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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 21 marzo 2014, n. 6743

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere
Dott. BENINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17237-2007 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI ONIFERI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/2006 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 08/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO BENINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.9.1997 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio il Comune di Oniferi davanti alla Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell’indennita’ di occupazione e di esproprio relativamente a terreni di loro proprieta’, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell’amministrazione convenuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Oniferi contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata l’8.6.2006 la Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, determinava l’indennita’ di esproprio in euro 55.958,33 e l’indennita’ di occupazione nella somma corrispondente a 1/12 annuo dell’indennita’ di esproprio per la durata del periodo di occupazione: escludeva di dover riconoscere indennita’ per il soprassuolo boschivo attesa la natura edificatoria del terreno.
Ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Oniferi, illustrato da memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo, censurano la sentenza impugnata per aver negato l’indennita’ di soprassuolo per essere lo stesso indennizzato come edificabile, mentre l’edificabilita’ riguarda solo il 20% della superficie, restando l’80% di natura agricola, e quindi suscettibile di autonoma valutazione. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione del Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 39, censurano la sentenza impugnata per non aver compreso nel giusto prezzo del terreno espropriato in una libera contrattazione di compravendita il valore di un bosco secolare di 205 piante di alto fusto, sul quale grava vincolo idrogeologico.
Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver compensato le spese, nonostante che il Comune fosse rimasto soccombente.
Preliminarmente, non e’ nuova la domanda di indennita’ per il soprassuolo, come eccepito dal controricorrente, essendo stata oggetto di specifica considerazione da parte della Corte d’appello, e dovendo comunque considerarsi la relativa pretesa ricompresa nella domanda di determinazione dell’indennita’ di espropriazione, che deve riguardare l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo (Cass. 21/11/2001, n. 14640).
Il primo motivo e’ infondato.
Sfugge alla censura di vizio di motivazione il capo della sentenza che giustifica l’esclusione di una componente aggiuntiva all’indennita’, reclamata per il soprassuolo arboreo, che il giudice ritiene incompatibile, in base ad una considerazione unitaria del fondo, con il riconosciuto carattere edificabile del fondo. L’articolazione del ragionamento e’ logica, muove dall’esatto presupposto della necessita’ di considerazione unitaria del fondo, atteso che, nella fondamentale bipartizione dei suoli agli effetti della valutazione indennitaria, come edificabili e non edificabili (Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, articolo 5-bis, conv. in Legge 8 agosto 1992, n. 359, in cui comma 3 e’ tuttora vigente), la qualificazione del bene espropriato richiede una risposta unitaria che non ammette artificiosi frazionamenti. L’immobile espropriato, di proprieta’ (OMISSIS), ha ricevuto una stima di quanto poteva esprimere in termini di sfruttamento edilizio, nel suo complesso, attese le caratteristiche fisiche e geomorfologiche che ne hanno determinato una specifica destinazione urbanistica. Si dimostra invece fondato il secondo motivo.
La giurisprudenza di questa Corte, nell’applicazione dell’articolo 5-bis, sia per i suoli edificabili, che per i suoli agricoli, per i quali richiama i criteri di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 16, ha sempre escluso la possibilita’ di un indennizzo aggiuntivo per il soprassuolo arboreo: nel primo caso, si e’ ritenuto che l’indennita’ fosse incompatibile con uno sfruttamento agricolo, e, nel secondo caso, il valore tabellare era commisurato di per se’ al tipo di piantagioni effettivamente praticate sul suolo (Cass. 9.3.2004, n. 4732; 19.5.2006, n. 11848; 20.11.2006, n. 24580; 21.5.2007, n. 11782).
E’ opinione del collegio che la questione debba essere rimeditata, alla luce dell’evoluzione del sistema indennitario, per la caratterizzazione che esso ha ricevuto dagli interventi della Corte costituzionale, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, e della evoluzione normativa.
La sequenza delle sentenze Corte cost. 24.10.2007, n. 348 e 349 e 11.6.2011, n. 181, ha indissociabilmente agganciato l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene. Il serio ristoro che l’articolo 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprieta’ per motivi d’interesse generale, si identifica oggi con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita, posto che la dichiarazione d’incostituzionalita’ dei criteri riduttivi ha fatto rivivere il criterio base di indennizzo, che la fondamentale legge sulle espropriazioni aveva sancito. La Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 39 e’ stato riconosciuto applicabile alle questioni gia’ soggette al pregresso regime riduttivo (Cass. 8.5.2008, n. 11480; 21.6.2010, n. 14939; 19.3.2013, n. 6798), e comunque la nuova disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 37, comma 1, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 90, e’ ispirata al valore venale.
L’unico limite, dettato dal principio di legalita’, e’ costituito dalla disciplina urbanistica del suolo indennizzabile, giacche’ le regole di mercato non possono travalicare la destinazione che al bene e’ imposta dalla razionale programmazione del territorio, anche in vista del raggiungimento dell’interesse pubblico alla conservazione di spazi a beneficio della collettivita’, e per la realizzazione di servizi pubblici.
Il che comporta, soprattutto, che il terreno agricolo, e il suolo che secondo la disciplina urbanistica e’ da considerare inedificabile in virtu’ dell’imposizione di un vincolo conformativo, non possono ricevere surrettizie valorizzazioni edificatorie.
La svincolo dalla rigidita’ delle formule mediane e dei parametri tabellari, induce ora a dare rilievo a cio’ che contribuisce a connotare l’identita’ fisica e urbanistica del suolo, tenendo conto delle possibili componenti idonee a conferirgli particolari condizioni di sicurezza, utilita’ e amenita’. La stessa legge fondamentale sulle espropriazioni, che torna ad essere applicabile con la dichiarazione di incostituzionalita’ dei criteri riduttivi dell’indennita’, dispone (articolo 43) che nel computo dell’indennita’ debba tenersi conto “delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie”, purche’ non apprestate allo scopo di far lievitare l’indennita’: analogamente il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nel formulare le disposizioni generali nella determinazione del valore del bene (articolo 32, comma 2).
Come si vede, qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all’appetibilita’ dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto. Cosi’ come questa Corte ha resto rilevato gia’ in relazione ai manufatti insistenti su di un terreno agricolo (Cass. 8.8.2001, n. 10930; 17.10.2000, n. 13782), ovvero edificatorio che siano tali da incrementarne il valore (Cass. 12.12.2005, n. 27381; 10.6.1997, n. 5183). La fattispecie in esame costituisce tipica esemplificazione di detta disposizione legislativa, atteso che il bosco di querce che la sentenza rileva sul terreno oggetto di stima, presenta stretta connessione con il vincolo idrogeologico che grava sulla zona, oltre che rappresentare, presumibilmente, interesse paesaggistico, secondo la previsione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 142, comma 1, lettera g).
La sentenza e’ dunque da cassare con rinvio alla sezione distaccata della Corte d’appello di Cagliari, che nel provvedere sulla domanda di determinazione dell’indennita’ di esproprio si atterra’ al seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione dell’indennita’ di esproprio per suoli che, quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilita’ e amenita’, dovra’ tenersi conto dell’aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare”.
Il terzo motivo e’ assorbito, dovendo il giudice di rinvio provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di merito, oltre che a quelle di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Rigetta il primo motivo. In relazione alla censura accolta cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari.

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