Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 17 aprile 2014, n. 8957

 

Ritenuto in fatto

Con atto per notaio Zinni del 5 agosto 1996, i coniugi M.P. , titolare della ditta Mafmi, ed Ma.An. vendettero alla G.M.N. S.r.l. una porzione di villa bifamiliare sita in (omissis) , per il prezzo di Lire 260.000.000, che fu dichiarato già interamente pagato.
Nella medesima data, la società acquirente ottenne dalla Cassa di Risparmio di Torino S.p.a. un finanziamento dell’importo di Lire 250.000.000, obbligandosi a rimborsarlo in rate mensili con decorrenza dal 30 settembre 2001 ed a pagare gl’interessi dal 30 settembre 1996, e consentendo l’iscrizione d’ipoteca sull’immobile acquistato.
Con scrittura privata del 18 novembre 1996, la M. , il Ma. e la GMN convennero poi che l’importo del finanziamento sarebbe stato destinato in parte all’estinzione di due mutui erogati alla ditta Mafmi dalla Citifin e dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Barlassina, in parte al pagamento di un debito dei venditori e ad altre loro urgenti necessità, ed in parte al pagamento delle spese del trasferimento e dell’ipoteca; dichiararono inoltre che la GMN non aveva versato alcuna somma per il trasferimento, trattandosi di una vendita di comodo, volta ad evitare l’assoggettamento dell’immobile a procedure concorsuali; la GMN riconobbe ai coniugi la proprietà dell’immobile, a condizione che provvedessero al pagamento delle rate dovute alla Cassa di Risparmio e dei relativi interessi, e si obbligò a ritrasferirlo ai venditori quando questi ultimi avessero estinto il finanziamento.
1.1. — Intervenuta la dichiarazione di fallimento della M. , il curatore convenne in giudizio il Ma. , la GMN e la Cassa di Risparmio, chiedendo a) la dichiarazione di simulazione del contratto di compravendita, b) la dichiarazione d’inefficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’art. 67 o dell’art. 64 della legge fall., c) l’accertamento dell’avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo tra i venditori e l’acquirente e la dichiarazione di nullità dello stesso ai sensi dell’art. 2744 cod. civ., d) l’accertamento dell’esistenza di un collegamento funzionale tra la compravendita ed il finanziamento stipulato con la Cassa di Risparmio, e) la conseguente dichiarazione di nullità di quest’ultimo, f) la condanna della GMN e della Cassa di Risparmio alla restituzione delle somme pagate dalla ditta Mafmi a titolo di rimborso delle rate del finanziamento, e g) l’accertamento che l’ipoteca non era stata iscritta conformemente all’art. 2822 cod. civ., con h) il conseguente ordine di cancellazione dai registri immobiliari.
Si costituirono i convenuti e resistettero alla domanda, il Ma. proponendo domande analoghe a quelle avanzate dal curatore.
1.2. — Con sentenza del 7 marzo 2002, il Tribunale di Monza dichiarò la simulazione della compravendita e la nullità dell’accordo stipulato il 18 novembre 1996, per contrasto con il divieto del patto commissorio. Escluse che l’invalidità si estendesse al contratto di finanziamento stipulato con la Cassa di Risparmio ed alla costituzione dell’ipoteca, non essendo stato provato che la Banca fosse a conoscenza del predetto accordo, e non potendo la nullità della vendita pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda. Ritenne infine inammissibile, in quanto nuova, la domanda di revoca dei versamenti eseguiti dalla ditta Mafmi, rigettando invece le domande proposte dal Ma. .
2. — L’impugnazione proposta dalla Sperling S.r.l. (già GMN) è stata rigettata con sentenza del 16 febbraio 2006, con cui la Corte d’Appello di Milano ha rigettato anche gli appelli incidentali proposti dal curatore del fallimento e dal Ma. .
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso il difetto di legittimazione del curatore ad agire nei confronti del Ma. , osservando che egli, avendo fatto valere nell’interesse della massa dei creditori la simulazione della compravendita e la nullità del mutuo, aveva dovuto necessariamente convenire in giudizio tutte le parti e dedurre l’invalidità dell’intero contratto, anche se la domanda incideva sul rapporto, peraltro inscindibile, tra la GMN ed il Ma. , che rivestiva la posizione di litisconsorte necessario.
Ha inoltre escluso che le parti avessero inteso porre in essere un complesso contratto plurilaterale, con cessione a scopo di garanzia o vendita con patto di riscatto, rilevando che dalle dichiarazioni rese dalle parti nella premessa dell’atto stipulato il 18 novembre 1996 emergevano evidenti la simulazione assoluta della compravendita e la concessione di un mutuo da parte della GMN agli apparenti venditori: il trasferimento era infatti strumentale alla sottrazione dell’immobile all’esecuzione concorsuale, mentre il finanziamento erogato dalla Cassa di Risparmio era stato richiesto dalla GMN al fine di procurarsi il denaro per la concessione del mutuo. La clausola che subordinava il ritrasferimento della proprietà all’estinzione del debito da parte dei coniugi, in mancanza della quale gli effetti apparenti della vendita sarebbero divenuti reali, si configurava infine come un tipico patto commissorio, diretto a coartare la volontà dei debitori per indurli all’adempimento, e tale da rendere nullo l’intero accordo, in quanto avente portata determinante del consenso prestato dalla GMN.
3. — Avverso la predetta sentenza la Sperling propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso. Il Ma. e l’Unicredit Banca S.p.a. (succeduta alla Cassa di Risparmio di Torino) non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 102 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione del curatore, senza tener conto dell’estraneità del Ma. al fallimento della moglie ed alle pretese dallo stesso avanzate, e della conseguente impossibilità di estendere le domande di simulazione e di nullità alla vendita della porzione dell’immobile di sua proprietà. Aggiunge che tra le parti non era configurarle neppure un litisconsorzio necessario, ben potendo essere pronunciata una dichiarazione di nullità parziale del contratto, la cui totale invalidazione avrebbe comunque richiesto la previa valutazione dell’essenzialità della prestazione asseritamente nulla.

1.1. – Il motivo è infondato.

La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto in via principale l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita stipulato dalla M. e dal Ma. con la GMN, fatta valere dal curatore in base all’assunto secondo cui il versamento del corrispettivo da parte della società acquirente dissimulava la concessione di un mutuo, al rimborso del quale le parti avevano subordinato, con una controscrittura, il riconoscimento della proprietà dell’immobile in favore dei venditori, in tal modo costituendo una garanzia reale con patto commissorio, in violazione dell’art. 2744 cod. civ.. Tale prospettazione della vicenda fa apparire indispensabile la partecipazione al giudizio del Ma. , il quale ha preso parte all’operazione nella duplice veste di beneficiario del mutuo, concesso anche per il pagamento di debiti di sua spettanza, e di apparente venditore dell’immobile di cui era comproprietario, sul quale ha concesso garanzia anche per le obbligazioni contratte dalla moglie. La natura trilaterale dell’accordo rende infatti applicabile il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione di simulazione dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacché l’accertamento da compiere determina il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali, pertanto, la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti (cfr. Cass., Sez. II, 23 novembre 2004, n. 2^054; 26 maggio 2004, n. 10151; 3 aprile 1998, n. 3425). Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’estensione della domanda al comproprietario dell’immobile venduto, la cui estraneità al fallimento del coniuge non consente di escludere la legittimazione ad agire del curatori, li quale d’altronde nell’esercizio dell’azione di simulazione, cumula la rappresentanza del fallito prevista dall’art. 43 della legge fall., con la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell’art. 1416, secondo comma, cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 9 luglio 2005, n. 14481; 15 gennaio 2003, n. 508).

2. — Con il secondo motivo, la Sperling deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2744 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’affermare la nullità dell’accordo intervenuto tra le parti, per contrasto con il divieto del patto commissorio, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la tesi prospettata da essa ricorrente, secondo cui il negozio dissimulato era qualificabile come un complesso contratto plurilaterale con cessione a scopo di garanzia o come una vendita con patto di riscatto. La Corte di merito ha inoltre trascurato due circostanze decisive ai fini dell’esclusione della configurabilità di un patto commissorio, ovverosia l’avvenuta erogazione della somma concordata in data successiva al trasferimento dell’immobile ed il riconoscimento ai venditori della possibilità di riscattare il bene pagando il relativo prezzo.

2.1. – Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non ha affatto omesso di prendere in considerazione la qualificazione del contratto proposta dalla ricorrente, avendo specificamente esaminato le censure da quest’ultima sollevate in ordine all’interpretazione della volontà delle parti ed all’inquadramento giuridico della fattispecie risultanti dalla sentenza di primo grado, ed avendole disattese sulla base di un accurato esame degli accordi intervenuti tra le parti, all’esito del quale è pervenuta alla conclusione che attraverso il simulato trasferimento della proprietà, accompagnato dalla previsione che in caso di mancata restituzione della somma mutuata gli effetti apparenti della compravendita sarebbero divenuti reali, esse avevano inteso stipulare un tipico patto commissorio, volto a coartare la volontà dei debitori per indurli all’adempimento, essendo stato concordato che, in caso contrario, i venditori avrebbero perso la proprietà dell’immobile, che sarebbe stato definitivamente acquisito dalla GMN. Nel contestare tale conclusione, la ricorrente dimostra di non essere in grado d’individuare carenze argomentative o vizi logici del ragionamento seguito dalla Corte di merito, limitandosi ad insistere nel proprio assunto ed indicando, a sostegno della diversa qualificazione giuridica da essa prospettata, elementi che non appaiono sufficienti ad orientare in senso diverso la decisione.

Questa Corte ha infatti precisato che il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 2013, n. 4262; 12 gennaio 2009, n. 437; Cass., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2285). Ciò che assume rilievo, pertanto, ai fini dell’operatività del divieto, è il profilo funzionale dell’operazione, nel senso che l’assetto d’interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti dev’essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, restando invece irrilevanti la natura obbligatoria, traslativa o reale del contratto attraverso il quale si realizza il predetto intento, il momento in cui l’effetto traslativo è destinato a realizzarsi, lo strumento negoziale destinato alla sua attuazione e la stessa identità delle parti che abbiano posto in essere i negozi preordinati al conseguimento del predetto risultato: al di fuori dell’ipotesi tipica contemplata dall’art. 2744 cod. civ., caratterizzata dalla costituzione in garanzia di un bene di cui il creditore è destinato ad acquistare automaticamente la proprietà in caso d’inadempimento, l’operatività del divieto è infatti subordinata alla configurabilità del negozio come mezzo per eludere tale norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 10 marzo 2011, n. 5740; 5 marzo 2010, n. 5426; 19 maggio 2004, n. 9466). In quest’ottica, pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute (cfr. Cass., Sez. II, 8 febbraio 2007, n. 2725; 20 luglio 2001, n. 9900; Cass., Sez. I, 4 agosto 2006, n. 17705).

Tale è la funzione che la sentenza impugnata ha attribuito alla vendita simulata nell’ambito dell’operazione complessivamente concordata tra la M. , il Ma. e la GMN, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti nella scrittura privata del 18 novembre 1996, dalla quale, secondo la Corte di merito, emergeva con evidenza il collegamento tra l’apparente trasferimento della proprietà dell’immobile in favore della società acquirente e l’assunzione da parte dei venditori dell’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di corrispettivo. La persuasività di tale rilievo, confortato da una puntuale ricostruzione cronologica della vicenda, fa apparire non decisiva, in contrario, la sottolineatura del periodo di tempo intercorso tra i due atti, la cui esiguità (poco più di tre mesi) impedirebbe di ritenerlo significativo, ai fini dell’esclusione del nesso funzionale ravvisato tra la scrittura privata ed il contratto di compravendita precedentemente stipulato tra le parti.

6. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Sperling S.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del Fallimento di M.P. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *