. 2932 c.c. è estranea alle previsioni dell’art. 51 l. fall., sicché ne risulterebbe confermata la sua astratta proponibilità;
b) all’accoglimento della domanda non è altresì ostativo il disposto dell’art. 42 l. fall.;
c) il meccanismo pubblicitario previsto dall’art. 2652, n. 2, c.c. determina l’effetto della prevalenza del diritto acquistato dall’attore una volta trascritta la sentenza, se preceduta da una trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. antecedente alla dichiarazione di fallimento;
d) il sistema del codice civile circa gli effetti della trascrizione trova il suo completamento nell’art. 2915, comma 2, c.c. e non è contrastato dall’art. 45 l. fall. che anzi, non ponendosi in antitesi con la sopra richiamata disciplina, ne costituisce un completamento;
e) i detti principi devono trovare applicazione anche rispetto alla domanda di esecuzione specifica, in ossequio del principio che impone di evitare che la durata del processo torni a danno di chi ha ragione;
f) l’avvenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. prima della dichiarazione di fallimento rende la successiva sentenza opponibile alla massa dei creditori, ed impedisce conseguentemente l’apprensione del bene da parte del curatore.
3.- Il dibattito giurisprudenziale non si è, tuttavia, placato e la Prima Sezione della Cassazione, con ordinanza del 4 dicembre 2013, n. 27111, ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa alla possibilità per il curatore di sciogliersi dal contratto preliminare anche se la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. è stata eseguita prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo l’ordinanza di rimessione, la questione sulla quale interrogarsi doveva essere spostata in avanti, non essendo in discussione se la trascrizione della domanda giudiziale sia o meno opponibile al curatore, ma se, nonostante la sua opponibilità, questi possa ugualmente esercitare la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare riconosciutagli dall’art. 72, comma 4, l. fall..
La pronuncia delle Sezioni unite del 2004, invero, aveva trascurato ogni considerazione in ordine alla natura della predetta facoltà ed ai limiti entro i quali può essere esercitata (se cioè essa debba costituire oggetto di un’eccezione in senso lato o in senso stretto, con le conseguenze che dall’una o dall’altra soluzione deriverebbero in tema di preclusioni processuali, o se, piuttosto, non sia espressione di un potere potestativo, manifestabile anche al di fuori del processo e non soggetto ad alcuna preclusione che non sia quella derivante dal giudicato) e aveva finito con il riconoscere alla mera trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. un impedimento all’esercizio della facoltà medesima (benché subordinato all’accoglimento della domanda trascritta) che la legge non contempla affatto. In definitiva, l’argomento decisivo adoperato dalle S.U. n. 12505/04 si risolve in una tautologia: infatti, “quand’anche dovesse darsi per scontato (il che non è) che gli effetti della sentenza di accoglimento, ancorché successiva alla data del fallimento, debbano farsi retroagire alla data della trascrizione della domanda, andrebbe ancora spiegato per quali ragioni, a fronte della volontà manifestata in giudizio dal curatore di sciogliersi dal contratto, la domanda dovrebbe essere accolta”.
4. – Prima della pronuncia delle Sezioni unite emessa a seguito della rimessione predetta, in materia è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU, 4 febbraio 2014, Ricorso n. 25376/06 – Ccnl c. Italia), la quale ha deciso una vicenda nella quale la ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile al quale non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo, tanto che aveva convenuto il promittente venditore proponendo domanda ex art. 2932 c.c.. Sopravvenuto il fallimento del promittente venditore, il giudizio era stato riassunto nei confronti del curatore del fallimento, il quale si era costituito eccependo di aver esercitato la facoltà di scioglimento del contratto, prevista dall’art. 72, comma 4, l. fall..
Il tribunale aveva rigettato la domanda in considerazione dell’avvenuto scioglimento dal contratto da parte del fallimento, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 4, l. fall., sollevata dall’attrice in relazione all’art. 41 Cost..
La sentenza era stata confermata dalla corte di appello e la Cassazione aveva respinto il ricorso della promittente acquirente, la quale ha, infine, adito la Corte EDU lamentando la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n, 1 alla Convenzione, così formulato: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
La Corte EDU ha accertato che, di fronte al rifiuto del rappresentante dell’impresa venditrice di stipulare l’atto notarile definitivo di vendita, la ricorrente ha avviato l’unica azione legale che aveva a disposizione, ossia un’azione volta ad ottenere il trasferimento di proprietà per via giudiziaria conformemente all’articolo 2932 c.c.. Inoltre, l’iniziativa della ricorrente è stata resa inefficace dalla scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita, dal momento che i giudici italiani hanno dichiarato che tale scelta poteva essere fatta ed era vincolante anche quando, come nel caso di specie, era pendente un’azione volta ad ottenere il trasferimento di proprietà per via giudiziaria. Da ciò la Corte ha dedotto che la ricorrente è stata privata di qualsiasi tutela effettiva contro la perdita dell’appartamento e delle somme versate per l’acquisto dello stesso, e che è stata obbligata a sopportare un onere eccessivo ed esorbitante.
Peraltro, la Corte ha rilevato che la ricorrente non disponeva di alcun ricorso per poter far esaminare l’opportunità e la proporzionalità della scelta del curatore fallimentare, dal momento che quest’ultimo aveva esercitato un potere discrezionale che non poteva essere soggetto al controllo giurisdizionale su richiesta delle parti contraenti del contratto sciolto.
Talché, la Corte EDU ha concluso che nel caso di specie lo Stato non ha soddisfatto gli obblighi positivi derivanti dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e che vi è stata violazione di questa disposizione. Inoltre, e ciò rileva maggiormente per il diritto interno, la Corte di Strasburgo ha constatato anche la violazione dell’art. 13 del Convenzione, secondo cui “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
Ha osservato, infatti, la Corte Europea che la ricorrente aveva potuto avviare un’azione giudiziaria per ottenere l’annullamento della scelta del curatore fallimentare di sciogliere il contratto preliminare di compravendita, e che il suo ricorso è stato esaminato da tre autorità giudiziarie, ossia il tribunale, la corte d’appello e la Corte di cassazione. Tuttavia, “nell’ambito dell’esame di questo ricorso, le autorità giudiziarie in questione si sono limitate a constatare che il curatore fallimentare aveva fatto uso di un potere discrezionale di scioglimento e che questo potere era previsto dall’articolo 72, comma 4, della legge fallimentare”.
Queste autorità giudiziarie “non si sono ritenute competenti per giudicare se la scelta del curatore fallimentare avesse comportato un onere eccessivo ed esorbitante per la ricorrente e se nel caso di specie vi fosse stato un bilanciamento equo degli interessi pubblici e privati in gioco”. Secondo la Corte EDU le autorità giudiziarie italiane erano “competenti unicamente per esaminare la legalità formale della misura contestata, senza potersi occupare delle sue necessità e proporzionalità alla luce dei principi enunciati nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte. Pertanto, il sistema giuridico italiano non ha offerto alla ricorrente garanzie sufficienti contro l’arbitrio… e l’interessata non ha avuto a sua disposizione un ricorso effettivo per far valere la sua doglianza a livello nazionale”.
5.- Con la pronuncia n. 18131 del 2015 le Sezioni Unite hanno dettato una regola conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza strasburghese, affermando che il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore – parte del giudizio ex art. 43 l. fall., ma terzo in relazione al rapporto controverso – mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 l. fall.. Ma – ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano – se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c..
Ciò vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.
Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. E ciò si coniuga con l’effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652, n. 2 c.c. il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz1altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c., se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l’ordinamento con l’art. 72 l. fall., gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile – in caso di accoglimento della domanda in forma specifica – al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese.
Principio enunciato alla luce di una interpretazione della disciplina legislativa che tiene conto di quel bilanciamento degli interessi (cfr. sent. SSUU p. 4) che la Corte Europea, nella pronuncia innanzi richiamata, aveva rimproverato ai giudici italiani di non avere operato. La rimessione alle Sezioni unite della questione posta con il ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

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