assegno divorzile

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza   2 luglio 2014, n. 15144

Svolgimento di processo

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 31 marzo 2010 ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da G.R. per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 6 dicembre 2005, la quale ha disposto la corresponsione dell’assegno divorzile a favore di C.F..
La corte territoriale ha rilevato che l’appellante ha omesso dì notificare ìl ricorso nel termine, assegnato con decreto del presidente del 30 marzo 2006 per l’udienza del 15 marzo 2007; ha, quindi, ritenuto irrilevante la già avvenuta concessione di un nuovo termine da parte del collegio all’udienza predetta, in cui era comparso il solo difensore del ricorrente, che aveva chiesto la concessione di nuovi termini, provvedendo all’adempimento; come pure, la corte ha ritenuto irrilevante la costituzione dell’appellata in giudizio; ha, infine, concluso nel senso che l’inosservanza del termine originariamente fissato, in mancanza della richiesta di proroga prima della scadenza, comportasse l’improcedibilità della impugnazione.
Propone ricorso per cassazione G.R., sulla base di un motivo. Resiste C.F. con controricorso. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., la resistente ha, altresì, depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione degli art. 435, 709, 737 ss. c.p.c. e 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per non avere la corte d’appello dichiarato la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre la domanda riconvenzionale, non essendosi essa costituita dieci giorni prima dell’udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, termine così indicato dal presidente del tribunale, ma unicamente all’udienza stessa.
2. – Il ricorso è fondato.
È di recente intervenuta sulla questione la sentenza delle Sezioni Unite del 12 marzo 2014, n. 5700, la quale (con riguardo al procedimento camerale di equa riparazione per durata irragionevole del processo) ha statuito che «il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica».
Di tale principio occorre fare applicazione anche nel caso di specie, per la forza espansiva delle considerazioni dalla sentenza compiute, la quale ha operato una rivisitazione dell’orientamento opposto espresso dalle Sezioni Unite (Sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604), cui la corte d’appello si era uniformata.
La sentenza impugnata, quindi, va cassata, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione anche delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2014.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *