Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 maggio 2016, n. 10078.

La parte “debole” di un marchio complesso, composto da due segni, può essere utilizzata da altri soggetti se vengono apportate delle differenziazioni anche non rilevanti

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 17 maggio 2016, n. 10078

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11152-2010 proposto da:
(OMISSIS), (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) del 25.2.2010, legalizzata con apostilla, e procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., IN IOQUIDAZIONE, (OMISSIS) BV, (OMISSIS) S.P.A., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 738/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2009, in accoglimento dell’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, ha respinto le domande proposte dalle societa’ (OMISSIS) B.V. e (OMISSIS) s.p.a. (cui sono subentrate, quali successori a titolo particolare, rispettivamente la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l.) – la prima titolare e la seconda licenziataria del marchio internazionale per articoli di biancheria intima ” (OMISSIS)” – contro la (OMISSIS) s.p.a., titolare del segno ” (OMISSIS)”, volte all’accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, alla conferma del provvedimento cautelare di inibitoria, alla condanna della medesima al risarcimento del danno, oltre alla sanzione per ogni ulteriore violazione ed alla pubblicazione della sentenza.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto il carattere descrittivo del termine mimesis, con valenza meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto, costituito da capi aderenti alla pelle ed invisibili sotto gli abiti. Ha concluso, pertanto, per la qualificazione del marchio in discussione come marchio debole in riferimento alla parola mimesis in esso inserita, con la conseguenza che ne e’ impedita solo la riproduzione, laddove sono sufficienti varianti del termine per escludere la violazione, dovendo restare a disposizione di chiunque l’uso dell’elemento espressivo (la mimesi) che ne costituisce il nucleo, con esclusione di ogni appropriabilita’ monopolistica del medesimo.
Ha, pertanto, escluso l’integrazione della fattispecie della concorrenza sleale, in ragione della netta evidenziazione, nei due marchi, delle parole (OMISSIS) e (OMISSIS) specificamente indicative del produttore, con la conseguente inequivoca riferibilita’ dei capi a distinte realta’ imprenditoriali e negazione dell’effetto look-alike per il consumatore.
Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da (OMISSIS) e da (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati pure dalla memoria di cui all’articolo 378 c.p.c., mentre non svolge difese nessuna delle intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articoli 7 e 13, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto debole e non forte il termine mimesis all’interno del marchio complesso ” (OMISSIS)”.
Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 20, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto non confondibili i due segni distintivi ” (OMISSIS)” e ” (OMISSIS)”, in quanto ha errato nel qualificare il primo come marchio debole con riferimento alla parola mimesis, e ad escludere la confondibilita’ dei due segni.
Con il terzo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, per non avere la corte territoriale ravvisato attivita’ confusorie di imitazione servile ed appropriazione degli elementi tipici dei prodotti in questione, dopo aver proceduto ad un mero esame analitico, invece che sintetico, dei prodotti; inoltre, costituendo la fattispecie del n. 3 della menzionata disposizione una ipotesi autonoma, la corte del merito avrebbe dovuto motivare circa l’insussistenza di atti di concorrenza sleale residuali.
2. – I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
La sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da mende logico-giuridiche, che trattasi di marchi complessi – ” (OMISSIS)” e “Papillon Mimetic” – nei quali il carattere distintivo e’ costituito dai segni (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi natura di marchio forte, in quanto di pura fantasia e privi di collegamento con il prodotto (biancheria intima), laddove, invece, i termini mimesis e mimetic rivestono carattere puramente descrittivo e, come tali, sono dei segni distintivi deboli, suscettibili di utilizzazione da parte di altri soggetti, purche’ ad essi vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti.
Il carattere differenziatore dei due marchi risiede dunque, sulla base delle argomentazioni della sentenza impugnata, nei termini forti (OMISSIS) e (OMISSIS), che valgono a differenziarli assieme ai rispettivi prodotti, mentre le parti deboli dei marchi complessi mimesis e mimetic sono tra loro adeguatamente differenziate e non producono rischio di confusione.
In tal modo, la sentenza ha fatto piena applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non e’ andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, puo’ essere valido, benche’ “debole”, in base al fatto dell’esistenza di un pur limitato grado di capacita’ distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualita’ intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto “forti”, i quali, all’interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione. Da tali premesse consegue che sussiste la contraffazione di un marchio “forte” quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacita’ distintiva ed il suo caratteristico messaggio, mentre ad evitare la contraffazione del marchio “debole”, il cui messaggio e’ intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi (e plurimis, Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; e, tra le successive, Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; 16 aprile 2008, n. 10071; 25 settembre 1998, n. 9617).
Va altresi’ ricordato come il marchio complesso e’ riconoscibile nel segno risultante da una composizione di piu’ elementi, ciascuno (o solo alcuni) dotato di capacita’ caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, dove la forza distintiva e’ tuttavia affidata ad uno o piu’ di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalita’ (cfr. Cass. 5 marzo 2014, n. 5099; 18 gennaio 2013, n. 1249; 3 dicembre 2010, n. 24620).
Quanto alla deduzione conclusiva, con la quale le ricorrenti lamentano che la corte del merito non abbia motivato con riguardo alla ipotesi di cui all’articolo 2598 c.c., n. 3, il motivo e’ manifestazione infondato.
Da un lato, invero, le ricorrenti omettono di individuare le specifiche condotte, nonche’ il luogo ed il tempo della rispettiva deduzione, atte ad integrare ulteriori violazioni – accanto a quelle di concorrenza confusoria dedotte ai sensi dell’articolo 2598 c.c., n. 2 come invece sarebbe stato necessario, attesa la presenza di elementi indeterminati nella fattispecie dell’invocato n. 3 della medesima disposizione (“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”).
Dall’altro lato, come risulta agevolmente dall’esame della motivazione della sentenza impugnata, le considerazioni poste dal giudice territoriale a base della decisione appaiono manifestamente riferibili alla complessiva condotta della odierna intimata (OMISSIS) onde anche sotto tale profilo il motivo si palesa infondato.
3. – Nulle sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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