La responsabilità degli amministratori nella S.p.a.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 27 dicembre 2013, n. 28669

Svolgimento del processo

T.S. e O.F. hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 dicembre 2011, che li ha condannati al risarcimento del danno in favore del fallimento della Sincies Chiementin s.p.a.; il ricorso è stato notificato anche agli altri ex amministratori R.B. e Pa.Ma. (per quest’ultimo, mediante notifica all’erede Pa.St. ), nonché agli ex sindaci Ca.Se. , C.A. , P.A. e To.Do. .
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto – in riforma della sentenza di primo grado e disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, già respinta dal tribunale – gli odierni ricorrenti e Pa.Ma. responsabili dei danni arrecati alla società da essi amministrata, specificamente in occasione di due operazioni finanziarie internazionali dalla stessa concluse, denominate (omissis) e (omissis) , svoltesi rispettivamente nei … ed in …, e cagione di ingenti perdite finanziarie per la società.
In particolare, ha ravvisato:
a) per la prima operazione, una condotta negligente degli odierni ricorrenti (e di Pa. ) nella concessione del finanziamento di oltre tre miliardi di lire in favore della H.F.M. – Hotel Finance Management Corporation, società svizzera coinvolta nel progetto edilizio stesso, senza sufficienti preventive indagini circa l’affidabilità della medesima, né precauzioni con riguardo alla restituzione del denaro; ha accertato, altresì, scorrette appostazioni in bilancio al riguardo, concludendo per la liquidazione del danno in misura pari al concesso finanziamento;
b) per la seconda, la responsabilità del T. (e solidale di Pa. ) per l’investimento valutario in Euro 607.495,00, da eseguirsi in … – uno Stato che, all’epoca dei fatti (1993-1995), era ancora chiuso al mercato internazionale – con deposito aperto presso una banca di Hong Kong per detta somma, poi non più reperita, nonché falsa rappresentazione in bilancio con occultamento del reale andamento dell’operazione.
Resiste con controricorso la curatela.
Prima dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato rituale atto di rinunzia al ricorso nei confronti di Pa.St. , quale erede di Pa.Ma. , con contestuale accettazione della medesima.
I ricorrenti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso propone sette motivi, i quali denunziano ripetutamente la nullità della sentenza o del processo, la violazione di legge e l’omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis, risultante dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed anteriore al d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) c.p.c., per avere la sentenza impugnata:
1) ritenuto infondata l’eccezione, reiterata con motivo di appello, di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza (ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c. per il vizio processuale e 2392-2394 e 2397 c.c. per la violazione di legge);
2) disatteso la doglianza circa la natura meramente esplorativa della c.t.u. espletata in primo grado, non potendo tale strumento esonerare l’attore dall’onere probatorio (richiamando gli art. 61, 101, 191, 198 c.p.c. per il vizio processuale e 2697 c.c. con riguardo alla violazione di legge);
3) ritenuto infondata l’eccezione di tardività della produzione documentale del fallimento in primo grado ed invece rispettosa tale produzione delle regole procedurali (richiamando gli art. 184 c.p.c. per il vizio processuale e 24, secondo comma, 111, secondo comma Cost. e 2397 c.c. per la violazione di legge);
4) reputato T.S. responsabile per l’operazione in XXXX, pur non decisa ed attuata dal medesimo, che aveva ricoperto la carica di amministratore delegato, come pure la sentenza stessa afferma, fino al 28 febbraio 1993 e poi dal 13 aprile al 28 dicembre 1994, laddove il deposito in dollari americani era stato deciso, e subito sottratto, nel luglio 1993, quando era amministratore unico il P. (richiamando gli art. 115, primo comma, c.p.c. per il vizio processuale e gli art. 2392-2394 e 2397 c.c. per la violazione di legge);
5) per la medesima operazione in XXXX, imputato al T. di non avere rettificato l’iscrizione in bilancio della somma, riportata come liquidità, invece che come credito o partecipazione, senza inoltre spiegare come ciò avrebbe causato il danno (richiamando l’art. 116 c.p.c. per il vizio processuale e gli art. 2392-2394 e 2697 c.c. con riguardo alla violazione di legge);
6) travisato i fatti, in quanto la corte d’appello ha censurato la sentenza di primo grado per avere questa ravvisato la partecipazione di Sincies Chiementin s.p.a. al 63% del capitale sociale della H.F.M., situazione invece corrispondente alla realtà, e, in tal modo, erroneamente ravvisato la colpa degli amministratori per non avere essi corredato l’operazione finanziaria di idonee garanzie, laddove questa stessa partecipazione era in se stessa a tal fine sufficiente, come affermato dal giudice di primo grado (richiama l’art. 116 c.p.c. per il vizio processuale e gli art. 2392-2394, 2697, 2784 e 2786 c.c. con riguardo alla violazione di legge);
1) letto solo in parte le risultanze peritali con riguardo allo studio preventivo di mercato commissionato ad una società del settore, la quale aveva ipotizzato invece un buon riscontro per un albergo di 150 stanze ed un condominio di 75 unità, ed avere inoltre ignorato una lettera di referenze di S.B.S. – Società di Banca Svizzera in favore della H.F.M. e dei suoi amministratori e soci (richiama l’art. 116 c.p.c. per il vizio processuale e gli art. 2392-2394, 2697, 2784 e 2786 c.c. con riguardo alla violazione di legge).
2. – Il ricorso non merita accoglimento.
3. – Infondato è il primo motivo, che censura il rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza.
L’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. richiede l’adeguata individuazione, nell’atto di citazione, del petitum e della causa petendi, a pena di nullità, sancita dall’art. 164 c.p.c..
È vero che la corretta redazione dell’atto di citazione esige, anche nelle azioni di responsabilità contro gli organi sociali, che esso sia caratterizzato dall’adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, pena la nullità: ed infatti, posto che dei danni causati gli organi rispondono solo in quanto siano conseguenza non dell’alea insita nell’attività d’impresa, bensì della violazione dei doveri legali o statutari, è indispensabile identificare nella domanda giudiziaria tutti gli elementi costitutivi della responsabilità. Questa Corte ha già rilevato come l’esigenza di “consentire alla controparte l’approntamento di adeguati e tempestivi mezzi di difesa, che è sottesa al principio processuale del contraddittorio, fa si (…) che la causa petendi di una siffatta azione debba sin dall’inizio sostanziarsi nell’indicazione dei fatti dai quali l’attore pretende di desumere l’azionato diritto risarcitorio, ossia dei comportamenti degli amministratori asseritamente contrari ai doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale. E ciò va detto indipendentemente dal fatto che quella esercitata sia un’azione sociale di responsabilità o un’azione dei creditori sociali, rispettivamente previste dall’art. 2393 c.c. e dall’art. 2394 e.e, o entrambe” (Cass., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23180).
Peraltro, perché sussista la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l’azione, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto, posto che la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto, ad esempio perché in possesso della relativa documentazione (cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, entrambi i giudici del merito hanno disatteso l’eccezione di nullità, avendo ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela, la quale ha, semplicemente, ipotizzato la responsabilità in capo a tutti i convenuti per tutti i fatti enunciati nell’atto di citazione; altro essendo, poi, il problema della prova.
Tale ragionamento del tribunale, fatto proprio dalla corte territoriale, è stato da questa integrato con constatazione secondo cui sono stati specificamente individuati, nell’atto di citazione, i periodi in cui ciascuno dei convenuti ha ricoperto la carica e le condotte, individuali od in concorso, imputate.
La statuizione non si presta a censure, né, sulla base dell’esame dell’atto di citazione consentito attesa la natura del vizio denunziato, è errata quanto ai suoi presupposti concreti.
4. – Il secondo motivo, che censura l’espletamento nel primo grado di giudizio di una consulenza tecnica asseritamente esplorativa, è infondato.
È vero che, secondo il consolidato orientamento, affermato anche ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass., sez. VI, ord. 8 febbraio 2011, n. 3130), la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Peraltro, è orientamento altrettanto costante quello secondo cui è consentito derogare al limite del divieto di indagini esplorative, quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in tal caso, consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191; sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; sez. Ili, 6 giugno 2003, n. 9060).
Come risulta dalla sentenza impugnata, al consulente d’ufficio sono stati posti due quesiti, l’uno afferente le due operazioni internazionali compiute dalla società e l’altro le sanzioni per debiti tributari e previdenziali, chiedendosi al medesimo di valutare, fra l’altro, la correttezza delle rappresentazioni contabili in bilancio di tali eventi. Si tratta di quesiti legittimi ed in linea con i principi appena richiamati, onde nessun vizio di violazione di legge o di motivazione della sentenza impugnata sussiste sul punto.
5. – È inammissibile il terzo motivo, con il quale si intende censurare la sentenza d’appello, laddove ha respinto l’eccezione di “tardività della produzione documentale del Fallimento attore” in primo grado.
Per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. da ultimo sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077), il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, onde se è vero che la Corte, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di esso è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame, contenendo tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale. In mancanza, la censura si risolve in un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del ridetto principio, che mira ad assicurare che il ricorso per cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio medesimo un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.).
Nella specie, i ricorrenti si sono limitati a reiterare la censura di tardività della “produzione documentale” della curatela, menzionando altresì una “istanza di ordine di esibizione della documentazione richiesta con la memoria ex art. 184 c.p.c. e a verbale nell’udienza del 18 gennaio 2005”, senza che ciò nemmeno consenta di comprendere se l’istanza e le deduzioni a verbale siano riconducibili al fallimento o ad altra parte del giudizio.
Non essendo stato assolto l’onere in questione, ne deriva l’inammissibilità del motivo.
6. – I rimanenti motivi, dal quarto al settimo, sono inammissibili.
6.1. – Prospettando nel contempo vizi di violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, i ricorrenti mirano in verità, inammissibilmente, a ripetere in questa sede il giudizio di merito sul fatto circa la responsabilità ravvisata dal giudice d’appello in capo agli amministratori.
Si addebita invero, in sostanza, alla sentenza impugnata di aver compiuto errori di valutazione delle risultanze istruttorie.
Come ancor di recente ribadito (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148; sez. lav., 14 febbraio 2013, n. 3668), non sussiste alcun vizio della sentenza, nemmeno ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore), allorché si discuta in realtà della mera difformità della sentenza impugnata rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente circa il valore ed il significato dal giudice del merino attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, non può far valere, infatti, il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché altrimenti il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. finisce per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice del merito (sez. III, 5 marzo 2007, n. 5066).
6.2. – In particolare, con il quarto motivo il ricorrente T.S. si duole del fatto che la corte d’appello abbia trascurato come egli rimase in carica, quale amministratore delegato, per periodi non coincidenti con quelli della c.d. operazione (OMISSIS) , ossia, come la corte territoriale riferisce, “fino al 28 febbraio 1993 e poi, dopo una breve parentesi, dal 13 aprile 1994 al 28 dicembre dello stesso anno” (così punto 6 a p. 14 della sentenza); mentre il prelievo della somma, che era stata depositata presso la banca di Hong Kong il 6 luglio 1993, è avvenuta il 10 luglio 1993.
Si duole, altresì, nel quinto motivo, del fatto che gli sia stato rimproverato di non avere provveduto alla rettifica dell’iscrizione in bilancio della somma sottratta, senza spiegare la decisione, però, come ciò avrebbe causato il danno.
6.2.1. – Tuttavia, come costantemente ribadito da questa Corte (e multis, Cass., sez. trib., 22 gennaio 2013, n. 1435; sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22540; sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230), nel giudizio di cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Orbene, occorre rilevare anzitutto come, dalla sentenza impugnata, non risulta l’avvenuta deduzione, da parte del T. , della propria estraneità all’operazione stessa in quanto non formalmente in carica al momento del versamento e del prelievo della somma sul conto.
Pertanto, il ricorrente aveva l’onere di indicare in ricorso la circostanza di avere già dedotto, nei precedenti gradi del giudizio, tale estraneità ai fatti, argomentata in ragione della parentesi nell’assunzione della carica gestoria, sia di diritto e sia di fatto.
Il fallimento controricorrente rileva come tale circostanza non fu, al contrario, mai introdotta nei precedenti gradi di merito, durante i quali fu invece sempre presupposta la qualità del T. di amministratore, prima di diritto, e poi di fatto, della Sincies Chiementin.
Ne deriva che costituisce deduzione nuova, per la prima volta in questa sede introdotta, e dunque inammissibile, quella relativa all’estraneità del medesimo all’operazione menzionata.
6.2.2. – A ciò si aggiunga che non si ravvisa alcun vizio logico nella valutazione di responsabilità del ricorrente, operata nella sentenza impugnata soprattutto per il fatto di avere egli ricoperto l’importante ruolo di amministratore delegato “salvo brevi intervalli”, dunque concorrendo alla decisione dell’operazione, nonché – in via di motivazione di contorno – in ragione della circostanza che il bilancio degli anni 1993, 1994 e 1995 continuò ad evidenziare l’importo della somma depositata e subito prelevata come liquidità, e non come credito o partecipazione estera, con la conseguente decettiva informazione per i soci ed i terzi.
Premesso, infatti, che necessariamente imputabile al T. è la scelta delle modalità di redazione del bilancio per gli anni in questione (posto che il bilancio di ciascun anno va redatto entro il mese di aprile, o, al più, di giugno, e dunque non è irragionevole avere postulato che anche il bilancio del 1993 – oltre che quelli del 1994 e 1995 – fu redatto durante il periodo in cui egli ricoprì la carica gestoria), va rilevato che l’avere egli concorso a tale appostazione avvalora la tesi, accolta dalla sentenza impugnata, del suo concorso alla condotta dannosa (l’operazione estera come tale).
6.3. – In ordine al sesto motivo, ove si censura il travisamento di fatto per avere la sentenza escluso la partecipazione maggioritaria di Sincies Chiementin s.p.a. pari al 63% del capitale sociale della H.F.M. – e la conseguenza che la stessa ne ha tratto in ordine alla colpevole mancata acquisizione di garanzie per la restituzione della somma di oltre tre miliardi di lire versata dalla prima alla seconda società – l’assunto resta del tutto irrilevante agli effetti dell’imputazione della responsabilità gestoria, e ciò rende il motivo inammissibile pure sotto tale aspetto.
Ed invero, quand’anche detta partecipazione fosse stata effettiva e reale, non per ciò solo potrebbe dirsi rispettato il canone dell’agire diligente degli amministratori della Sincies Chiementin s.p.a., il quale avrebbe in ogni caso richiesto – in ipotesi sia di finanziamento concesso a società terza (capitale di debito), sia di conferimento nella stessa (capitale di rischio) – la predisposizione di un’indagine conoscitiva circa la bontà dell’investimento finanziario operato, che invece pacificamente mancò, secondo l’ampia motivazione al riguardo della sentenza impugnata.
Resta, quindi, logicamente motivata la decisione della corte territoriale, che ha disatteso l’argomento (invece utilizzato dalla sentenza di primo grado, assolutoria dell’addebito) secondo cui la stessa titolarità di una partecipazione di maggioranza al capitale della H.F.M. avrebbe rappresentato di per sé idonea garanzia a tutela della operazione finanziaria intrapresa nei XXXXXXX.
Invero, se il finanziamento erogato da una società a favore di altra implica l’obbligo della sua restituzione ex art. 1813 c.c., con il conseguente rischio di difficoltà di adempiere o anche d’insolvenza della mutuataria, l’esecuzione del conferimento ex art. 2343 c.c. comporta un rischio persino maggiore, dal momento che il relativo rimborso neppure potrebbe essere disposto durante la vita della società, occorrendo attenderne la liquidazione.
Vincoli alla restituzione e rischio di perdita si verificano, infatti, in ogni operazione lato sensu finanziaria a favore di altra società, come, ad esempio, i versamenti c.d. in conto capitale effettuati con la finalità economica di fornire alla società mezzi propri ed ulteriori rispetto a quelli versati dai soci in via di conferimento del capitale nominale.
Come già da questa Corte chiarito, al fine di accertare la natura della dazione di denaro in favore della società occorre verificare la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, la quale illumina circa l’esistenza di un mutuo, di un conferimento o di un contratto atipico di conferimento di capitale di rischio (cfr. Cass., sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758; sez. I, 19 luglio 2000, n. 9471; sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12539).
D’altra parte, il fenomeno dei c.d. prestiti anomali si realizza nei casi di sottocapitalizzazione della società, usualmente affiancata appunto dalla concessione dei finanziamenti dei soci, più che dall’effettuazione di conferimenti, e, dunque, da una causa riconducibile al generico rapporto di credito, in luogo che al rapporto sociale, in ogni caso a seconda degli accordi fra le parti.
Peraltro (ed indipendentemente dalle differenti forme di imposizione fiscale) in tutti questi casi, comunque, si realizza un apporto economico in favore di un diverso soggetto: onde, in caso di perdita dell’apporto stesso, è censurabile la condotta degli amministratori che non abbiano predisposto al riguardo idonee cautele, dal momento che, se è vero che all’amministratore non può essere rimproverato il cattivo uso della discrezionalità imprenditoriale, in quanto il merito dell’agire gestorio resta insindacabile, tuttavia rientra nell’ambito della diligenza esigibile il corredare le scelte medesime con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza concreta. Se certamente il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito compiute dall’organo societario, invero, rientra però nei suoi compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell’azione adempiente e diligente, così come richiesta nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura particolari, nozioni da integrare alla stregua delle circostanze del caso concreto.
Alla stregua di tali principi, ne deriva che non ha errato la sentenza impugnata a ravvisare l’inadempimento del dovere di diligente gestione degli amministratori, per non avere essi previamente accertato l’esistenza delle condizioni patrimoniali obiettive della società destinataria della somma.
6.4. Il settimo motivo, collegato al precedente, è infondato.
Con esso i ricorrenti imputano alla sentenza impugnata di non avere bene interpretato, circa l’operazione caraibica, le risultanze peritali con riguardo allo studio preventivo di mercato commissionato a società specializzata, la quale aveva ipotizzato invece – e ciò “assumendo le agevolazioni proposte, un management competente, una promozione effettiva” – una possibilità di occupazione per l’albergo “pari al 63% nel 1995 e pari al 73% nel 1999 per stabilizzarsi a quel livello per il futuro”.
Lamentano, altresì, che la sentenza abbia omesso di considerare una lettera di referenze della Società di Banca Svizzera in favore della H.F.M. e dei suoi amministratori e soci.
Le espressioni riportate, contenute nella consulenza tecnica d’ufficio (a loro volta mutuate dallo studio di una società specializzata), non sono tuttavia di per sé decisive al fine di inficiare il ragionamento compiuto dalla corte d’appello, la quale ha fondato il proprio convincimento su plurime osservazioni della consulenza tecnica d’ufficio, nel loro complesso sfociate in un giudizio nettamente negativo circa le modalità e le cautele che caratterizzarono la scelta imprenditoriale. Lo stesso è a dirsi per la menzionata lettera di referenze, in quanto di per sé non indicativa di una situazione economica tranquillizzante della destinataria dell’esborso.
Ulteriore controllo non è, in questa sede, consentito, trattandosi di valutazioni insindacabili del giudice del merito. Ed invero, anche la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Pertanto, per potersi configurare il vizio di motivazione su di un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza; mentre il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminata siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Sulla base di tale principio, più volte dalla Corte affermato (fra le altre, Cass., sez. Ili, 21 aprile 2006, n. 9368), deve dunque respingersi il motivo in esame.
7. – Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12 luglio 2012, n. 140.
8. – Va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti di Pa.St. , quale erede di Pa.Ma. , non costituita in questa sede, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., avendo i ricorrenti rinunziato agli atti, con contestuale accettazione della medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità nei confronti di PA.ST. , quale erede di Pa.Ma. ; rigetta il ricorso proposto da T.S. e O.F. e li condanna al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del FALLIMENTO DELLA SINCIES CHIEMENTIN S.P.A., che liquida in Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori, come per legge.

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