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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 31 luglio 2014, n. 34039

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente
Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) SPA;
(OMISSIS) S.C.A.R.L.;
avverso il decreto n. 27/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 30/10/2012, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro a (OMISSIS) e disposto la confisca di beni allo stesso riconducibili, revocava la confisca di una polizza intestata a (OMISSIS), ordinandone la restituzione all’intestataria; inoltre, dichiarava ed accertava la buona fede di (OMISSIS) nell’erogazione dei mutui concessi a (OMISSIS) e (OMISSIS) e, per l’effetto, revocava l’ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte a favore del predetto istituto bancario su alcune unita’ immobiliari; confermava nel resto il decreto impugnato.
Il Tribunale di Milano aveva disposto la confisca di numerosi beni immobili, ritenuti direttamente o indirettamente riconducibili a (OMISSIS) e frutto o reimpiego di illecite attivita’; aveva, inoltre, dichiarato il difetto di buona fede di alcuni istituti bancari nella concessione di alcune linee di credito a societa’ riconducibili al proposto.
(OMISSIS), soggetto di rilevante pericolosita’ sociale, aveva avviato iniziative economiche di notevole consistenza pur privo di alcun capitale di investimento, impostandole in modo che la provenienza delle somme non fosse di fatto ricostruibile; sussistevano, quindi, i presupposti per la confisca.
Con riferimento alla posizione delle banche ricorrenti nel presente procedimento, il Tribunale aveva rilevato che i mutui erano stati erogati senza rispettare le norme della buona tecnica bancaria: le societa’ che ottenevano i finanziamenti non erano in condizioni adeguate e il mutuo erogato era spesso sovradimensionato rispetto all’effettiva entita’ dell’operazione finanziata e al valore del bene offerto in garanzia. (OMISSIS) otteneva il finanziamento gonfiando il valore degli immobili da acquistare e dare in garanzia ovvero elargendo denaro ad alcuni funzionari di banca. I beni immobili venivano acquistati anche ricorrendo a risorse diverse dal finanziamento bancario.
La Corte territoriale richiamava il principio secondo cui il diritto reale di garanzia puo’ sopravvivere alla confisca della cosa soltanto in presenza di affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che renda scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza; con riferimento all’argomento difensivo comune a tutte le banche – secondo cui l’organo che aveva deliberato la concessione della linea di credito non era a conoscenza delle carenze istruttorie da parte dei funzionari che avevano operato nelle fasi precedenti – la Corte osservava che la negligenza in una qualunque delle fasi deve essere addebitata alla banca e, quindi, esclude un affidamento incolpevole della stessa, salvo il caso in cui il funzionario e’ in malafede o addirittura colluso con il soggetto che chiede la linea di credito.
Appare opportuno analizzare singolarmente i singoli provvedimenti adottati in relazione ai ricorsi proposti.
2. Soggette a confisca sono, in primo luogo, le unita’ immobiliari intestate alla societa’ (OMISSIS) S.r.l.. che aveva usufruito, per quanto qui interessa, della possibilita’ di accollo di un mutuo concesso a (OMISSIS) da parte di (OMISSIS).
Il Fallimento (OMISSIS) aveva proposto appello avverso la confisca degli immobili, adottata senza tenere conto delle posizioni creditorie, diverse dalle banche, insinuate al passivo.
La Corte territoriale rigettava l’impugnazione, osservando che il Fallimento (OMISSIS) non era titolare di alcun diritto reale sui beni oggetto di confisca: trattandosi di beni di provenienza illecita e riconducibili a (OMISSIS), detti beni non avrebbero dovuto nemmeno entrare nel patrimonio della societa’ e, pertanto, non potevano garantire le obbligazioni assunte.
In effetti, la procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca dei beni prevale su quella fallimentare, a prescindere dal fatto che il fallimento sia stato dichiarato prima o dopo la confisca.
3. Con riferimento agli stessi beni, il Tribunale aveva ritenuto che, nel permettere l’accollo del mutuo concesso a (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), la (OMISSIS) avesse operato un’indagine meramente formale sul conto di detta societa’, deliberando, in sostanza, un finanziamento in favore di societa’ la cui consistenza era attestata da documentazione frammentaria e dubbia e che risultava amministrata da soggetto del tutto ignoto alla banca.
Il Tribunale ricordava che (OMISSIS) aveva prodotto una situazione patrimoniale e contabile contraffatta in relazione all’ultimo esercizio, cosi’ ottenendo il finanziamento, ma rilevava che i bilanci degli anni precedenti erano in perdita e che l’acquisizione della copia integrale del bilancio depositata presso la Camera di Commercio avrebbe consentito di accertare la reale situazione della societa’: doveva escludersi, quindi, l’affidamento incolpevole della banca.
La Corte acquisiva una relazione ispettiva della (OMISSIS) compiuta nel 2009 e trasmessa dal P.G., nonostante l’opposizione della difesa della banca.
La (OMISSIS) aveva sottolineato che la notevole espansione del portafoglio prestiti non era accompagnata da adeguati presidi organizzativi e meccanismi di controllo, aveva irrogato sanzioni pecuniarie e segnalato una serie di criticita’ emerse dall’ispezione. Nelle osservazioni alla Relazione Ispettiva, la Banca, sostanzialmente, aveva ammesso gli addebiti.
La Corte osservava che l’insufficienza dei meccanismi di controllo e’ un elemento di negligenza che non depone per la buona fede nella concessione dei finanziamenti.
Nello specifico, l’erogazione del mutuo alla (OMISSIS), secondo la Corte, risultava connotata da una serie di anomalie facilmente rilevabili che avrebbero dovuto indurre l’istituto di credito a valutare con maggiore attenzione la pratica.
La negligenza era evidente, ne’ la falsita’ dei bilanci e della perizia dimostrava la buona fede dell’istituto, atteso che il controllo sul bilancio era agevole, trattandosi di documentazione gia’ posseduta. Anche la perizia sugli immobili era stata recepita acriticamente, pur in presenza di vistose anomalie.
3. Ricorre per cassazione il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 5 e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 52, 63 e 64.
Il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui i beni soggetti a confisca non possano garantire le ragioni dei creditori: al contrario, la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che anche i beni di provenienza delittuosa che siano entrati nel patrimonio della societa’ diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni.
Con riferimento ai rapporti tra confisca e procedura fallimentare, se la cosa non e’ intrinsecamente pericolosa, ma la pericolosita’ deriva dal collegamento con il reo, ne e’ ammessa la restituzione al fallimento, ove risulti assicurata l’interruzione di tale legame. Tale principio e’ stato affermato anche con riferimento alla confisca obbligatoria ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies avendo essa natura di misura di prevenzione di carattere patrimoniale; essa viene adottata nonostante il collegamento del bene con l’attivita’ criminosa del soggetto sia labile e, quindi, il bene sia connotato da una minore carica di pericolosita’.
Tali principi valgono anche per la confisca di prevenzione Legge n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter; il nuovo Decreto Legislativo n. 159 del 2011 ha espressamente previsto che i creditori in buona fede abbiano diritto ad essere soddisfatti e a non essere pregiudicati dalla confisca in favore dello Stato, cosi’ cristallizzando formalmente gli approdi gia’ indicati dalla giurisprudenza di legittimita’.
La decisione impugnata e’, quindi, infondata: poiche’ il rapporto tra procedura di prevenzione e procedure concorsuali e’ incentrato sul bilanciamento di interessi contrapposti, deve prevalere l’interesse del ceto creditorio laddove siano con cio’ tutelate anche le esigenze della prevenzione, ovvero quelle di sottrarre al proposto i beni che sarebbero il risultato della propria attivita’ presuntivamente criminosa.
La decisione di questa Sezione menzionata dalla Corte non e’ pertinente: essa, oltre ad essere contrastante con la decisione delle Sezioni Unite 9/7/2004, n. 29951, e’ stata adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011. La decisione, in palese violazione delle norme che regolano la confisca, non spende nemmeno una parola in ordine alla posizione dei creditori diversi dalle banche, legittimamente insinuati al passivo del fallimento, che non versano nelle condizioni ostative di cui alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
Il difensore del Fallimento (OMISSIS) ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, in cui si sottolinea che, prima del decreto di confisca, il Giudice delegato alla prevenzione aveva autorizzato la curatela a vendere i beni immobili sequestrati.
Non e’ corretto sostenere che i beni sequestrati, in quanto di provenienza illecita, non possono essere destinati a garantire i terzi creditori: ai sensi dell’articolo 2740 cod. civ., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri; in base, poi, al principio della tutela della buona fede, il legittimo affidamento del creditore deve essere tutelato in presenza di una situazione di apparenza generata dal debitore: anche un bene che non appartiene al debitore, ma formalmente figuri nel suo patrimonio, deve svolgere la medesima garanzia di cui all’articolo 2740 cod. civ. nei confronti del creditore in buona fede. In caso contrario, viene ad essere ostacolata la libera circolazione dei beni. Si tratta di principio ripetutamente affermato dalla Cassazione civile.
Sotto il profilo penalistico, il medesimo principio ha indotto la Cassazione penale a ritenere sussistente il reato di bancarotta per distrazione anche quando i beni sottratti o dissipati siano di provenienza delittuosa.
Inoltre il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che i creditori in buona fede, a causa del loro incolpevole affidamento, hanno diritto ad essere soddisfatti e, percio’, a non essere pregiudicati dalla confisca in favore dello Stato.
Nel caso di specie, i beni immobili oggetto di sequestro sono stati acquistati dal (OMISSIS) con validi titoli giuridici e grazie alle erogazioni di regolari mutui bancari; i creditori insinuati al Fallimento avevano, quindi, fatto incolpevole affidamento su tali modalita’ di acquisto, non avendo avuto nessuna possibilita’ di verificare l’eventuale illecita provenienza dei beni acquistati dal debitore: la consultazione dei registri immobiliari, infatti, non avrebbe evidenziato alcuna irregolarita’.
I terzi in buona fede, quindi, devono potersi soddisfare sui beni facenti parte del patrimonio della fallita.
La curatela ricorrente contesta, inoltre, la tesi sostenuta dal Procuratore Generale secondo cui le ragioni della prevenzione prevarrebbero sempre su quelle del fallimento, con conseguente totale svalutazione dell’interesse del ceto creditorio.
Tale tesi non tiene conto della ratio della confisca come misura di prevenzione: quando il bene e’ pericoloso solo in relazione al reo e non intrinsecamente, esso puo’ essere restituito al fallimento ogni qual volta vi sia la garanzia che esso sia sottratto al soggetto socialmente pericoloso. Cio’ e’ stato affermato da questa Corte per la confisca obbligatoria ai sensi della Legge n. 356 del 1992, articolo 12 sexies. Non e’, quindi, esatto affermare che la finalita’ della misura di prevenzione sia di escludere dal circuito economico la ricchezza di origine illecita, cosi’ da rendere diseconomica la produzione illecita della ricchezza: la finalita’, piuttosto, e’ quella di neutralizzare il grado di pericolosita’ del bene; ma per ottenere tale risultato non e’ sempre necessario sacrificare il legittimo affidamento dei creditori.
La curatela ricorrente richiama la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, che dimostra come la presunta illecita provenienza dei beni riferibili al proposto sia circostanza recessiva rispetto alla buona fede dei creditori, i quali hanno diritto di rivalersi su di essi.
4. Ricorre per cassazione la (OMISSIS) S.p.A., deducendo distinti motivi.
In un primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge processuale e, in particolare, dell’articolo 603 c.p.p., commi 1 e 3, con conseguente nullita’ del decreto impugnato.
La produzione documentale della Relazione ispettiva della (OMISSIS) avvenuta in sede di appello e’ stata operata in violazione di legge, del principio del contraddittorio e dei principi in materia di formazione della prova e del convincimento del giudice.
Il documento, redatto nel 2009 e messo a disposizione della Procura della Repubblica il 26/4/2011, si trovava nella disponibilita’ della pubblica accusa gia’ prima della decisione di primo grado: non si trattava, quindi, di prova nuova e, pertanto, la relativa produzione avrebbe potuto essere ammessa solo se richiesta nell’atto di appello o nei motivi nuovi. Il P.M. non poteva, quindi, produrre il documento, sia perche’ non era parte appellante, sia perche’ la produzione avrebbe dovuto essere richiesta entro quindici giorni prima dell’udienza; al contrario, la produzione era avvenuta solo quattordici giorni prima dell’udienza e, comunque, il documento era stato fatto proprio dalla Procura Generale solo all’udienza.
La motivazione del decreto impugnato – secondo cui la ricorrente aveva avuto il tempo per contro dedurre in merito al predetto documento – dimostra la violazione di legge: non esiste, infatti, una norma che subordini la produzione di un documento alla semplice concessione di un termine alla controparte per controdedurre.
La tardiva produzione da parte della Procura della Repubblica ha anche privato la ricorrente di un grado di giurisdizione: se la produzione fosse stata operata nel corso del giudizio di primo grado, la (OMISSIS) avrebbe potuto in quella sede difendersi. I quattordici giorni per controdedurre, quindi, non potevano affatto compensare la perdita di un grado di giudizio, ne’ si comprendeva quali controdeduzioni irrituali la banca avrebbe potuto fare.
La motivazione nel merito dimostrava, poi, che la Corte territoriale aveva utilizzato la relazione ispettiva della (OMISSIS) per creare un pregiudizio in sfavore della banca appellante che aveva influenzato la successiva valutazione.
In un secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge ed, in particolare, erronea applicazione della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 5.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il terzo, che pure abbia oggettivamente tratto un vantaggio dalla costituzione di garanzie su beni connessi ad attivita’ illecita, ben puo’ qualificarsi come “estraneo al reato” ed ottenere una tutela del proprio diritto reale, allorche’ lo stesso sia stato totalmente inconsapevole della possibile provenienza illecita dei beni posti a garanzia del proprio credito.
Il concetto di estraneita’ al reato ha, quindi, una duplice connotazione, oggetti va e soggettiva.
La ricorrente sottolinea, peraltro, che le pronunce emesse da questa Corte si sono soffermate sempre sul profilo soggettivo; ma il terzo e’ estraneo se, oggettivamente, non ha ricevuto alcun vantaggio dall’altrui attivita’ illecita. La condizione di buona fede non e’ richiesta quando l’estraneita’ del terzo risulti gia’ dal mero fatto di non avere tratto alcun vantaggio dal reato: e il vantaggio deve essere provato dalla Pubblica accusa.
La Corte territoriale aveva omesso di accertare l’esistenza di un vantaggio oggettivamente conseguito dalla (OMISSIS) in relazione all’attivita’ illecita posta in essere da (OMISSIS); vantaggio che manca del tutto.
L’errore di fondo e’ stato quello di equiparare la posizione degli istituti di credito che traggono un vantaggio economico, costituendo garanzie su beni che sono stati acquistati da appartenenti ad associazione mafiose con i proventi dell’attivita’ malavitosa con quella degli istituti di credito che hanno concesso garanzie a soggetto accusato di avere poste in essere un’associazione che aveva, come finalita’, proprio il compimento di sistematiche condotte di truffa in danno degli istituti bancari. Il Tribunale di Milano aveva chiarito che tutti i beni acquistati erano proventi di truffe e appropriazioni indebite.
(OMISSIS), quindi, non solo non aveva tratto vantaggio dalla garanzia concessa, ma e’ persona offesa delle condotte di truffa e appropriazione indebita poste in essere da (OMISSIS): e’, quindi, persona estranea al reato.
La prospettazione della Corte porta al principio paradossale per cui un soggetto truffato non ha diritto alla restituzione del bene di cui il medesimo e’ stato spogliato per effetto della truffa, se si riesce a dimostrare che lo stesso e’ stato eccessivamente ingenuo.
In ogni caso, il decreto impugnato e’ errato anche nel ricostruire il profilo soggettivo.
La ricorrente ricostruisce i motivi per cui (OMISSIS) e’ stata riconosciuta in buona fede e sottolinea che la sua posizione era del tutto analoga: anche nell’articolazione gerarchica della (OMISSIS) e’ stata segnalata la presenza di un funzionario infedele, (OMISSIS), componente del Comitato Crediti, Responsabile dell’Area Commerciale: era colui che si occupava dell’istruttoria delle pratiche di erogazione dei finanziamenti e, quindi, era in una posizione centrale. Egli, nel perseguimento di un interesse personale e in base ad un accordo con (OMISSIS), costantemente inquinava l’istruttoria precedente l’apertura della linea di credito, ingannando gli altri membri del Comitato Crediti per acquisire il loro consenso.
Il sillogismo utilizzato dalla Corte territoriale, secondo cui le anomalie della gestione finanziaria potevano essere riscontrate dagli organi di controllo, e’ del tutto privo di fondamento e di riscontri: (OMISSIS) sommava a se’ un ruolo decisionale, unitamente ad altri soggetti, ed un ruolo concernente la prodromica attivita’ di istruzione delle pratiche, fase in cui si annidava l’attivita’ fraudolenta. La sua condotta era piu’ insidiosa di quella tenuta dal funzionario di (OMISSIS).
In un terzo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede del terzo nel procedimento di prevenzione.
Non solo la Corte territoriale non aveva preso in considerazione il motivo di appello concernente la mancanza di un vantaggio conseguito dall’altrui attivita’ delittuosa, nemmeno con una motivazione sintetica, ma anche in relazione all’analisi dei singoli finanziamenti il decreto adduceva argomenti privi dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicita’ richiesti dalla legge.
In particolare, con riferimento ai singoli beni confiscati:
– (OMISSIS) S.r.l. garantito da ipoteca su immobile sito in (OMISSIS). Il finanziamento era stato concesso sulla base di una perizia immobiliare rivelatasi ex post falsa. Le considerazioni della Corte sulla possibilita’ per la banca di accorgersi della falsita’ della perizia erano illogiche: la perizia era basata sui valori di mercato dell’immobile, ne’ era ipotizzabile che la banca verificasse la effettivita’ di destinazione d’uso dell’immobile per il quale concedeva il mutuo; o meglio: era il geom. (OMISSIS) incaricato di verificare tale destinazione e non era pensabile che i componenti della Commissione Crediti dovessero a loro volta controllare la perizia di (OMISSIS). La perizia di (OMISSIS), benche’ falsa, era stata confermata successivamente all’erogazione del mutuo, da due perizie della (OMISSIS) e, inoltre, l’analisi sulla societa’ finanziata era stata effettuata, mentre (OMISSIS) aveva nascosto il rapporto infragruppo tra venditrice ed acquirente.
– Mutuo concesso alla (OMISSIS) s.r.l., garantito da ipoteca, per immobile in (OMISSIS). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, detto mutuo non era mai stato citato nella relazione della (OMISSIS), ne’ menzionato come operazione anomala. La stima di valore dell’immobile era stata desunta dalla valutazione di un perito (la (OMISSIS)); la possibilita’ di vendita frazionata era stata attestata dallo stesso perito e dal notaio. Non vi era alcuna colpa della (OMISSIS). Contrariamente a quanto affermato nel decreto, la banca aveva compiuto un’ampia istruttoria sulla compagine sociale, documentata nel giudizio di primo grado: ma la Corte territoriale non aveva nemmeno preso in considerazione la documentazione prodotta.
– Mutuo erogato alla societa’ (OMISSIS), garantito da due ipoteche su due immobili di (OMISSIS). La circostanza che la societa’ mutuataria avesse falsificato i bilanci di esercizio e che la perizia del geometra (OMISSIS) fosse stata falsificata dimostra la buona fede di (OMISSIS). L’affidamento e’ incolpevole per definizione, in quanto la falsificazione ha impedito l’effettivita’ dei controlli. Tali controlli erano stati effettuati, mediante l’acquisizione del Modello Unico della societa’ (che confermava il risultato del bilancio di esercizio); ne’ era in alcun modo possibile per la banca verificare la effettiva esigibilita’ dei crediti posti a bilancio dalla societa’; ritenendo il contrario, si porrebbe a carico delle banche una probatio diabolica. Allo stesso modo, e’ impensabile attribuire alla banca la colpa di non essersi accorta della falsificazione della perizia del geom. (OMISSIS).
– Accollo da parte della societa’ (OMISSIS) del mutuo erogato in favore della (OMISSIS), garantito da un immobile posto in (OMISSIS). La Corte territoriale non ha tenuto conto che si trattava di accollo non liberatorio, cosicche’ l’atto, sotto il profilo delle garanzie, era neutro. La banca non erogava un finanziamento alla societa’ accollante, ma ne prendeva atto e, con il comportamento prudente, non liberava l’originario debitore.
– Accollo da parte della societa’ (OMISSIS) del mutuo erogato in favore della societa’ (OMISSIS), garantito da immobile sito in (OMISSIS). Le considerazioni sono identiche, trattandosi di accollo non liberatorio e, quindi, neutro sotto il profilo delle garanzie per l’istituto di credito; nessun finanziamento era stato erogato alla societa’ (OMISSIS).
La ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale.
La ricorrente contesta di avere affermato che il procedimento di prevenzione sia regolato integralmente dalle regole che presiedono l’assunzione probatoria del processo penale; piuttosto, occorre individuare il criterio di compatibilita’ da adottare in una situazione di incertezza come quella oggetto del presente procedimento. Laddove la legge speciale non disciplina uno specifico punto, devono essere applicate in via sussidiaria le norme del codice di rito. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, il rinvio non e’ solo al Titolo 1 del Libro 9, ma a tutto il Libro e alle regole presenti nei titoli successivi che costituiscono l’esplicitazione delle regole di carattere generale.
Il Procuratore Generale non aveva in alcun modo obiettato alla censura di violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che imponeva alla Procura di produrre il documento, di cui era gia’ in possesso, nell’ambito del giudizio di primo grado.
Quanto alla trattazione della buona fede del terzo, la ricorrente aveva adeguatamente trattato sia il profilo oggettivo della mancanza di un vantaggio dall’altrui illecito, sia quello soggettivo.
La Corte aveva correttamente affermato che la mala fede dei funzionari o la loro collusione con il soggetto che richiede il finanziamento eliderebbe il rapporto organico, perche’ il dipendente agisce nel perseguimento di un interesse personale, in danno della banca; ma non aveva poi applicato il principio al caso del funzionario infedele (OMISSIS), che aveva un ruolo fondamentale non solo nella concessione del mutuo alla (OMISSIS), ma nelle concessioni di tutti i finanziamenti.
La ricorrente, infine, nega che la censura mossa con il terzo motivo di ricorso attenga alla manifesta illogicita’ della motivazione: al contrario, era stata dedotta l’esistenza di una motivazione apparente; la mera presenza fisica di una motivazione non e’ sufficiente ad evitare il vizio di mancanza di motivazione quando il provvedimento e’ privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’, tale da non consentire la ricostruzione di un valido iter logico seguito dal giudice.
Il ricorrente insiste nelle conclusioni adottate.
5. Ricorre per cassazione la (OMISSIS) S.c.a.r.l., deducendo distinti motivi.
La ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in relazione alle doglianze sollevate con l’atto di appello circa la sussistenza della buona fede della banca in ordine all’erogazione del mutuo in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l..
La Corte aveva semplicemente recepito quanto gia’ affermato dal tribunale di Milano, senza tenere in alcun conto i motivi di appello della ricorrente.
Le considerazioni di carattere generale non si attagliavano affatto alla (OMISSIS); per di piu’ il finanziamento alla (OMISSIS) era l’unico trattato dalla ricorrente. La (OMISSIS) aveva depositato tutta la documentazione idonea a dimostrare la buona fede di tutti i dipendenti: nessun sospetto poteva avere la banca sul fatto che la societa’ fosse riconducibile al (OMISSIS), che non emergeva da alcun atto; nessuna irregolarita’ di tipo societario poteva essere addebitata alla (OMISSIS); nessuna connivenza di funzionari con (OMISSIS) era emersa all’interno della (OMISSIS), nessuna operazione irrealizzabile, perche’ in palese contrasto con gli strumenti urbanistici, era prospettata.
Tutto cio’ viene ignorato dal decreto impugnato. In particolare, nell’atto di appello, la banca aveva dimostrato che l’operazione era stata oggetto di compiuta valutazione e, in particolare, che la somma erogata era pari ad euro 305.000, la restante somma essendo prevista in relazione agli S.A.L.; la banca non poteva conoscere la differenza tra il prezzo di vendita indicato nel preliminare e quello indicato nel rogito; ne’ poteva addebitarsi all’istituto il pagamento di una somma inferiore a quella indicata nel contratto di compravendita: la decisione di erogare la somma richiesta alla societa’ (OMISSIS) si fondava su un preliminare di compravendita assolutamente regolare e sul parere incontestabile di un noto professionista.
Il dipendente della banca, (OMISSIS), aveva riferito che la (OMISSIS) era stata presentata dall’avv. (OMISSIS) che, in passato, aveva presentato numerosi clienti regolari alla banca e si era occupato di recupero crediti per conto dell’istituto: si trattava, pertanto, di soggetto affidabile; lo stesso (OMISSIS) aveva avuto una sola vicenda di ritardato pagamento di un assegno di euro 500. In ogni caso gli elementi forniti dall’ (OMISSIS) erano ulteriori per la concessione della linea di credito rispetto alla valutazione peritale dell’immobile dato a garanzia e la relazione notarile sull’immobile oggetto del contratto. Le ulteriori informazioni sulle altre societa’ coinvolte non avevano evidenziato elementi di criticita’. Nessuna ricerca era effettuata sulla persona di (OMISSIS) che non aveva mai legalmente rappresentato la societa’.
In sostanza, sussisteva la buona fede della (OMISSIS), cosi’ come delineata dalla sentenza di questa Corte n. 29378 del 2010.
In effetti, in nessun punto del decreto impugnato emerge la sussistenza di criticita’ in capo a (OMISSIS) S.r.l. con riferimento alla ritenuta riconducibilita’ di tale societa’ a (OMISSIS); su questo punto la Corte avrebbe dovuto motivare: ma tale riferibilita’ non era in alcun modo conosciuta o conoscibile dalla (OMISSIS).
La ricorrente ribadisce l’assoluto difetto di motivazione su questo punto decisivo.
La ricorrente richiama l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, che richiede prove e non presunzioni, sospetti, valutazioni induttive. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva rovesciato l’onere della prova in capo ai soggetti terzi che dovevano essere tutelati da inutili e ingiusti pregiudizi e che, fin dall’inizio, avevano depositato tutta la documentazione idonea a dimostrare la propria buona fede e correttezza.
La ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
Il difensore della ricorrente ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale.
In particolare, la ricorrente sottolinea che la sproporzione tra il capitale sociale della societa’ (euro 10.000) e l’entita’ del mutuo bancario (euro 600.000) non e’ un dato rilevante, atteso che il capitale sociale non ha mai costituito una garanzia per gli Istituti di credito; le garanzie patrimoniali erano costituite dai diritti reali di garanzia, quale l’ipoteca volontaria sottoscritta contestualmente al contratto di mutuo. La condotta di (OMISSIS) era conforme alle linee guida che vigevano all’epoca di concessione del mutuo; la banca aveva dato prova del fatto che i dati storici a disposizione ben giustificavano il riposto affidamento, cosi’ come seri e riconosciuti professionisti avevano ritenuto la fattibilita’ dell’operazione commerciale.
La societa’ (OMISSIS) era riferibile a (OMISSIS) che non aveva niente a che fare con (OMISSIS); nessun controllo la banca doveva effettuare su (OMISSIS) e su (OMISSIS), rispetto al quale nessun elemento di criticita’ era riscontrabile all’epoca di concessione del mutuo.
6. Ricorre per cassazione (OMISSIS) S.p.A. deducendo distinti motivi.
In un primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter: la confisca e i provvedimenti ad essa conseguenti sono stati applicati in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge ed in contrasto con la ratio e le finalita’ sottese agli istituti.
I beni immobili delle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riconducibili a (OMISSIS), erano stati acquistati esclusivamente grazie ai finanziamenti erogati dalla banca mutuante. I finanziamenti erano stati rimborsati in minima parte, cosicche’ i beni non potevano qualificarsi come frutto di attivita’ illecite, ne’ costituirne il presupposto. La banca aveva effettivamente sostenuto il costo dell’acquisto, cosicche’ la confisca e la cancellazione dell’ipoteca costituiva sanzione ingiustificata e sproporzionata, non coerente con la natura, la funzione e lo scopo della misura.
Il Tribunale, in sede di confisca, aveva affermato che le somme impiegate per l’acquisto degli immobili, che provenivano esclusivamente dai mutui erogati dalle banche, in ragione delle modalita’ con cui i finanziamenti bancari erano stati ottenuti erano provento di truffe e appropriazioni indebite commessi in danno delle banche. Quindi le banche, non solo erano terzi creditori, ma anche persone offese dei reati.
La confisca Legge n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter deve sottrarre definitivamente i beni al prevenuto; l’acquisizione allo Stato e’ una conseguenza della sottrazione, non l’obiettivo della confisca. Il diritto del terzo, quindi, non puo’ essere sacrificato se non quando tale sacrificio sia necessario e funzionale al perseguimento dello scopo.
Nel caso di terzi creditori, il rischio e’ che si tratti di prestanome che permettano al proposto di sottrarre i beni alla confisca e di procurarsi denaro fresco di provenienza lecita; ma il limite e’ la sostanziale incolpevolezza del terzo, situazione di fronte alla quale l’intervento sanzionatorio dello Stato deve arrestarsi (Corte Costituzionale, n. 1 del 1997); le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9 del 1999 hanno individuato la categoria del terzo estraneo all’illecito: non puo’ non essere tutelato il soggetto che non ha tratto vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa; inoltre il sacrificio del terzo deve essere limitato allo stretto necessario.
Sono quindi diverse le ipotesi in cui il terzo creditore concede il credito ad un soggetto acquisendo, a garanzia del proprio credito, un’ipoteca su un bene che il primo aveva gia’ nella sua disponibilita’ e che si suppone costituire il reimpiego di capitali illecitamente conseguiti e quelle – oggetto del presente procedimento – in cui il bene sul quale e’ stata iscritta l’ipoteca e’ stato acquistato proprio grazie al finanziamento concesso dalla banca.
In questa seconda ipotesi, non si versa in quelle situazioni che la disciplina di prevenzione mira a scongiurare: la banca aveva infatti acquisito ipoteche su beni il cui acquisto era stato finanziato con denaro dalla stessa erogato; quindi nella certezza della lecita provenienza del medesimo; ne’ emergeva che il denaro utilizzato per pagare le rate del mutuo fosse di provenienza illecita, tenuto conto che tali rate erano state corrisposte in minima parte.
La confisca e l’ordine di cancellazione delle ipoteche erano del tutto ingiustificati, tenuto conto che il Tribunale aveva affermato esplicitamente che gli istituti di credito erano i soggetti passivi dei reati da cui avrebbero tratto origine i proventi confluiti negli immobili sottoposti a confisca. Eppure il Tribunale aveva ritenuto che la cancellazione delle ipoteche non si traducesse in una ingiustificata punizione nei confronti delle banche, vittime dell’attivita’ delittuosa, atteso l’effetto di inquinamento che una siffatta realta’ produce nel mondo della regolare attivita’ di impresa. Secondo il Tribunale, l’apertura di credito accordata dagli istituti bancari al proposto e’ cio’ che permette allo stesso di stare sul mercato e di continuare a nuocere. Cosicche’ l’erogazione del credito da parte della banca non puo’ essere ridotta ad un fatto che riguarda in via esclusiva l’istituto di credito.
La Corte territoriale non aveva preso effettivamente in considerazione i motivi di appello su questo punto: ma, se e’ lo stesso giudicante a ritenere che, nella maggior parte dei casi, vi fossero state vere e proprie truffe perpetrate ai danni delle banche, cio’ comporta che la falsa apparenza ha provocato l’errore del soggetto passivo, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale da cui scaturira’ il danno per il medesimo e il correlativo vantaggio per il soggetto attivo del reato.
La motivazione del tribunale era inconferente rispetto al tema della tutela dei diritti del terzo e conduceva ad esiti non ragionevoli: l’acquisizione del bene in favore dello Stato e in danno del terzo creditore che materialmente aveva sostenuto il costo di acquisto. Ma la banca era soggetto estraneo al reato, essendone la vittima; ne’ la tutela della persona offesa della truffa e’ legata alla diligenza della stessa.
La cancellazione delle ipoteche non ha niente a che vedere con la finalita’ della confisca: evitare che il bene confiscato torni nella disponibilita’ del proposto.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza ed apparenza della motivazione. La Corte d’appello si era limitata a ritenere irrilevanti o gia’ esaminate e risolte nel primo giudizio i motivi di appello: ma si tratta di un richiamo meramente formale, che nasconde l’assenza di motivazione. Ne’ le questioni dedotte con l’atto di appello possono dirsi irrilevanti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.
Il difensore di (OMISSIS) S.p.A. ha depositato memoria con motivi nuovi.
Replicando alla requisitoria del Procuratore Generale, il difensore sottolinea di aver evidenziato una peculiarita’ della vicenda: i beni sui quali vengono iscritte le ipoteche sono stati acquistati proprio grazie ai finanziamenti concessi dalle banche. La S.C., per questi casi, ha affermato che occorre verificare la lecita acquisizione dei mezzi finanziari utilizzati per far fronte agli imponenti debiti contratti, cioe’ per pagare le rate di mutuo: ma se, come nel caso di specie, il finanziamento bancario non e’ stato estinto o e’ stato rimborsato solo in minima parte, non puo’ essere affermato che il bene e’ stato acquistato con capitali di provenienza illecita e che esso rappresenti, per l’intero, il reimpiego di detto denaro: non e’ quindi legittima la confisca del bene e la cancellazione integrale dell’ipoteca. Se le rate del mutuo non vengono onorate, il reimpiego dei capitali di provenienza illecita non puo’ dirsi avvenuto.
Ne’ si tratta di considerazioni di fatto, perche’ e’ un dato di fatto che le somme utilizzate per l’acquisto dei beni provengano in esclusiva dall’erogazione dei mutui. Questa Corte, anche recentemente, ha ribadito che la confisca di prevenzione consente di colpire solo i beni che si’ ha motivo di ritenere siano frutto di attivita’ illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Di conseguenza la confisca avrebbe essere disposta pro quota, in proporzione all’entita’ delle somme corrisposte, e solo proporzionalmente avrebbe dovuto essere ridotto il valore della garanzia rappresentata per la banca dal bene. Cio’ avrebbe ridotto il sacrificio del terzo allo stretto necessario.
Con riferimento alla societa’ (OMISSIS) S.R.L. la cancellazione integrale dell’ipoteca e’ ulteriormente illegittima, atteso che la confisca e’ stata disposta solo per la quota di proprieta’ del 40% sugli immobili. In effetti, la cancellazione dell’ipoteca non avrebbe potuto essere disposta in misura eccedente la quota oggetto delle misure ablative.
Avverso la considerazione del Procuratore Generale, secondo cui non vi e’ prova che (OMISSIS) sia stata vittima di condotte truffaldine, la ricorrente ribadisce che, al contrario, presupposto del provvedimento del Tribunale, confermato dalla Corte d’appello, e’ proprio la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dei beni immobili da truffe o appropriazioni indebite.
Il Tribunale, nell’evidenziare le varie ipotesi, afferma esplicitamente che gli istituti bancari sono soggetti passivi delle condotte penalmente illecite ascritte al proposto. Quindi le banche sono soggetti estranei al reato.
La ricorrente contesta la motivazione del Tribunale in ordine al sacrificio delle banche, pur persone offese dei reati, come conseguenza della loro negligenza: si tratta di ragioni ultronee rispetto alla funzione propria della confisca, che e’ quella di colpire i fenomeni di arricchimento delittuoso, privando i soggetti della disponibilita’ di beni di origine illecita e riconducendone la proprieta’ allo Stato.
La confisca non puo’ danneggiare i terzi estranei al reato e che non abbiano tratto vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa o che, comunque, siano in buona fede. La vittima non ha tratto vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa e, quindi, non puo’ subire gli effetti della confisca.
La buona fede sussiste anche con riferimento alla provenienza delle rate dei mutui che venivano pagate, atteso che la provenienza da reato non e’ stata provata e i rimborsi avvenivano con modalita’ tali da non destare sospetto alcuno.
L’affermazione secondo cui la banca avrebbe oggettivamente sostenuto l’attivita’ delinquenziale del proposto e’ chiaramente inaccettabile e conduce ad esiti non ragionevoli.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la ricorrente osserva che la definizione delle banche come persone offese dai reati era stata esposta solo con il provvedimento di primo grado, cosicche’ la questione era nuova e i conseguenti motivi di appello non potevano essere ignorati dalla Corte territoriale. Sussisteva, quindi, il vizio di assenza di motivazione, integrante violazione di legge.
La ricorrente insiste nelle conclusioni adottate con il ricorso.
7. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) avverso la confisca di una quota intestata alla (OMISSIS) S.p.A., del capitale sociale della (OMISSIS) S.r.l. e corrispondente quota di proprieta’ su alcuni immobili ubicati in (OMISSIS). Il ricorso e’ esplicitamente limitato alla confisca della quota di capitale sociale della societa’.
Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Milano aveva errato nel ritenere tale quota nell’esclusiva disponibilita’ di (OMISSIS) e solo formalmente intestata alla madre (OMISSIS). L’esiguita’ del valore dell’investimento (euro 3.000) combinata con l’accertato grado di capacita’ patrimoniale dell’interessata non sostenevano affatto la tesi dell’intestazione fittizia.
La motivazione del decreto impugnato e’ apparente ed omissiva del requisito essenziale della decisione. Nel decreto del Tribunale si trovano indicazioni sulle capacita’ reddituali e patrimoniali dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), tali che gli stessi possono essere ritenuti agiati. La Corte territoriale non aveva accertato l’apparenza fittizia dell’intestazione. Inoltre il capitale sociale investito dalla (OMISSIS) non aveva provenienza illecita, ma era stato ugualmente colpito dalla confisca.
In ogni caso l’investimento era stato di sole euro 3.000, somma assolutamente compatibile con le dimostrate capacita’ patrimoniali della (OMISSIS), come la stessa Corte aveva confermato nel disporre la restituzione alla (OMISSIS) della polizza di euro 5.000, ritenendo l’entita’ della somma compatibile con un piccolo risparmio di somme accantonate nel tempo dai coniugi.
La ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato o comunque per la revoca dello stesso.
8. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilita’ o comunque per il rigetto di tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi degli istituti bancari.
Il Tribunale di Milano, nel descrivere l’attivita’ complessiva di (OMISSIS), osservava che lo stesso non aveva risorse economiche proprie, ma che si era dimostrato in grado di movimentare ingenti somme di denaro, adoperate per costituire societa’, per acquistare immobili e per avviare cantieri edili.
Ricostruire la provenienza di tali risorse non era possibile.
Tuttavia, in un secondo passaggio, i giudici di primo grado affrontavano il tema delle somme versate dagli istituti di credito, ritenendo “indubbio” che essi avessero messo a disposizione di (OMISSIS) considerevoli somme di denaro ed aggiungendo che “spesso le operazioni immobiliari si reggono giusto (cioe’: soltanto) sulla concessione dei mutui”.
Il Tribunale mostrava analoga certezza sul fatto che i mutui fossero stati erogati senza rispettare le norme della buona tecnica bancaria, sia per i soggetti che li chiedevano, sia perche’ il mutuo erogato era sovradimensionato rispetto all’effettiva entita’ dell’operazione finanziata e del valore del bene offerto in garanzia. Questo risultato era ottenuto mediante truffe (gonfiando il valore dell’immobile, fatto oggetto in precedenza di vendite fittizie) oppure elargendo denaro ad alcuni funzionari di banca affinche’ sostenessero l’erogazione di mutui che, secondo la buona tecnica bancaria, non avrebbero dovuto esserlo.
In questo secondo caso, il funzionario “corrotto” contribuiva ad indurre in errore l’organo collegiale che doveva decidere l’erogazione del mutuo oppure provvedeva direttamente quando la somma rientrava nella sua competenza, cosi’ rendendosi colpevole di appropriazione indebita ai danni della banca.
In definitiva, secondo il Tribunale, le somme impiegate da (OMISSIS) ottenute da finanziamenti bancari erano di provenienza illecita, in quanto provento di truffa o di appropriazione indebita.
Analoga provenienza illecita avevano le somme prelevate da una delle societa’ del gruppo e versate ad altre, riscontrandosi appropriazione indebita, infedelta’ patrimoniale o, nel caso di fallimento (come nel caso della societa’ (OMISSIS)), bancarotta fraudolenta per distrazione.
In un ulteriore passaggio il Tribunale individua un’altra fonte di finanziamento illecito di cui avevano goduto le societa’ di (OMISSIS): le somme versate dai privati promittenti acquirenti degli immobili acquistati con il denaro dei mutui e dei quali veniva promessa la vendita previa ristrutturazione, in una “catena di Sant’Antonio” che prevedeva, in realta’, l’abbandono di ogni progetto.
Nell’affrontare il tema della buona fede e dell’affidamento incolpevole degli istituti di credito che avevano concesso mutui ipotecari per l’acquisto degli immobili, il Tribunale metteva in evidenza il palese utilizzo di prestanome del tutto all’oscuro dell’attivita’ delle societa’.
Ripercorrendo la giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di “buona fede” del terzo, il Tribunale affermava che non puo’ ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un determinato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultava pur sempre conoscibile se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitatale ad una condotta colposa.
Poiche’ i mutui bancari erano stati erogati in presenza di importanti anomalie che avrebbero potuto essere individuate dalla banca interessata, non sussisteva l’affidamento incolpevole del creditore ipotecario; ne’ la presenza di un funzionario infedele poteva ritenersi assorbente, atteso il controllo demandato all’organo collegiale che doveva deliberare la concessione del mutuo e la presenza di obblighi di controllo sulle decisioni dei funzionari.
Il Tribunale affrontava il tema – che in questa decisione assume valenza decisiva – del ruolo assunto dagli istituti bancari: persone offese di truffe e appropriazioni indebite, vale a dire quelle condotte illecite in conseguenza delle quali si procedeva alla confisca dei beni sequestrati.
Di fronte al quesito se la confisca, con la cancellazione delle ipoteche sugli immobili, costituisse una ingiustificata punizione di soggetti vittime dell’attivita’ delittuosa, il Tribunale dava una risposta negativa.
In effetti, l’influenza del “gruppo (OMISSIS)” sul mondo della regolare attivita’ di impresa era particolarmente elevata e gli effetti potevano dirsi devastanti: essi non si fermavano alla distrazione del denaro ottenuto dalla banca per una somma superiore al valore effettivo dell’immobile ipotecato, ma proseguivano con la realizzazione di abusi edilizi, con l’appalto di lavori a imprese con successivo abbandono del cantiere, con reati di falso in bilancio, massicce violazioni di leggi fiscali e numerosi reati societari e fallimentari.
Ebbene: le banche, con le aperture di credito a (OMISSIS) e alle sue societa’, avevano permesso loro di continuare a “stare sul mercato” e di continuare a nuocere con queste varie modalita’: quindi, l’erogazione del finanziamento non era un fatto che riguardava in via esclusiva l’istituto di credito. L’attivita’ della banca, di rilievo costituzionale, e’ di immettere sul mercato dei risparmi dei cittadini, ponendo ogni diligenza al fine di assicurare un impiego delle risorse corretto dal punto di vista economico, ricomprendendosi in tale punto di vista non solo la ragionevole previsione del rientro del finanziamento e della sua rimunerativita’, ma anche la regolare impostazione dell’operazione che viene ad essere finanziata. Ove la banca venga meno a tale dovere di diligenza, non potra’ invocare tutela nel procedimento di prevenzione, un procedimento volto ad arginare gli effetti di quella attivita’ delinquenziale che essa, con il proprio agire, ha oggettivamente sostenuto.
La Corte territoriale condivideva l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il diritto reale di garanzia puo’ sopravvivere alla confisca della cosa soltanto in presenza di affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza.
La decisione della Corte si discostava da quella del Tribunale con riferimento alla presenza all’interno dell’istituto bancario di un funzionario colluso: secondo la Corte, infatti, in questo caso il rapporto organico si interrompe in quanto il funzionario agisce nell’interesse proprio o di un terzo e non nell’interesse dell’ente, al quale reca invece danno: occorreva, allora, stabilire se gli organi di controllo della banca fossero in grado di accorgersi dell’anomalia e di porvi rimedio.
L’impostazione adottata dai giudici di merito e’ errata e determina – con riferimento ai provvedimenti emessi nei confronti di tutti gli istituti bancari ricorrenti – una palese violazione di legge, con conseguente inevitabile annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Inevitabile e’ prendere l’avvio dal dictum delle Sezioni Unite Bacherotti piu’ volte menzionato nei provvedimenti e negli atti dei ricorrenti: l’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999 – dep. 08/06/1999, Bacherotti, Rv. 213511).
La decisione prende l’avvio dal riconoscimento che “la giurisprudenza di legittimita’, sia penale che civile, e’ consolidata nel senso che nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”.
Ebbene, di fronte alle tesi che avevano sostenuto “la prevalenza delle esigenze di tutela della collettivita’ salvaguardate dalla confisca rispetto all’eventuale pregiudizio del terzo” e alla posizione di una parte della dottrina, “che ha qualificato la misura patrimoniale in esame come “una sorta di espropriazione per pubblico interesse”, corrispondente ad una generale finalita’ di prevenzione penale, “che consentirebbe sinanco l’ablazione, senza alcun ristoro, degli eventuali diritti dei terzi sul bene confiscato”, le Sezioni Unite riaffermavano “il costante indirizzo giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della tutela dei diritti reali di garanzia costituiti a favore dei terzi sulle cose oggetto della confisca”.
Quanto alla funzione della confisca, “la sua causa giuridica non e’ costituita dall’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, con il sacrificio dei diritti dei terzi, ma e’ identificabile, invece, nell’esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere la relazione del bene stesso con l’autore del reato e di sottrarlo alla sfera di disponibilita’ di quest’ultimo. Va riconosciuto, pertanto, che l’acquisizione del bene allo Stato e’ una conseguenza della sottrazione, non gia’ l’obiettivo della confisca, il cui “fine primario e immediato e’ la spoliazione del reo nei diritti che egli ha sulla cosa …. e l’acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto una conseguenza necessaria di tale spoliazione” (Cass., Sez. 1, 20 dicembre 1962, Stringali, cit.): di talche’ il richiamo al bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, risolto dalla legge con la prevalenza attribuita al primo sul secondo, puo’ essere pertinente soltanto nell’ottica della specifica funzione che tipizza la confisca e, quindi, ha un senso rispetto ai diritti del condannato sulla cosa e non anche riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei terzi”.
Dopo aver ricordato che l’intrinseca criminosita’ della cosa, che attribuisce alla confisca l’effetto di escludere la sopravvivenza di qualsiasi diritto dei terzi, corrisponde ad una nozione ben definita nella quale, in base alle regole generali poste dall’articolo 240 cod. pen., sono riconducibili le “cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato” (comma 2, n. 2), sempreche’ tali attivita’ non siano consentite neppure con autorizzazione amministrativa (comma 4), la Corte ribadiva che, al di fuori di questa ipotesi, “la confiscabilita’ dipende unicamente dalla relazione in cui i beni si trovano col responsabile del delitto (nel caso in questione: di usura): di talche’ l’obbligo di confisca viene meno nell’ipotesi di “appartenenza” di detti beni a persone estranee al reato”.
Peraltro, la cosa confiscata deve appartenere, nel senso dianzi chiarito, a “persona estranea al reato”.
Le Sezioni Unite aderivano all’interpretazione secondo cui non puo’ considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilita’ (Cass., Sez. 2, 14 dicembre 1992, Tassinari, rv. 193422, cit.; Cass., Sez. 3, 19 gennaio 1979, Ravazzani, rv. 141690): osservavano che non puo’ “privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato. L’attendibilita’ di tale opzione ermeneutica e’ confortata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che – nel dichiarare l’incostituzionalita’ delle disposizioni che regolano la confisca di opere d’interesse artistico o storico esportate abusivamente, ha escluso la compatibilita’ con l’articolo 27 Cost., comma 1 di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprieta’ di chi non sia autore del reato “o non ne abbia tratto in alcun modo profitto” (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2), offrendo, cosi’, un inequivoco spunto a favore della tesi secondo cui non puo’ reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo, come si verifica, appunto, qualora sulle cose che rappresentano il “provento” del reato sia stato costituito il diritto di pegno a garanzia di un proprio credito”.
Estraneo al reato, peraltro, deve ritenersi anche chi ha tratto “un vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa, purche’ sussista la connotazione soggettiva identificabile nella buona fede del terzo, ossia nella non conoscibilita’ – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. La coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato, cui appartengono le cose confiscate, rappresenta l’inevitabile corollario della impossibilita’ di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalita’ della responsabilita’ penale, sancito dall’articolo 27 Cost., comma 1. In questi precisi termini e’ univocamente orientata la giurisprudenza della Corte costituzionale, nella quale, in piu’ occasioni, e’ stata dichiarata l’incostituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301 nella parte in cui prevedeva il sacrificio del diritto dei terzi sulle cose utilizzate da altri per il contrabbando, ancorche’ ai primi non fosse imputabile un difetto di vigilanza (Corte cost., 17 luglio 1974, n. 229; Corte cost., 29 dicembre 1976, n. 259; Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2, cit.). Il principio e’ stato successivamente ribadito nella sentenza con cui e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 11, che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, citato articolo 301: in quest’ultima decisione e’ stato precisato che “il proprietario della cosa sottoposta a confisca obbligatoria, se estraneo al reato e indenne da colpa, finisce con l’essere colpito a titolo di responsabilita’ oggettiva, con conseguente violazione dell’articolo 27 Cost., comma 1” ed e’ stato posto in risalto che la salvaguardia del preminente interesse pubblico, sotteso alla previsione dell’illecito, non puo’ giustificare il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, la cui posizione “e’ da ritenere protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di se’ ogni ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1)”.
Le Sezioni unite richiamavano la decisione della Corte Costituzionale in materia di confisca antimafia: “Lungo la stessa linea interpretativa si muove la pronuncia intervenuta in materia di confisca antimafia, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3 quinquies, nella quale e’ stato affermato che non possono considerarsi “terzi” ne’ ricorre la condizione della estraneita’ rispetto alle persone che svolgono attivita’ economiche agevolative del fenomeno mafioso, mancando una situazione soggettiva di “sostanziale incolpevolezza” (Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487). Nella nozione di estraneita’ al reato non puo’ mancare, dunque, un’impronta di carattere soggettivo, identificabile nella buona fede del terzo.
La configurazione di detta nozione su basi esclusivamente oggettive, indipendenti cioe’ dall’affidamento incolpevole, oltre a contrastare con i principi accolti dall’ordinamento in ordine alla circolazione giuridica dei beni mobili, condurrebbe a risultati lesivi del principio di personalita’ della responsabilita’ penale sancito dall’articolo 27 Cost., comma 1, sicche’ e’ obbligo dell’interprete ricostruire la portata della norma in termini compatibili coi principi costituzionali e, correlativamente, non dare seguito a soluzioni ermeneutiche che si tradurrebbero nella lesione di quegli stessi principi (cfr., da ultimo, Corte cost., 22 giugno 1998, n. 232)”.
Le Sezioni Unite stabilivano anche il riparto in materia probatoria: “Infine, e’ necessario precisare che i terzi che vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di “appartenenza” e di “estraneita’ al reato”, dalle quali dipende l’operativita’ della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarita’ dello “ius in re aliena”, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca (…), sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza”.
La lettura di questa decisione mostra l’erroneita’ dell’argomentazione sulla base della quale il Tribunale prima e la Corte territoriale poi hanno ritenuto di ordinare la cancellazione dell’ipoteca sugli immobili confiscati iscritta all’atto della concessione del mutuo, concesso per il loro acquisto.
Il Tribunale riteneva (pag. 27), infatti – per fondare il provvedimento di confisca di prevenzione – che le somme ottenute grazie a finanziamenti bancari non fossero di provenienza lecita in ragione delle modalita’ con le quali tali finanziamenti siano stati ottenuti: “esse sono provento di truffa o di appropriazione indebita”; l’affermazione veniva ripresa nel prosieguo: “quando e’ invece accertata la provenienza delle somme da finanziamento bancario, l’indagine deve essere indirizzata a stabilire se le erogazioni siano effetto di condotte truffaldine o di appropriazione indebita: si vedra’, operazione per operazione, che l’esito e’ generalmente positivo”.
Questo primo passaggio, per il Tribunale, era sufficiente: i beni sequestrati e di cui veniva ordinata la confisca erano frutto di attivita’ illecita o ne costituivano il reimpiego: sussisteva, quindi, il presupposto per la confisca degli immobili ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter.
Acquisito questo primo elemento (riguardante (OMISSIS) e le societa’ allo stesso facenti capo), il secondo passaggio riguardava la sussistenza della buona fede da parte delle banche che avevano concesso i mutui.
Manca, invece, del tutto un accertamento intermedio: la verifica della estraneita’ oggettiva degli istituti bancari ai reati posti in essere da (OMISSIS).
Come si e’ visto ripercorrendo la sentenza delle Sezioni Unite, infatti, il tema della buona fede entra in gioco solo se il terzo ha tratto oggettivamente un vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa; si tratta, cioe’, di una estensione ulteriore a vantaggio dei terzi del concetto di “estraneita’”: non sono estranei soltanto i terzi che non hanno tratto alcun vantaggio dall’attivita’ illecita del proposto, ma anche coloro che, pur avendone tratto un vantaggio, erano in buona fede.
Nel caso di specie – e’ superfluo dirlo, perche’ e’ pacifico ed affermato esplicitamente nei decreti – gli istituti bancari sono stati vittime e persone offese di truffe ovvero di appropriazioni indebite poste in essere con il tramite di funzionari infedeli.
La mancanza di un qualsiasi vantaggio per le banche derivante dall’attivita’ di (OMISSIS) e delle sue societa’ si evince dalla banale constatazione che gli istituti bancari avevano erogato denaro di loro proprieta’ confidando sulla sua regolare restituzione e, comunque, sul valore sufficiente degli immobili ipotecati per recuperare il credito in caso di mancato spontaneo adempimento al contratto di mutuo; le rate di mutuo non erano state rimborsate se non in minima parte, mentre gli accertamenti dimostravano che gli immobili ipotecati avevano un valore nettamente inferiore a quanto creduto (si sta compiendo una generalizzazione: i singoli casi presentano alcune differenze).
Cio’ significa che i singoli istituti bancari rischiano di non recuperare se non in parte la somma erogata, ricevendo, pertanto, un danno patrimoniale spesso assai notevole.
Si deve aggiungere un’ulteriore considerazione: a parte i singoli funzionari “infedeli”, nessuna posizione di agevolazione o affiancamento o collusione dei singoli Istituti Bancari con l’attivita’ di (OMISSIS) emerge; si tratta di banche che, in un modo o nell’altro, vengono coinvolte in progetti urbanistici e relativi acquisti di immobili, in qualche modo vengono ingannate e che, alla fine – proprio perche’ ingannate – erogano denaro che (contrariamente a quanto poteva attendersi) prende strade assai differenti (conti correnti a San Marino, trasferimento di denaro da una societa’ all’altra, pagamento di creditori ecc.).
Nessun Istituto bancario – per quanto emerge dal decreto del Tribunale – era consapevole del “disegno” complessivo di (OMISSIS) e degli uomini che lo circondavano.
Tale precisazione appare necessaria in quanto, se e’ vero che, per ritenere la mancanza di buona fede, non e’ necessario riscontrare nel terzo un atteggiamento doloso, ma e’ sufficiente una violazione colposa del dovere di diligenza da parte del terzo titolare di ius in re aliena, tuttavia la mancanza di tale atteggiamento doloso contribuisce ancora di piu’ a delineare il ruolo delle banche: vittime di reati altrui.
La decisione di omettere ogni verifica del dato oggettivo dell’estraneita’ del terzo all’attivita’ illecita del sottoposto a misure di prevenzione personali e patrimoniali ha permesso al Tribunale e alla Corte territoriale di dar corso ad una disanima della buona fede dei singoli istituti bancari dal contenuto e dagli esiti a dir poco grotteschi.
In sintesi (e sempre generalizzando): sono stati analizzati i singoli casi per verificare se il soggetto che era stato ingannato, magari con l’aiuto di un funzionario infedele, avesse o meno responsabilita’ nell’esserlo stato Si e’, quindi, implicitamente affermato che, se il truffatore era si’, abile nel convincere la banca a concedere il mutuo, ma non talmente abile da non lasciare intravedere la truffa sottostante, l’istituto ha la responsabilita’ per non essersi avveduta dell’inganno; mentre, se il disegno truffaldino era perfetto, tale responsabilita’ non sussisterebbe.
L’esito e’ paradossale: le persone offese dei reati di truffa e appropriazione indebita le quali – anche se solo in parte – avevano l’aspettativa di recuperare il maltolto mediante la vendita degli immobili su cui avevano iscritto l’ipoteca al momento della concessione del mutuo, si vedono sottratta dallo Stato questa possibilita’.
La debolezza della motivazione (pag. 38) del decreto del Tribunale (la Corte tralascia del tutto la questione) risulta con ogni evidenza: la “colpa” degli istituti bancari deriverebbe dal loro ruolo costituzionale. Poiche’, in base all’articolo 47 Cost., “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”, l’erogazione dei mutui non e’ un “fatto che riguarda in via esclusiva l’istituto di credito”: esso non solo deve “assicurare un impiego delle risorse corretto dal punto di vista economico”, ma deve fare una “ragionevole previsione del rientro del finanziamento e della sua rimunerativita nonche’ della regolare impostazione dell’operazione che viene ad essere finanziata”; si’, perche’ “l’apertura di credito accordata dagli istituti di credito al proposto e’ cio’ che permette allo stesso di stare sul mercato e di continuare a nuocere” e, quindi, la banca ha “oggetti va mente sostenuto con il proprio agire l’attivita’ delinquenziale” del (OMISSIS).
Verrebbe da osservare che tutti i truffati “sostengono oggettivamente” l’attivita’ delinquenziale dei truffatori, permettendo loro di impossessarsi del loro denaro o dei loro beni e che il successo nelle truffe permette ai truffatori di “restare sul mercato” e continuare nell’attivita’ illecita …
Ma, appunto, il Tribunale si sostituisce palesemente agli organi di vigilanza bancaria, ritenendo che le banche siano vittime “diverse”, meritevoli di punizione: in realta’ ad essere applicata e’ una sanzione extra ordinem, non prevista dalla legge, che non attribuisce alcun potere in questo senso al Giudice della prevenzione.
Una riflessione ulteriore si impone.
Il decreto del Tribunale di Milano svolge preliminarmente un’ampia trattazione (pag. 16) sulla possibilita’ di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche a coloro che – come (OMISSIS) – rientrano nella categoria di cui alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, comma 1, n. 2 (soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose); viene affrontata la tematica concernente la portata della Legge n. 152 del 1975, articolo 19, comma 1, Legge n. 55 del 1990, articolo 14 e Decreto Legge n. 92 del 2008, articolo 11 ter conv., con modificazioni, nella Legge n. 125 del 2008.
Non occorre riprendere la questione, atteso che – come da atto lo stesso Tribunale – l’abrogazione dell’articolo 14 legge cit. toglie ogni dubbio sull’applicabilita’ della confisca anche a quella categoria di soggetti.
Ma il tema rileva sotto un altro profilo: poiche’ le attivita’ illecite che rilevano ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale sono assai differenti tra loro, occorre particolare attenzione a non applicare in modo automatico i principi, sulla base dei quali i terzi “fiancheggiatori” degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose subiscono gli effetti della confisca dei beni se non dimostrano la loro buona fede, a fattispecie del tutto differenti quale, appunto, la presente in cui le banche sono vittime di truffe o appropriazioni indebite e nelle quali i beni vengono confiscati a coloro che le hanno ingannate.
Cio’ si osserva con riferimento alla sentenza di questa Corte menzionata (pag. 35) nel decreto del Tribunale e ritenuta particolarmente significativa in quanto “la fattispecie era affine a quella in esame”: si tratta di Sez. 5, n. 15328 del 18/03/2009 – dep. 09/04/2009, Banca Della Campania Spa, Rv. 243610, cosi’ massimata: “In tema di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, Legge n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter, sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione, l’onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e quindi di avere fatto affidamento “incolpevole” ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia. (Fattispecie in cui si e’ escluso l’assolvimento di detto obbligo gravante su un istituto di credito – creditore ipotecario di una societa’ che aveva conseguito una apertura di credito di svariati miliardi, concedendo ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto di provvedimento definitivo di confisca, ex Legge n. 575 del 1965 – evidenziando che gia’ sulla base dei risultati della istruttoria predisposta dalla banca, funzionale alla valutazione del “merito creditizio”, emergeva la scarsa entita’ del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento e la percezione dell’influenza di vicende “extracaratteristiche” non sufficientemente specificate e che, pertanto, il terzo creditore di fatto disponeva di tutti gli strumenti utili alla formulazione di un giudizio di “non illibatezza” dell’operatore commerciale)”.
La lettura della motivazione della sentenza fa emergere la evidente diversita’ delle due situazioni: la Corte, infatti, evidenziava che “le assai significative risultanze della attivita’ di indagine eseguita dalla Guardia di finanza in relazione a fatti risalenti ad epoche anche coincidenti con quelle che avevano visto il sorgere e il consolidarsi dei rapporti finanziari tra la banca ed il (OMISSIS); si delineavano gia’ allora in maniera incisiva ed evidente una serie di anomalie che erano riscontrabili dalla sola lettura dei bilanci e della movimentazione bancaria della societa’ cliente sicche’ proprio considerando che la (OMISSIS) e le altre societa’ del gruppo (OMISSIS) erano correntiste della banca e che questa aveva concesso la apertura di credito stimando i flussi economico-finanziari di tutte le societa’ in questione, appare evidente che l’analisi congiunta dei detti elementi conoscitivi gia’ all’epoca dei fatti avrebbe dovuto necessariamente condurre ad una valutazione di non regolarita’ e linearita’ del complesso delle operazioni. Ne emergeva un quadro che vedeva il (OMISSIS) protagonista di una vertiginosa ascesa economica, trasformandosi in breve tempo da bracciante agricolo in ricco imprenditore, amministratore di numerose societa’ immobiliari e finanziarie oltre che titolare di una delle piu’ prestigiose concessionarie (OMISSIS) del meridione.
Le indagini di cui si da’ conto dimostrarono che le societa’ finanziarie risalenti al proposto avevano da sempre gestito direttamente o per il tramite di societa’ finanziarie da esse dipendenti immensi capitali, apparentemente sorti dal nulla, dei quali non fu possibile appurare la legittima provenienza”.
Veniva menzionata anche una relazione istruttoria della stessa Banca creditrice ove, a proposito di una delle societa’ del gruppo (OMISSIS), si poneva in risalto la scarsa entita’ del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento e la percezione della influenza determinante di “vicende extra caratteristiche non sufficientemente specificate”.
Il Tribunale aveva ritenuto, pertanto, esistente la consapevolezza, da parte dell’istituto di credito, in ordine alla non regolarita’ dei flussi economici e finanziari delle societa’ del debitore, deducendo la disponibilita’ in capo all’istituto bancario “di tutti gli strumenti utili e funzionali alla formulazione di un giudizio di “non illibatezza” dell’operatore commerciale suo interlocutore”.
Come si vede, si trattava di un affiancamento permanente e di una notevole agevolazione da parte di un istituto bancario nei confronti di un soggetto le cui proprieta’ e disponibilita’ emergevano palesemente come di assai dubbia provenienza, anche tenuto conto della rapidita’ con cui un bracciante agricolo era diventato un ricco imprenditore.
Il caso, a ben vedere, sembra esemplare per segnare i confini del concetto di “estraneita’”: in primo luogo, le ricchezze e gli immobili di cui il soggetto disponeva non erano di provenienza della banca, ma, appunto, erano di origine assai dubbia (e, quindi, verosimilmente illecita); in secondo luogo, la banca si trovava di fronte alla scelta se affiancare e sostenere un soggetto del genere, “chiudendo gli occhi” di fronte all’origine delle sue ricchezze, pur di ottenere un proprio vantaggio (derivante dai rapporti di apertura di credito per ingentissime somme) oppure di tenersi lontana da un soggetto del genere e rinunciare ai relativi guadagni; in terzo luogo, la banca aveva la possibilita’ di fare una scelta informata perche’ il suo rapporto con il cliente proseguiva da lungo tempo.
Ecco che la banca, operando una determinata scelta imprenditoriale, aveva contribuito a immettere nel circuito economico generale le ricchezze di origine illecita, poiche’ quegli immobili gia’ di proprieta’ del cliente si “trasformavano” in denaro contante mediante le aperture di credito. La banca, in altre parole, non rischiava il “suo” denaro ma elargiva disponibilita’ economiche a chi – autonomamente, ma con modalita’ sospette – aveva gia’ in precedenza accumulato notevoli ricchezze.
In un quadro come quello oggetto di quel procedimento aveva una motivazione la discussione in ordine alla “buona fede” della banca; discussione che, appunto, non si giustifica affatto nel presente procedimento per le motivazioni gia’ addotte.
Il decreto impugnato deve essere, quindi, annullato limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti degli istituti bancari ricorrenti. Il motivo principale accolto assorbe quelli ulteriori singolarmente formulati dai ricorrenti.
Il Giudice di rinvio si atterra’ al principio di diritto per cui gli istituti bancari rimasti vittime dei delitti di truffa o appropriazione indebita all’atto dell’erogazione dei mutui, in forza dei quali erano state iscritte ipoteche sugli immobili confiscati, devono essere considerati terzi estranei ai reati posti in essere dal soggetto nei cui confronti e’ applicata la misura di prevenzione patrimoniale e, pertanto, nei loro confronti non puo’ essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari.
2. Il ricorso della curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. deve essere rigettato.
Questa Corte ha recentemente affermato che la procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca di beni prevale su quella fallimentare, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente, dovendo essere privilegiato l’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia rispetto all’interesse meramente privatistico della “par condicio creditorum” perseguito dalla normativa fallimentare (Sez. 1, n. 16797 del 22/03/2011 – dep. 02/05/2011, Tanzarella e altri, Rv. 250327). Il superiore interesse muove dall’esigenza di evitare che il bene venga rimesso in circolazione e meno che meno ritorni nella disponibilita’ del presunto mafioso, atteso che se e’ vero che il fallito perde la amministrazione e la disponibilita’ del bene, e’ altrettanto vero che la titolarita’ rimane in capo suo e che la disponibilita’ dello stesso puo’ essere riacquistata, una volta che risulti un attivo al termine della procedura concorsuale.
Tale interpretazione muove da un equo bilanciamento degli interessi e dunque non si scontra con i diritti dei terzi, sicuramente compressi ma non “indebitamente”.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, i beni erano entrati nel patrimonio della societa’ in maniera illecita e, quindi, non potevano garantire in alcun modo i suoi creditori.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’, infine, inammissibile per difetto di procura speciale rilasciata al difensore che l’ha proposta.
Come segnalato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non e’ legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. 6, n. 44636 del 31/10/2013 – dep. 05/11/2013, Ardito e altro, Rv. 257812; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009 – dep. 02/12/2009, Pace e altri, Rv. 245440), con conseguente inammissibilita’ del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti degli istituti bancari ricorrenti e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano; rigetta il ricorso della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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