Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 maggio 2015, n. 11224

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna della Infodis Italia s.r.l. e dei coniugi F.O. e P.F. al pagamento in favore della Infodis s.r.l., successivamente dichiarata fallita, della somma di Euro 77.468,53 a titolo di risarcimento danni da concorrenza sleale.
Risulta dalla sentenza impugnata che P.F. , amministratrice della Infodis s.r.l. fino all’ottobre del 1994, nel luglio dello stesso anno aveva costituito con il marito F.O. una s.r.l. denominata Infodis Italia, subentrando nel rapporto con l’importante cliente IAL Cisl Lazio e con alcuni dipendenti e collaboratori della Infodis s.r.l. Hanno dunque ritenuto i giudici del merito che sia la Infodis Italia s.r.l. sia i suoi soci F.O. e P.F. dovessero rispondere di concorrenza sleale, attesa la confondibilità delle denominazioni sociali; e hanno determinato la misura del danno in ragione di tre presumibili annualità del rapporto con lo IAL Cisl, che assicurava un fatturato annuo di circa centocinquanta milioni di lire.
Contro la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione la Infodis Italia s.r.l. e i soci dichiarati corresponsabili, proponendo quattro motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento della Infodis s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 2598 e 2600 c.c..
Sostengono che erroneamente i giudici del merito hanno riconosciuto la responsabilità concorrente dei terzi non imprenditori F.O. e P.F. , senza accertarne il dolo o almeno la colpa e in mancanza di un rapporto di concorrenzialità, atteso il diverso oggetto delle due società.
Analoga censura viene mossa alla decisione impugnata con il terzo motivo del ricorso, lamentandone vizi di motivazione in ordine alla ritenuta identità di oggetto e attività tra le due società Premesso che è indiscussa nella giurisprudenza di questa corte la corresponsabilità del terzo che “agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso” (Cass., sez. II, 6 giugno 2012, n. 9117, m. 622656, Cass., sez. I, 8 settembre 2003, n. 13071, m. 566623, Cass., sez. I, 11 aprile 2001, n. 5375, m. 545827).
I due motivi sono entrambi manifestamente infondati.
Quanto alla dedotta carenza di accertamento dello stato soggettivo dei soci della Infodis Italia s.r.l., i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che “P. e F. abbiano specificamente voluto dare vita ad un diverso soggetto che venisse, di fatto, a sostituirsi alla società attrice nell’espletamento degli incarichi che potevano provenire dallo IAL-CISL, avvalendosi dei ruoli assunto nell’ambito dell’attrice e ritraendo un vantaggio diretto da tale operazione”.
Quanto alla dedotta diversità di oggetto e attività sociale tra Infodis Italia s.r.l. e Infodis s.r.l., risulta dallo stesso ricorso che il campo di attività delle due società era identico, benché in uno statuto si parlasse di “formazione” e nell’altro di “addestramento” all’informatica, tanto che una società sostituì l’altra nelle prestazioni formative per lo IAL Cisl. E ciò che rileva è in definitiva l’attività effettivamente esercitata.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla capacità individualizzante della denominazione Infodis.
Sostengono che la denominazione “Infodis” trae origine da un acronimo, “informatica distribuita”, diffusamente impiegato sia in Italia sia in Europa. Sicché i giudici del merito avrebbero dovuto argomentare più approfonditamente la comparazione tra le due denominazioni sociali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, “ai fini della tutela della ditta o della denominazione sociale accordata dagli artt. 2564 e 2567 c.c., quando si deduca il pericolo di confusione per l’uso fattone da altro imprenditore, così come ai fini della tutela ex art. 2598 n. 1 c.c. quando tale uso integri altresì concorrenza sleale, è sufficiente che si verifichi una situazione potenzialmente pregiudizievole e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali di due imprenditori, ovvero la astratta idoneità del comportamento tenuto dalla ditta o società concorrente ad incidere negativamente sul profitto che l’imprenditore si propone di ottenere attraverso l’esercizio dell’impresa” (Cass., sez. I, 15 dicembre 1994, n. 10728, m. 489210).
Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che tale confondibilità risulti accertata non solo per il comune uso della denominazione “Info-dis”, essendo irrilevante l’aggiunta della parola “Italia”, ma anche per la concreta attività svolta dai ricorrenti appunto allo scopo “di ingenerare nella clientela l’idea di una sostanziale continuità delle prestazioni offerte dall’attrice” Infodis s.r.l. Ed è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che un tale accertamento, effettuato in concreto sulla base di una valutazione sia dei segni distintivi utilizzati sia del contesto dell’utilizzazione, è espressione di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass., 7 sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m. 589976, Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1906, m. 611399).
3. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine alla quantificazione del danno, arbitrariamente determinata sulla base di tre annualità del rapporto con lo IAL Cisl.
Ribadiscono che la Infodis s.r.l. ha cessato l’attività prima del decorso del triennio ipotizzato, sicché la determinazione del danno non può essere riferita a epoca successiva, senza neppure la certezza circa il fatturato relativo al rapporto con lo IAL Cisl.
Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa corte, il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale va liquidato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, anche per quanto attiene all’ammissibilità e ai presupposti della liquidazione equitativa (Cass., sez. I, 26 marzo 2009, n. 7306, m. 607289, Cass., sez. I, 16 gennaio 2013, n. 1000, m. 625135). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che il danno possa essere liquidato in ragione della redditività presumibile in un triennio di attività per conto dello IAL Cisl, principale cliente della società poi fallita, cui assicurava un fatturato annuo di centocinquanta milioni di lire, nel presupposto che il comportamento degli attuali ricorrenti abbia concorso a cagionarne il fallimento. Questa valutazione, del tutto plausibile, è incensurabile, perché “la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria” (Cass., sez. L, 19 maggio 2010, n. 12318, m. 613621). Sicché “l’esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, nonché l’accertamento del relativo presupposto, costituito dall’impossibilità o dalla rilevante difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare, sono il frutto un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass., sez. I, 14 ottobre 2013, n. 23233, m. 628452).
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della curatela resistente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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