Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 novembre 2015, n. 23395

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17458/2012 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 621/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per: in via principale improcedibile, in subordine accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 121/07 il Tribunale di S. Maria Capuavetere, sezione distaccata di Caserta, respingeva la domanda di risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale del (OMISSIS), proposta nel giugno del 2000 da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) spa (poi (OMISSIS) spa), di (OMISSIS) e di (OMISSIS).

Con sentenza del 6-23.02.2012 la Corte di appello di Napoli, sempre nella contumacia della (OMISSIS), dichiarava improcedibile a norma del nuovo testo dell’articolo 347 c.p.c., e articolo 348 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis, l’appello proposto dal (OMISSIS) avverso detta sentenza di primo grado.

La Corte territoriale premetteva anche che il (OMISSIS), dal primo giudice ritenuto esclusivo responsabile del sinistro, aveva dedotto a sostegno del gravame:

1) l’erronea valutazione delle prove ed, in particolare, dell’interrogatorio formale del (OMISSIS) e della testimonianza della figlia (OMISSIS), da ritenersi inattendibile;

2) l’erroneo rigetto delle conclusioni del proprio c.t.p. (OMISSIS), raffrontate con il contenuto del rapporto redatto dalla Polizia Stradale e con le altre emergenze probatorie;

3) l’erronea interpretazione e ritenuta inattendibilita’ della testimonianza (OMISSIS), trasportato sull’auto del (OMISSIS);

4) l’erroneo recepimento dei giudizi valutativi contenuti nel rapporto della Polstrada;

5) l’erronea decisione sul valore processuale della consulenza di parte;

6) l’erroneo rigetto dell’istanza di ammissione della ctu sulla dinamica del sinistro. Tanto premesso, la medesima Corte osservava e riteneva che:

– dall’esame degli atti risultava l’irrituale costituzione dell’appellante e, in particolare, la mancata allegazione della copia integrale della sentenza appellata n. 121/07; la sentenza prodotta, richiamata al n. 3 dell’indice degli atti vidimato dal cancelliere della Corte il 12.6.2007, affollata meccanicamente con spille metalliche al fascicolo dell’appellante, mancava della pagina n. 6, contenente il nucleo centrale della motivazione contestata dal (OMISSIS);

nell’ipotesi in cui la sentenza appellata o parte di essa non fosse stata prodotta in giudizio dall’appellante l’improcedibilita’ dell’appello doveva essere (comunque) dichiarata non come sanzione di carattere formale, ma in quanto una copia della stessa non fosse presente nel fascicolo ad iniziativa di una diversa parte processuale e se, in ipotesi di mancanza di parti della sentenza in parola, la ricostruzione della vicenda processuale non fosse stata possibile indirettamente dagli atti del giudizio nel loro complesso, cio’ anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell’appellante non risultava piu’ sanzionata con l’improcedibilita’ del gravame, nel testo novellato dell’articolo 348 c.p.c..

Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS), che non hanno svolto attivita’ difensiva, nonche’ all’ (OMISSIS) S.p.A. che ha resistito con controricorso e depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente in rito va ritenuta la procedibilita’ del ricorso; nonostante, infatti, che il (OMISSIS) abbia allegato nell’atto introduttivo di avere ricevuto il 7.06.2012 la notificazione dell’impugnata sentenza d’appello e si sia pero’ inizialmente limitato a produrre la copia autentica di tale pronuncia priva della relata di relativa notificazione, tuttavia lo stesso, oltre ad avere il 6.07.2012 iniziato a notificare il ricorso ad alcuni dei vari destinatari, quindi nel rispetto del termine breve decorrente dall’indicata data, ha successivamente ammissibilmente integrato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., il deposito documentale e cosi’ anche dimostrato l’inidoneita’ ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di cui all’articolo 325 c.p.c., della ricevuta notificazione, in quanto attuata nei suoi personali confronti e non nei confronti del suo procuratore.

A sostegno del ricorso il (OMISSIS) denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 347, 348 e 350 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 348 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 350 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.

4. “Inesistente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, in relazione all’addebito di responsabilita’ per lo smarrimento o la sottrazione della pagina.

5. “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, in riferimento pure all’attuato richiamo del contenuto dell’atto di appello.

Con i motivi di ricorso il (OMISSIS) censura per plurimi e distinti profili la declaratoria d’improcedibilita’ del suo appello, correlata al deposito di copia incompleta della sentenza di primo grado e segnatamente priva della pagina n. 6.

Infondato si rivela il primo motivo del ricorso, giacche’, essendo prescritto in appello il deposito di copia (articolo 347 c.p.c., comma 2) e non di copia autentica della sentenza impugnata (come, invece, previsto dall’articolo 369, comma 2, n. 2, per il ricorso per cassazione), la sottoscrizione apposta dal Cancelliere nel fascicolo di parte, in calce al relativo indice e corredata di timbro, non avrebbe potuto che attestare il deposito di tale copia, ma non anche l’autenticita’ e conformita’ di essa rispetto all’originale con testo completo. Il secondo motivo del ricorso merita, invece, favorevole apprezzamento nel senso in prosieguo precitato; al relativo accoglimento segue pure l’assorbimento di tutte le ulteriori censure.

Anche nel vigore dell’originario dettato dell’articolo 348 c.p.c., la sanzione d’improcedibilita’ dell’appello postulava un comportamento colpevole della parte; percio’, quando la parte ha assolto all’onere che le incombe a norma dell’articolo 347 c.p.c., comma 2, il Giudice che rilevi l’incompletezza del documento, se non sia in grado di decidere dell’appello in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare percio’ l’improcedibilita’ o comunque di definire in rito il gravame di merito, deve assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito di una copia completa della sentenza impugnata (cfr Cass. n. 16938 del 2006).

Conclusivamente si deve respingere il primo motivo, accogliere nel precisato senso il secondo motivo, dichiarare assorbiti gli altri motivi del ricorso e cassare l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *