cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 20 febbraio 2015, n. 7884

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 596/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di MESSINA del 19/03/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;

letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato, con ordinanza del 19 marzo 2014, l’istanza avanzata da (OMISSIS), volta a ottenere la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza del 26 novembre 2003 del Tribunale di Messina, irrevocabile il 17 luglio 2004, ritenuta la pendenza di procedimento penale a carico dell’istante per fatti recenti.

2. Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore avv. (OMISSIS), chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 178 e 179 c.p., con riferimento al requisito della buona condotta, e violazione del principio costituzionale di non colpevolezza, per avere il Tribunale ritenuto ostativo alla concessione del beneficio, e comunque valutato negativamente in termini di decisivita’, un carico pendente, non ancora sottoposto a valutazione giurisdizionale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione, per avere il Tribunale fatto esclusivo riferimento a un dato comunque incerto, quale la pendenza di un procedimento penale, omettendo di considerare circostanze positive per espresso disposto normativo, come il risarcimento del danno in favore della vittima e la comprovata buona condotta personale, di lavoro e familiare.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale per la fondatezza della doglianza relativa all’immotivato rigetto dell’istanza di riabilitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4.

2. L’articolo 678 c.p.p., comma 1 bis, aggiunto dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, articolo 1, comma 1, lettera b), coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, recante “misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, entrata in vigore il 21 febbraio 2014, prevede, tra l’altro, che “Il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione” procede “a norma dell’articolo 667, comma 4”.

Il richiamato articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalita’ con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovra’ procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’articolo 666 c.p.p., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, e’ esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, allo stesso tribunale, che decidera’ con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’articolo 666 c.p.p., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sara’ proponibile contro l’ordinanza che decidera’ sull’opposizione.

Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l’applicazione anche quando il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 3 e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale “riesame” nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimita’, ha cognizione piena delle doglianze ed e’ il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente -sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarita’-non e’ stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali e’ espressamente richiamata la procedura di cui all’articolo 667 c.p.p., comma 4, Sez. 1 , n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1 , n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1 , n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6 , n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1 , n. 11770 del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1 , n. 4083 del 11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbi’, Rv. 254812; Sez. 6 , n. 16594 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, Prysmian Spa, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6 , n. 13445 del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454).

3. Nella specie, il ricorrente, che ha chiesto la riabilitazione delle conseguenze giuridiche della sentenza del 6 novembre 2003 del Tribunale di Messina, irrevocabile il 17 luglio 2004, avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, ma proporre opposizione dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi della medesima norma.

4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perche’ rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate) la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente affermato.

5. L’impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina perche’ provveda sulla opposizione proposta ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4 e articolo 666 c.p.p., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina

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