Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 27 gennaio 2015, n. 1493

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22434-2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 7 6, presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
CONTRO
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 226/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto la domanda di declaratoria dell’efficacia in Italia della sentenza di nullita’ del matrimonio canonico proposta da (OMISSIS) e contrastata dalla coniuge (OMISSIS).
La Corte d’Appello ha rilevato in fatto che il Tribunale Ecclesiastico, con pronuncia del (OMISSIS), aveva dichiarato la nullita’ del matrimonio celebrato a (OMISSIS) tra le parti per incapacita’ nella donna convenuta di assumere gli obblighi coniugali essenziali al matrimonio.
La (OMISSIS) si era opposta al riconoscimento dell’efficacia della sentenza di nullita’, rilevando che la sentenza ecclesiastica era contraria al principio sancito nell’articolo 120 cod. civ. secondo il quale l’azione di nullita’ e’ impedita dalla coabitazione dei coniugi per oltre un anno.
La Corte territoriale a sostegno della reiezione, per quel che ancora interessa, ha osservato:
Le S.U. con la pronuncia n. 19809 del 2008 hanno affermato la rilevanza preminente del matrimonio rapporto sul matrimonio atto, in consonanza con i principi costituzionali. Secondo l’orientamento indicato le pronunce di annullamento del matrimonio conseguenti ad una lunga convivenza hanno natura relativa. Ne consegue, come affermato dalla sentenza n. 1343 del 2011 che la convivenza prolungata sia da ritenersi ostativa alla delibazione perche’ espressiva di una volonta’ di accettazione continuativa e stabile del rapporto matrimoniale.
Il principio sopra esposto trova applicazione anche nell’ipotesi di nullita’ per accertata incapacita’ d’intendere e volere dal momento che si tratta di fattispecie assimilabile a quelle disciplinate negli articoli 120 e 122 cod. civ. (errore essenziale sull’esistenza di una malattia psichica tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale).
Nella specie la convivenza ha avuto una durata trentennale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi ad unico complesso motivo nel quale e’ stata dedotta la violazione dell’articolo 8, n. 2, lettera c) dell’accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell’articolo 4 del relativo protocollo addizionale nonche’ dell’articolo 797 c.p.c., n. 7, articoli 1 e 29 Cost. ed il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte d’Appello riconosciuto carattere ostativo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica alla convivenza dei coniugi, successiva alla celebrazione del matrimonio senza considerare la compatibilita’ della causa di nullita’ canonica con la disciplina dettata dall’articolo 120 cod. civ., che comunque non esprime un principio fondamentale dell’ordinamento italiano.
Al riguardo la parte ricorrente mette in evidenza che il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimita’ posto a base della decisione impugnata ha riguardato ipotesi diverse di nullita’ non potendo operare con riferimento a tutti i vizi del consenso ed in particolare l’incapacita’ d’intendere e volere nel momento genetico del matrimonio. Inoltre evidenzia che alla luce dell’articolo 7 Cost. e dell’entrata in vigore della Legge n. 121 del 1985 sia rimasta integra la riserva di giurisdizione esclusiva dei tribunali canonici in ordine alle cause di nullita’ del matrimonio concordatario, essendo soltanto il diritto canonico a disciplinarne la validita’ con riferimento al suo momento genetico. Pertanto l’accertamento di tali cause di nullita’ rimane di cognizione esclusiva dei giudici ecclesiastici ed il parametro di ordine pubblico interno deve essere tratto dall’articolo 4, lettera b) del Protocollo Addizionale del 1985 il quale rinvia all’articolo 797 cod. proc. civ. non essendo invece applicabile il piu’ ampio criterio contenuto nella Legge n. 218 del 1995. Ne consegue che la dichiarazione di esecutivita’ puo’ essere negata solo in presenza di una contrarieta’ ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato e ai principi fondamentali dell’istituto matrimoniale ma non alle specifiche diversita’ di disciplina delle nullita’. Peraltro la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8926 del 2012 ha modificato l’orientamento instaurato dalla precedente n. 1343 del 2011 chiarendo che l’innovazione gia’ introdotta dalle S.U nel 2009 ed il rilievo assunto dal matrimonio rapporto riguardava una pronuncia di nullita’ derivante dalla mancata conoscenza delle infedelta’ prematrimoniale e non affrontava specificamente l’incidenza della convivenza sul riconoscimento.
Inoltre, nella specie la nullita’ e’ derivata da un vizio incidente sulla capacita’ di partecipare volontariamente e consapevolmente all’atto matrimoniale in quanto la convenuta non aveva, quando ha contratto matrimonio la capacita’ psichica di capire cos’era il vincolo coniugale, sia sotto il profilo estimativo-deliberativo sia sotto il profilo volitivo. Essa infine non era in grado di cogliere le obbligazioni essenziali del matrimonio tanto e’ vero che nel (OMISSIS) e’ iniziato il procedimento d’inabilitazione. Non vi e’ stato il decorso di un anno dalla ripresa delle facolta’ mentali.
Il motivo e’ stato cosi’ sintetizzato dalla parte ricorrente:
“la lunga convivenza tra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non e’ espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non e’ ostativa sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio canonico, posto che il vizio accertato dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico di Chieti del (OMISSIS) e’ in rapporto di chiara compatibilita’ con la disciplina dettata dall’articolo 120 c.c., comma 2”.
Le condizioni di riconoscimento dell’efficacia delle pronunce dei tribunali ecclesiastici di nullita’ del matrimonio canonico nel nostro ordinamento ed in particolarita’ l’applicazione del canone dell’ordine pubblico interno (articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7, cui si rinvia in virtu’ dell’articolo 8, par. 2 dell’Accordo e del punto 4 del Protocollo addizionale, firmati a Roma il 18 febbraio 1984, resi esecutivi dalla Legge n. 121 del 1985) sono state significativamente incise dalla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 16379 del 2014.
In questa sentenza, a composizione di un contrasto preesistente creatosi nella prima sezione della Corte di Cassazione, le S.U. hanno affermato “la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione (articoli 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (articolo 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed il Codice civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralita’ di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilita’ anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”. In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, e’ costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 1, e del principio supremo di laicita’ dello Stato, e’ ostativa – ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla Legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell’articolo 8, n. 2, lettera c, dell’Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell’articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7,- alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullita’ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'”ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale.
Alla luce dei principi affermati nella pronuncia possono essere affrontate le censure alla sentenza impugnata contenute nei motivi formulati dalla parte ricorrente.
In primo luogo deve rilevarsi che nel giudizio di merito la (OMISSIS) si e’ opposta alla domanda di riconoscimento proprio evidenziando il carattere ostativo sotto il profilo dell’ordine pubblico della lunga convivenza (trentennale) matrimoniale. La parte ricorrente, peraltro, non contesta nell’illustrazione del motivo, tali circostanze di fatto ponendo l’accento sulla natura del vizio del consenso, ritenuto impeditivo fin dall’origine di una valida ed efficace volonta’ di assumere il vincolo matrimoniale. Nella narrativa del ricorso si fa cenno a fasi d’interruzione della coabitazione senza tuttavia che venga formulata alcuna censura relativa all’esistenza di tale requisito, da ritenersi accertato con valore di giudicato dalla Corte territoriale. Nel ricorso viene anche riportato che l’inabilitazione della (OMISSIS) e’ intervenuta soltanto nel 2001, dopo l’instaurazione del giudizio di nullita’ matrimoniale all’esito di un giudizio instaurato nel 1997, ovvero venti anni dopo la costituzione del vincolo coniugale e della convivenza. L’esame delle censure deve, in conclusione, svolgersi, partendo dall’esistenza della convivenza trentennale salvo verificarne l’incidenza alla luce del vizio del consenso accertato in sede di giudizio ecclesiastico cosi’ come delineato nel ricorso.
Le Sezioni Unite sottolineano che l’individuata condizione ostativa di ordine pubblico costituita dalla convivenza cosi’ come individuata e caratterizzata nella sentenza n. 16379 del 2014, puo’ essere validamente opposta ad ogni tipologia di vizio del consenso, non potendo essere limitata ai vizi relativi ai bona matrimonii. Le ragioni di questa applicazione generale del predetto canone di ordine pubblico derivano, secondo le Sezioni Unite, dal rilievo delle fonti dalle quali si trae il carattere costitutivo della convivenza nel rapporto matrimoniale, la Costituzione (articolo 2,3, 29, 30), la CEDU (articoli 8 e 14) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (articolo 9). La dedotta esistenza di un’incapacita’ psichica ad assumere gli onera matrimonii preesistente al matrimonio e continuativamente protrattasi per tutta la durata del rapporto non riveste, pertanto, alcuna incidenza rispetto all’ostacolo costituito dalla convivenza effettiva. Al riguardo le Sezioni Unite hanno posto in evidenza che i principi di ordine pubblico interno possono riguardare sia il matrimonio atto che il matrimonio rapporto. “Questi due aspetti o dimensioni dell’istituto giuridico “matrimonio” affermano le Sezioni Unite, hanno ragioni, disciplina e tutela distinte – come del resto emerge dalla stessa sistematica del codice civile (rispettivamente Capi 3 e 4 del titolo 6 del Libro 1) – e devono, quindi essere distintamente considerati, anche, ed e’ cio’ che specificamente rileva in questa sede, per l’individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell’essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative anche alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullita’ del matrimonio concordatario”. La convivenza costituisce “un elemento essenziale del matrimonio rapporto” che connota la relazione matrimoniale in modo determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell’efficacia della sentenza di nullita’ matrimoniale pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, di conseguenza, la dedotta esistenza di un’incapacita’ psichica originaria, astrattamente idonea a viziare il matrimonio atto non puo’ escludere lo scrutinio rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio rapporto, ed in particolare non puo’ trascurare il rilievo del carattere costitutivo della convivenza cosi’ come declinata dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali. Ne consegue che il canone di ordine pubblico fondato sulla convivenza effettiva non deriva dal puntuale regime giuridico della validita’ ed invalidita’ del matrimonio civile cosi’ come contenuta nell’articolo 120 c.c. ma dal sistema di regole costituzionali, convenzionali ed europee sopra illustrate, non potendo i principi di ordine pubblico essere la conseguenza diretta dell’articolazione di una singola norma interna. Comunque, dalle norme relative alla nullita’ del matrimonio civile si desume complessivamente un netto favor per la conservazione del rapporto matrimoniale quando sia accertato il protrarsi della convivenza nel termine in esse stabilite, come puo’ desumersi dal regime giuridico della simulazione ed in particolare dall’articolo 123 cod. civ., u.c..
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalita’

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