assegni protesti

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 28 maggio 2014, n. 11897

Svolgimento del processo

Con citazione, notificata in data 11/12/2003, G.A.G. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Sondrio, per sentirla condannare alla corresponsione della somma di €. 419.363,00, per illegittimo pagamento di propri assegni bancari non trasferibili al suo fiduciario P.P.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi la domanda, sostenendo che gli assegni erano stati pagati al P., consegnatario e portatore di essi, seguendo le istruzioni della traente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 23/02/2005, rigettava la domanda.
Interponeva appella la G.A. Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’appello.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 14/02/2007, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione la G.A.; resiste, con controricorso, la banca.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’ artt. 43 R. D. n. 1736 del 1933, là dove la Corte di merito ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato due assegni non trasferibili a due illegittimi prenditori, P.P. e U.
Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1173, 1176, 1856 c.c., sostenendo che la banca era mandataria della ricorrente stessa, vincolata al rispetto delle pattuizioni di cui al contratto di conto corrente bancario, e tenuta ad eseguire tutte le operazioni relative, con la specifica diligenza richiesta per l’esercizio professionale dell’attività svolta.
Con il terzo motivo, lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p. c., 2720 e 2721 c.c., 43 L.A. 1 bis 1. 143 del 1991, art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993 non avendo il giudice a quo posto a fondamento della sua decisione le prove acquisite, e considerando comunque che l’eventuale mandato all’incasso non poteva che risultare dal titolo stesso.
Con il quarto, deduce violazione dell’art. 1832 c.c. là dove la sentenza impugnata tratta di presunzione di tacita approvazione degli estratti conto, regolarmente ricevuti dalla correntista.
Con il quinto, deduce vizio di motivazione, là dove il giudice a quo afferma che gli assegni erano stati consegnati dalla traente al P., per “essere utilizzati”.
Con il sesto, lamenta altro vizio di motivazione, là dove la sentenza afferma che il P. aveva un mandato generale ad agire sul conto corrente in questione.
Con il settimo, deduce vizio di motivazione circa l’affermazione del giudice a quo sulla circostanza del “silenzio” della ricorrente circa la negoziazione dei titoli, essendo essa soltanto interessata a mettere a frutto le somme corrispondenti all’importo degli assegni stessi.
Con l’ottavo, deduce vizio di motivazione in quanto la Corte di merito non aveva considerato che gli assegni erano stati incassati da due soggetti diversi.
Vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso, in quanto fondati.
Come è noto, l’art. 43, II° comma, L.A. precisa che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento. Per giurisprudenza consolidata (tra la altre, Cass. n. 12698 del 2003), ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore , pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell’effettivo e legittimo prenditore.
Quanto al presunto mandato della odierna ricorrente al P., per l’incasso degli assegni, per giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 13906 del 2005), stante la caratteristica della letteralità del titolo di credito, un’obbligazione cartolare in nome altrui, come appunto il mandato all’incasso, deve necessariamente essere apposta sul titolo stesso, con l’indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante.
È, infine, appena il caso di precisare che la presunzione di tacita approvazione di conto corrente, trascorso il termine semestrale dalla ricezione, riguarda accrediti ed addebiti, considerati nella loro realtà effettuale, ma non comporta approvazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (tra le altre, Cass. n. 12372 del 2006).
Vanno considerati assorbiti gli altri motivi.
Accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa conformazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

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