cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 febbraio 2016, n. 3633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4985/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), nella qualita’ di procuratrice speciale della (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS)., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS) E (OMISSIS), nonche’ dei soci (OMISSIS) E (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 maggio 2009, la Corte d’appello di Bari ha respinto l’impugnazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia del 12 gennaio 2005, la quale ha ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.n.c., e dei soci illimitatamente responsabili, il credito della (OMISSIS) s.r.l..

La corte territoriale ha ritenuto che la qualificazione del contratto come “mutuo di scopo”, operata dalla sentenza di primo grado, sia rimasta del tutto irrilevante per la decisione e costituisca un obiter, dal momento che, ove ne avesse tratto le conseguenze giuridiche, il tribunale avrebbe dovuto negare l’ammissione anche della somma mutuata; che dai documenti prodotti risulta come la somma fu utilizzata per ripianare precedenti esposizioni non garantite, permettendo cosi’ di dotare il credito di garanzia ipotecaria; che non e’ peraltro configurabile una simulazione, dal momento che il mutuo ipotecario era realmente voluto, onde costituiva negozio revocabile.

Di questa sentenza la mutuante chiede la cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la curatela.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia il vizio di omessa motivazione circa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, operata dal giudice di primo grado, e sulla quale la corte territoriale non si e’ pronunciata.

Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’articolo 1813 codice civile, perche’ la corte ha ritenuto non vi fu mai la disponibilita’ della somma per la mutuataria, posta la sua utilizzazione a ripianamento di debiti pregressi verso la stessa mutuante, mentre non e’ mancata la consegna della res, la quale non occorra sia materiale.

Con il terzo motivo, deduce la violazione della L.F. articoli 66 e 67, in quanto l’ipoteca era stata iscritta il 5 novembre 1993, mentre il fallimento dichiarato il 5 dicembre 1995, quindi oltre il biennio; il quesito chiede se, ammesso il credito per capitale, l’ipoteca non possa piu’ essere revocata.

Con il quarto motivo, deduce la motivazione contraddittoria con riguardo alla ritenuta revocabilita’ della sola ipoteca.

2. – Il ricorso e’ inammissibile.

Esso risulta notificato oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla L.F. articolo 99, nel testo applicabile ratione temporis.

Invero, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato il rigetto dell’opposizione L.F. ex articolo 98, e’ soggetto al termine ridotto di trenta giorni, previsto dal comma 5 dell’articolo successivo, nel testo anteriore alla modifica di cui al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

Nella specie, la sentenza e’ notificata il 19 dicembre 2009 ed il ricorso spedito il 17 febbraio 2010, ben oltre il termine di decadenza per l’impugnazione.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

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