Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 marzo 2012 n. 4571

Gli ermellini, infatti, hanno rigettato il ricorso di una donna che, già dai Giudici di prime cure, si era vista ridurre l’assegno perché, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante. Secondo i giudici di merito questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sull’ex coniuge.

La S.C. ha confermato la decisione affermando che la donna, anche se priva di mezzi economici, non si doveva considerare pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale

 Sorrento,  23 marzo 2012.                                                Avv. Renato D’Isa

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