Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 4 dicembre 2014, n. 25662

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27200/2013 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), nella qualita’ di curatore speciale del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio STUDIO, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, TUTORE DEL MINORE DELEGATA DALL’ASSESSORE ALLA FAMIGLIA E AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO: DOTT.SSA (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 27204/2013 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), nella qualita’ di tutore del minore (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, CURATORE SPECIALE DEL MINORE (OMISSIS): DOTT.SSA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 91/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dei propri ricorsi;

udito, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per, previa riunione dei ricorsi, il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale per i minorenni (d’ora in avanti solo TM) di Torino ha dichiarato, con sentenza, lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS) dal matrimonio fra (OMISSIS) e (OMISSIS)) ed ha disposto il suo inserimento in una famiglia affidataria, avente i requisiti per l’adozione, sospendendo incontri e rapporti, di ogni tipo, con genitori e parenti del piccolo.
1.1. Avverso tale decisione hanno proposto appello le signore (OMISSIS), madre del minore, (OMISSIS) e (OMISSIS), zie materne, oltre che (OMISSIS), zio paterno di (OMISSIS).
Secondo gli appellanti, il TM avrebbe errato nelle sue decisioni, a cominciare dalla violazione del contraddittorio nell’esperimento della CTU, fino all’esame delle sue risultanze ed al giudizio conclusivo circa lo stato di abbandono del bambino, per essere tutti gli zii disponibili all’affidamento e non potendo costoro essere discriminati per la loro condizione di stranieri.
Nel giudizio sono intervenuti il PG presso la Corte d’Appello, il tutore provvisorio e il curatore speciale del minore.
2. La Corte d’Appello (d’ora in avanti solo CA) di Torino ha respinto il gravame.
Per quanto ancora interessa in questa sede, la CA, anche in rapporto al materiale istruttorio raccolto (p. 12 sent. ), ha condiviso ogni giudizio dato dal TM, ed in particolare che:
a) i genitori del minore (OMISSIS) sarebbero stati inadeguati allo svolgimento del loro ruolo;
b) in particolare, la madre, signora (OMISSIS), pur essendo legata al figlio, avrebbe una personalita’ rigida ed essenziale, che si manifesterebbe in episodi di violenza o minaccia, e sarebbe priva delle risorse adeguate per assolvere il suo ruolo di madre del minore, incapace di dare sostegno affettivo, psicologico e materiale, al punto da incidere gravemente sulla personalita’ del minore e comprometterne lo sviluppo;
c) il padre avrebbe riconosciuto la propria inadeguatezza e si sarebbe augurato che il figlio potesse trovare un ambiente piu’ idoneo (p. 11 sent.);
d) gli zii paterni, che pure potrebbero costituire una risorsa per il minore, non sarebbero in condizione di esserlo per l’ostilita’ e le minacce della madre, esplicite e contrarie, in modo drastico e deciso, a tale possibilita’;
e) le zie materne, invece, non sarebbero neppure adeguate, per il giudizio acriticamente positivo dato sulla sorella come madre e per l’incapacita’ di arginarne le interferenze, oltre che mancanti di rapporti significativi con il nipote.
La CA ha rilevato che il minore, pur avendo avuto ben cinque inserimenti in diversi ambienti, avrebbe ora trovato, con la nuova famiglia affidataria, una idonea sistemazione, cosi come risulterebbe dalle relazioni di aggiornamento del nucleo adozioni, i quali descriverebbero il bambino come positivamente inserito nel nuovo nucleo familiare.
Essa ha respinto le eccezioni di nullita’ della CTU svolta dal Tribunale in quanto la mancanza del CTP, tardivamente nominato dal nuovo difensore della genitrice, quando gia’ erano in corso le operazioni peritali, era stata surrogata dalla presenza del suo difensore, le cui obiezioni alle risultanze della CTU avrebbero avuto, pero’, natura marginale (essendo pienamente condivisibile la motivazione svolta e la metodologia adottata) e non potrebbero sostituirsi a “valutazioni di esclusiva competenza tecnica” con la “conseguenza che le osservazioni depositate non possono essere equiparate, e prese in considerazione, come note di un consulente di parte” (p. 6 sent.).
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la signora (OMISSIS), madre del minore, affidato a cinque motivi, e le signore (OMISSIS) e (OMISSIS), zie materne, con ricorso forte di due mezzi di impugnazione.
4. La curatrice ed il tutore della minore resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso principale (violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1, 8 e 15, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) le zie materne premettono che la legge (Legge n. 184 del 1983, articolo 1), assicura ai minori il diritto di vivere nella famiglia di origine e che la dichiarazione di adottabilita’, da parte dell’Autorita’ Giudiziaria, costituisce una extrema ratio, applicabile solo quando egli si trovi in stato di abbandono, ai sensi dell’articolo 8 della legge cit., e cioe’ privo dell’assistenza morale e materiale da parte dei parenti entro il quarto grado. La Corte territoriale avrebbe confermato la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore considerando ingiustamente non adeguate le ricorrenti e affermando che l’affidamento del bambino ad una di loro “equivarrebbe a consegnare (OMISSIS) alla madre” e che le stesse non sarebbero in grado di rispettare le eventuali prescrizioni impartite dal giudice, perche’ legate da stretti rapporti con la sorella e cio’ in base a sole congetture ed ignorando: a) il loro rapporto significativo con il bambino; b) l’esistenza di una rete familiare assai efficace frutto della piena collaborazione tra di loro ed i loro coniugi; c) le differenze culturali esistenti tra la loro cultura di origine e quella italiana.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale (violazione dell’articolo 18 della Convenzione di N. Y. Del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 1991, nonche’ violazione dell’articolo 30 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) le ricorrenti denunciano la violazione della Convenzione di N.Y. e del principio del favor della famiglia biologica (principio di non separazione dalla e di educazione nella), nel fatto che la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore sia avvenuto senza che sia stato compiuto un accertamento della loro specifica capacita’ vicariale.
2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale (violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1, 8 e 15, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente premette che la legge (Legge n. 184 del 1983, articolo 1), assicura ai minori il diritto di vivere nella famiglia di origine e che la dichiarazione di adottabilita’, da parte dell’Autorita’ Giudiziaria, costituisce una extrema ratio, applicabile solo quando egli si trovi in stato di abbandono, ai sensi dell’articolo 8 della legge cit., e cioe’ privo dell’assistenza morale e materiale dei parenti entro il quarto grado.
La Corte territoriale avrebbe confermato la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore senza che: a) sia stato provato lo stato di abbandono del bambino; b) sia stata verificata la capacita’ genitoriale della madre; c) sia stato compiuto un accertamento della specifica capacita’ genitoriale della madre in rapporto a quel figlio minore (nonostante i segni di attenzione materna e di cura avuti verso di lui).
In particolare, sarebbero mancati accertamenti capaci di tener conto della diversita’ culturale della famiglia di appartenenza del minore e del mancato adeguamento della madre ai costumi del nostro Paese (diversamente dagli altri familiari, e dalle sorelle in particolare); e sarebbe stato dato rilievo alle dichiarazioni del coniuge, il sig. (OMISSIS), a cui il CTU ha rilevato caratteristiche personologiche devianti ed antisociali nonche’ ad un fatto, ancora sub iudice, quale l’episodio della scomparsa del minore, avvenuta nel (OMISSIS), per il quale si sono levati sospetti verso la madre.
Ove anche costei avesse mostrato lacune genitoriali, queste non potrebbero essere considerate tali da far superare la soglia critica e per far pervenire il giudice minorile alla dichiarazione dello stato di adottabilita’.
2.2. Con il secondo (violazione dell’articolo 18 della Convenzione di N. Y. Del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 nonche’ violazione dell’articolo 30 della Costituzione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente denuncia la violazione della Convenzione di N.Y. e del principio del favor della famiglia biologica (principio di non separazione dalla e di educazione nella), nel fatto che la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore sia avvenuto senza che: a) sia stato compiuto un accertamento della specifica capacita’ genitoriale della madre in rapporto a quel figlio minore (nonostante i segni di attenzione materna e di cura avuti verso di lui); b) sia stata valutata la capacita’ genitoriale delle zie materne ed il loro rapporto significativo con il nipotino.
In particolare, non corrisponderebbe al vero l’affermazione contenuta nella sentenza di appello circa il fatto che nessuno dei parenti avrebbe avuto una relazione stabile ed importante con il minore (OMISSIS), come dichiarato dalla zia (OMISSIS) il (OMISSIS).
2.3. Con il terzo mezzo di ricorso incidentale (violazione degli articoli 21 e 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in relazione alla mancata nomina di un mediatore culturale e alla violazione del diritto alle origini) la ricorrente denuncia la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del principio del diritto alle origini, alla diversita’ culturale, religiosa e linguistica (articolo 22 Carta dei diritti UE) e al divieto di discriminazione per la lingua, la religione o le convinzioni personali (articolo 21 Carta dei diritti UE) per il fatto che la dichiarazione dello stato di adottabilita’ del minore sia avvenuto senza che sia stato consentito alla madre del minore l’assistenza di un mediatore culturale, capace di spiegare al CTU ed al giudice le ragioni di talune scelte ed atteggiamenti della genitrice.
La motivazione adottata dal giudice distrettuale nel negare tale richiesta mostrerebbe sia la violazione dei diritti menzionati sia una costruzione inquisitoria che avrebbe indotto i giudici a ritenere colpevole la genitrice prima ancora di una pronuncia in sede propria (penale).
2.4. Con il quarto (violazione dell’articolo 61 c.p.c. e ss., e articolo 191 c.p.c., articolo 194 c.p.c., comma 2, e articolo 195 c.p.c., comma 3, in relazione alla mancata motivazione del giudice), in relazione alla CTU in materia psicologica svolta per la verifica della relazione mamma – bambino, la ricorrente premette che, non essendo stato ammesso a presenziare alle operazioni peritali un CTP, in quanto non ne sarebbe stata ammessa la nomina perche’ tardiva, era stato consentito al difensore tecnico di prenderne il posto, interloquendo e fruendo dei termini per il deposito di memorie ed osservazioni. Tuttavia, nonostante le osservazioni e le critiche svolte, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine ad esse, rigettandole senza un loro esame e senza neppure esaminare il filmato che mostrerebbe l’interferenza della Consulente tecnica d’ufficio nel corso dell’osservazione della relazione madre-figlio.
In particolare, la Consulenza avrebbe negato (cio’ che, invece, emergerebbe dall’esame del filmato) che: a) l’ausiliario si sarebbe interposto nei dialoghi madre-figlio in due rilevanti occasioni (racconto fantastico del bambino sulla caduta da una moto; inizio dell’osservazione riguardo alla possibilita’ di utilizzare i giocattoli presenti nell’ambiente protetto); b) il CTU non avrebbe verbalizzato correttamente alcune espressioni chiave usate dal bambino (es. la parola “mamma”); c) l’ausiliario avrebbe frainteso e mal interpretato l’episodio dell’offerta del vasetto di yogurt da parte della madre al figlio (travisando la sua registrazione in formato cartaceo).
Tali rilievi sarebbero stati erroneamente ritenuti marginali da parte del Giudice distrettuale anche in quanto svolti dal difensore, le cui deduzioni non sarebbero state equiparate a quelle di un consulente tecnico di parte.
2.5. Con il quinto (violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata possibilita’ di nominare un Consulente di Parte), in relazione alla CTU in materia psicologica svolta per la verifica della relazione mamma-bambino, la ricorrente premette che era stata respinta la propria eccezione di nullita’ della Consulenza, pure impugnata in precedenza con un procedimento di reclamo, dichiarato inammissibile nonostante il favorevole parere del PM. Secondo la Corte territoriale, infatti, il termine di cui all’articolo 210 c.p.c., pur avendo natura ordinatoria, senza la presentazione di un’apposita istanza di proroga, diverrebbe definitivo (cio’ che sarebbe accaduto nella specie).
Al contrario, secondo la ricorrente, ferma la qualificazione di quel termine, come ordinatorio, la sua inosservanza non produrrebbe alcuna conseguenza definitiva e non impedirebbe una successiva proroga, anche successiva alla scadenza del termine. Cio’ specialmente ove si consideri che la CTU e’ un procedimento che dura nel tempo e consta di una successione di attivita’ in relazione a ciascuna delle quali deve essere assicurato il diritto al contraddittorio.
3. Va, innanzitutto, disposta la riunione dei due ricorsi in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
3.1. I due ricorsi, invero, vanno qualificati come principale e incidentale secondo il principio gia’ affermato da questa Corte (con la Sentenza n. 3004 del 2004): “Il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia quest’ultima modalita’ non puo’ considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo”.
Infatti, i due ricorsi sono stati notificati nella stessa data (21 novembre 2013) ma hanno avuto un diverso numero di cronologico presso l’Ufficio UNEP (n. 81050, quello proposto dalle zie materne; n. 81053 quello notificato dalla madre del piccolo (OMISSIS)) e, sebbene siano stati depositati in pari data hanno avuto un diverso numero di ruolo (n. 27200/13 quello delle zie; n. 27204, quello della madre del minore).
Ne discende che il ricorso principale e’ quello proposto dalle signore (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre l’altro (quello notificato dalla madre di (OMISSIS), signora (OMISSIS)) e’ l’incidentale.
4. Va, quindi, esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla tutrice del minore, nel suo controricorso.
4.1. Secondo la controricorrente, i ricorsi sarebbero tardivi (e andrebbero dichiarati inammissibili) in quanto notificati (il 21 novembre 2013) oltre il termine di trenta giorni, di cui alla Legge n. 184 del 1983, articolo 17, calcolato dalla notifica della sentenza di appello (avvenuta il 21 maggio 2013).
4.1.1. In particolare, mentre i ricorrenti affermano, nel loro ricorso, che la sentenza di appello sarebbe stata “comunicata a mezzo PEC in data 21 maggio 2013 e non ancora notificata”, la resistente sostiene che tale affermazione, vera in punto di fatto, avrebbe ben altro significato sotto il profilo giuridico, atteso che, per effetto della modifica dell’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la comunicazione elettronica del biglietto di cancelleria avrebbe comportato anche la conoscenza del testo integrale della sentenza impugnata, cosi’ trasformandosi la comunicazione in una vera e propria notificazione, ai sensi della Legge Adozioni n. 184 del 1983, articolo 17.
4.1.2. Del resto, dovendo le comunicazioni e le notificazioni, eseguite a cura della cancelleria, avvenire solo per via telematica, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, convertito nella Legge n. 221 del 2012 (applicabile al caso), la sentenza della Corte d’Appello era stata “notificata” a mezzo PEC, in quanto la comunicazione sarebbe avvenuta, in forma integrale, al difensore.
4.2. Di conseguenza, la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta solo il 21 novembre 2013, sarebbe tardiva (cosi’ come sarebbe inammissibile il ricorso).
5. L’eccezione pone al Collegio un problema assai dibattuto nella prassi giudiziario – forense: quello della portata delle comunicazioni di cancelleria effettuate a mezzo della Posta elettronica certificata (PEC) e delle sue conseguenze giuridiche.
5.1. La tesi della resistente e’ questa: le “prassi” delle cancellerie (le quali comunicano il testo integrale del provvedimento, per ragioni di maggiore comodita’ e praticita’: anziche’ estrarre i dati dal provvedimento, con la comunicazione, preferirebbero trasmettere l’intero testo del provvedimento giudiziale, economizzando i tempi), consacrate anche dalla disposizione normativa (nella specie: l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, secondo cui “Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa e’ assegnata, dell’istruttore se e’ nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare e’ iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”) avrebbero eliminato del tutto la differenza tra le comunicazioni e le notificazioni.
Ricevendo una comunicazione, infatti, il suo destinatario conseguirebbe – in realta’ – la vera e propria notificazione dello stesso provvedimento, specie quando questa ipotesi e’ stabilita dalla legge come obbligo del cancelliere, come nel caso in esame, dove e’ prevista dalla Legge Adozioni n. 184 del 1983, articolo 17, u.c..
5.2. In effetti, secondo tale ultima disposizione, la notifica d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello – Sezione minori – e’ idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni, senza che tale limitazione temporale, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi, nel giudizio di legittimita’, alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono percio’ comunque tenute al suo rispetto, sicche’ il ricorso in cassazione, proposto oltre detto termine, deve essere dichiarato inammissibile (da ultimo Cass. 6-1, Ordinanza n. 10486 del 2012).
5.3. Tuttavia, a complicare la soluzione del problema e’ il rilievo dell’intervento del legislatore, per mezzo del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), il quale ha novellato l’articolo 133 c.p.c., che ora recita: “Il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325”. Risulta necessario, percio’, coordinare tale nuova regola con la previsione dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., gia’ citato (al p.5.1.).
5.4. Va prima di tutto osservato che, nel caso di specie, non e’ applicabile il ius superveniens, trattandosi di una comunicazione effettuata (precisamente, il 21 novembre 2013) prima dell’intervento della nuova disciplina legislativa. Allora, infatti, era in vigore il solo nuovo testo dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., il cui tenore e’ stato sopra richiamato (al p.5.1.) e che stabiliva le modalita’ di effettuazione delle comunicazioni telematiche da parte delle cancellerie. Tuttavia la nuova disposizione va presa in considerazione perche’ offre un importante metro di interpretazione del complesso normativo considerato.
5.4.1. Vigente la sola previsione del nuovo testo dell’articolo 45 richiamato (e non anche quella dell’articolo 133 c.p.c.) deve escludersi che il nuovo tenore della disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia cosi’ stringente alla comunicazione effettuata a mezzo PEC, da farla risultare – ove e’ previsto anche l’obbligo di notificazione d’ufficio – come una vera e propria notificazione. E cio’ non solo perche’ il legislatore e’ intervenuto successivamente, con il nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., per chiarire che tale comunicazione non poteva avere l’efficacia della notificazione, almeno rispetto al decorso dei termini di impugnazione, ma anche perche’ il processo civile telematico (PCT), nel cui ambito si inseriscono le comunicazioni mediante PEC, non era, a quella data, neppure generalizzato, rivestendo valore legale solo le attivita’ autorizzate con riferimento a singoli uffici giudiziari (e nella specie non e’ neppure allegato se la Corte d’Appello di Torino avesse ricevuto tale attribuzione). Non si capirebbe, allora, il perche’ detto valore rafforzato dovrebbe aver addirittura preceduto una minore efficacia giuridica rispetto a quella attuale, quale e’ stata stabilita dal nuovo testo dell’articolo 133 c.p.c., dettato proprio quando il PCT ha ulteriormente progredito nella sua disciplina e nel suo accrescimento di rilievo giuridico.
5.4.2. Del resto, considerati i termini assai ristretti che la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte territoriale comporta per gli intimati e potenziali ricorrenti, ai sensi della Legge Adozioni n. 184 del 1983, articolo 17, in una materia particolarmente delicata qual e’ quella dell’adozione di minori, si comprende che, in generale, l’accertamento della sua esistenza debba essere compiuto con particolare rigore, non potendosi – in mancanza di specifica prova – considerare una comunicazione di cancelleria come equipollente di una notificazione eseguita d’ufficio.
5.4.2. Infatti, nella specie, la copia conforme della ricevuta di comunicazione telematica, rilasciata in data 6 dicembre 2013, prodotta dal difensore della resistente (doc. 4 del fascicolo per il giudizio di Cassazione), contiene solo un estratto dei dati della sentenza di appello e non anche la allegazione di copia del provvedimento nel suo testo integrale.
5.5. In conclusione, l’eccezione deve essere respinta in ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di notificazioni disposte d’ufficio dalla legge, con riferimento alla notifica d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello – Sezione minori, non e’ idonea a far decorrere – per la proposizione del ricorso per cassazione – il termine dimidiato di trenta giorni, di cui alla Legge Adozioni n. 184 del 1983, articolo 17, u.c., la comunicazione della sentenza per posta elettronica certificata (PEC) effettuata dalla cancelleria del giudice, quand’anche essa sia eseguita (anteriormente alla vigenza del nuovo testo dell’articolo 133 cod. proc. civ.) con l’invio del testo dell’intero provvedimento, ai sensi dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., atteso che la disposizione della Legge n. 184, articolo 17, u.c., menzionata, richiede espressamente l’esecuzione formale della notifica senza che questa possa essere surrogata da una comunicazione (non importa se per estratto o per intero) della sentenza.
6. Passando la merito dei ricorsi, va premesso che tutte e due le censure del ricorso principale nonche’ le prime tre di quello incidentale, vanno trattate unitariamente, avendo ad oggetto doglianze similari, per struttura e tenore.
6.1. Con esse, infatti, si pone a questa Corte un unico tipo di critica che, sebbene sia rubricata come vizio di violazione di legge, in realta’, compiuta solo attraverso una premessa di ordine giuridico, richiede un riesame del merito delle risultanze processuali, quelle stesse che hanno portato i giudici di merito a considerare integrata la fattispecie dello stato di abbandono del minore: sia nella parte in cui si lamenta il fraintendimento o la cattiva considerazione; sia nella parte in cui si duole della mancata acquisizione od esame di fatti od elementi pure allegati ma non acquisiti.
6.2. Ma un tale esame e’ inammissibile in questa sede: sia in generale, sia attraverso le apparenti spoglie del vizio di violazione (o falsa applicazione) di legge, dovendo, semmai porsi, tenuto conto del suo contenuto materiale, come vizio motivazionale o istruttorio, che invece non sono stati agitati.
6.3. Ne’ migliore considerazione puo’ avere la terza censura posta anche in base all’affermazione secondo cui “sarebbe stato utile, se non indispensabile, la nomina di un mediatore culturale, per meglio comprendere alcuni atteggiamenti della madre, facenti parte della sua cultura di origine” (p. 19 ricorso).
6.3.1. Infatti, in disparte il carattere ipotetico della censura, essa e’ infondata perche’ non viola alcuna disposizione di legge o principio di diritto in quanto nessuna disposizione di legge consente al giudice di far ricorso a tale figura professionale, al di fuori delle forme dell’Interpretariato o della Consulenza tecnica d’ufficio linguistico-culturale, previste dal codice di rito, senza che cio’ comporti una menomazione del diritto di difesa del genitore del minore sottoposto ad osservazione ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilita’.
Questa Corte ha, del resto, gia’ avuto modo di affermare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26204 del 2013) che “E’ manifestamente infondata la questione di illegittimita’ costituzionale delle norme che regolano il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilita’ del minore ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione agli articoli 2 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di genitori stranieri, la partecipazione obbligatoria di un interprete o di un mediatore culturale, in quanto la necessita’ costituzionale e convenzionale della difesa tecnica in favore dei genitori, prevista dalla Legge n. 184 del 1983, articolo 8, u.c., unita alla prescrizione normativa della nomina di un interprete nell’ipotesi di non comprensione e conoscenza della lingua italiana (articolo 122 c.p.c.) e alla facolta’ del giudice di richiedere un’indagine tecnica per integrare, mediante contributi provenienti da diverse discipline, gli elementi di giudizio necessari, con possibilita’ di nominare consulenti di parte, escludono qualsiasi vulnus al diritto di difesa”: principio di diritto a cui va data continuita’ in questa sede.
7. Residuano, percio’, le due ultime censure del solo ricorso incidentale, quelle con le quali si lamenta che la sentenza impugnata contenga violazioni di legge e (quarto motivo) anche per vizi motivazionali riguardanti l’esperita CTU di natura psicologica, svoltasi nel corso del giudizio di primo grado, e rispetto alla quale la ricorrente incidentale ha sollevato numerose contestazioni di cui pure la sentenza di appello da ampio risconto.
7.1. I detti due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi e con vari punto di contatto (relativi alle doglianze attinenti alla violazione del principio del contraddittorio, sollevato con riferimento alla regolarita’ della CTU), meritano un esame congiunto.
Con essi, infatti, si censura la sentenza della Corte territoriale perche’, in violazione della legge processuale e del principio del contraddittorio, da un lato, non sarebbe stata consentita la difesa tecnica nel corso della CTU e, da un altro, non si sarebbe data risposta specifica alle deduzioni del difensore che si sarebbe sostituito nelle osservazioni critiche, al consulente non ammesso.
7.1. La duplice censura e’ infondata, poiche’ il dispositivo della sentenza e’ corretto, anche se (come si dira’) la motivazione che lo sorregge deve essere corretta, ai sensi dell’articolo 384, quarto comma, c.p.c..
7.2. Il provvedimento e’ stato censurato sotto una pluralita’ di profili:, alcuni di ordine metodologico e giuridico; altri di ordine materiale e motivazionale.
7.3. Cominciando con le censure motivazionali, esse vanno respinte in quanto la Corte territoriale le ha compiutamente esaminate e definite irrilevanti, anche per la loro marginalita’ rispetto al complessivo tessuto motivazionale ed alla consistenza e articolazione della relazione del CTU.
A tal proposito, le censure della ricorrente, la quale sostiene che vi sarebbe stato un travisamento di alcuni passaggi (registrati) nella complessiva osservazione del minore, e che in base ad essi sollecita un loro riesame, non possono essere accolte, sia per la loro perifericita’, rispetto a tutto il compendio motivazionale (piuttosto ampio ed articolato e forte di una pluralita’ assai corposa di argomentazioni), sia in quanto sprovviste di una sia pur minima indicazione della loro decisivita’, ove risultassero – come si afferma – fondate.
7.4. Diverso spessore hanno, invece, le ipotizzate violazioni di legge.
Queste si compendiano in due distinte censure: a) il mancato accoglimento della nomina del CTP, in quanto tardiva (quinto motivo); b) la mancata esplicita considerazione delle osservazioni svolte con la memoria del difensore, prima e dopo il deposito della relazione scritta del CTU (quarto motivo).
7.4.1. E’ necessario, procedendo in ordine logico, cominciare dalla censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di nomina del CTP, per quanto essa sia stata formulata oltre il termine di cui all’articolo 201 c.p.c..
7.4.1.1. A tal proposito questa Corte deve osservare che, pacifica la natura ordinatoria di quel termine, il precedente di questa Corte, fatto proprio dal giudice di merito, non appare condivisibile, anche in rapporto ai successivi pronunciati, sulla prorogabilita’ dei termini ordinatori, intervenuti in sede di legittimita’.
Secondo la menzionata risalente decisione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8976 del 1992) “La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex articolo 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine e’ quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell’articolo 154 c.p.c.. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un’istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attivita’”.
7.4.1.2. Ove si accedesse a tale interpretazione si dovrebbe negare ogni possibilita’ d’intervento, seppure tardivo, al difensore tecnico che sia stato nominato (come nella specie) in ritardo anche in procedimenti di cosi’ rilevante importanza, senza che sia data alla parte, nel cui interesse quella facolta’ e’ accordata, il potere di chiedere una remissione in termini, motivandone le ragioni in conformita’ alla previsione dell’articolo 154 c.p.c., e senza pregiudizio dell’attivita’ procedimentale gia’ svoltasi.
Infatti, tale disposizione (Articolo 154 : Prorogabilita’ del termine ordinatorio) stabilisce che “Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.
Tale possibilita’, dunque, sia pure per ragioni di tipo eccezionali puo’ essere richiesta e concessa dal giudice su motivata istanza della parte che sia incorsa nella decadenza.
Cosi’ si e’ stabilito che: a) la non prorogabilita’ di un termine processuale ordinatorio che sia gia’ stato prorogato o che sia scaduto, non costituisce una qualita’ che comporti un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio; ne consegue che lo scadere di un termine ordinatorio prorogato non produce effetti preclusivi, conformemente al disposto di cui all’articolo 152 cod. proc. civ., sempre che non si sia verificata una situazione esterna incompatibile (Sez. L, Sentenza n. 9288 del 1995); b) i termini ordinatori possono essere prorogati sia prima che dopo la loro scadenza senza che, nella seconda ipotesi, possano derivare effetti preclusivi analoghi a quelli che conseguono all’inosservanza di un termine perentorio; pertanto, il termine per la notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto di fissazione dell’udienza apposto ai sensi dell’articolo 303 cod. proc. civ. puo’ essere prorogato dopo la scadenza, salvo che non sia gia’ decorso il semestre dalla dichiarazione di interruzione (Sez. 1, Sentenza n. 1364 del 2000); c) ai sensi dell’articolo 154 c.p.c., i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch’essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga e’ subordinata, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 12 preleggi, comma 1, a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa (Sez. 2, Ordinanza n. 6895 del 2003).
7.4.1.3. Quindi anche il termine per la nomina del CTP puo’ essere prorogato dopo la sua scadenza, beninteso per “motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”.
Sennonche’, la ricorrente non ha indicato i fatti in base ai quali tale facolta’ doveva esserle concessa, ragione per la quale la decisione di merito – al di la’ del formalistico e non condivisibile principio di diritto richiamato – non avrebbe potuto essere diversa da quella data (non potendosi ritenere la gravita’ della richiesta insita nella stessa e sola natura del procedimento di apertura dello stato di adottabilita’ di un minore, pur essendo questo un procedimento particolarmente delicato e suscettivo di particolare considerazione per gli interessi primari coinvolti).
7.4.2. Ma anche la seconda delle due censure, per quanto anch’essa astrattamente condivisibile, non puo’ essere accolta in concreto, per essere corretto il dispositivo anche se modificabile la motivazione che lo sorregge.
7.4.2.1. Infatti, proprio per la delicatezza della materia e per la particolare qualificazione dei difensori che di essa si occupano, non e’ sicuramente applicabile alla CTU psicologica, esaminata da un collegio misto, particolarmente qualificato nella materia de qua (nel quale, assieme ai componenti togati, siedono anche esperti nelle materie psicologiche minorili), il principio di diritto – enunciato per talune alcune materie particolarmente specialistiche – a cui si e’, invece, attenuto il giudice distrettuale. Secondo tale non condivisibile regula iuris: a) non e’ affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure con crisma di attendibilita’ (fattispecie relativa a consulenza volta a ricostruire la gestione economica di un’azienda agricola) (Sez. L, Sentenza n. 8297 del 2005); b) non e’ affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d’ordine medicolegale con crisma di attendibilita’ (Sez. L, Sentenza n. 9921 del 1994).
7.4.2.2. Infatti, il giudice distrettuale avrebbe potuto (in special modo per la presenza di componenti qualificati nello stesso collegio giudicante) e dovuto attenersi al diverso principio di diritto secondo cui, in tema valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice non puo’ ricusare di rispondere alle note critiche dirette contro la relazione peritale, quand’anche redatte dal difensore della parte, specie quando manchino le osservazioni del CTP (nella specie non ammesso perche’ tardivamente nominato) ed esse abbiano carattere decisivo ai fini dell’esito della lite.
7.4.2.3. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice distrettuale non avrebbe potuto decidere diversamente da come ha fatto, mancando allegazioni o dimostrazione della decisivita’ di quelle osservazioni critiche, avendo il giudice, di fatto, risposto ad ogni osservazione formulata (nella sua ampia motivazione) e non avendo la ricorrente mostrato quale parte delle dette critiche di carattere decisivo sarebbe rimasta nella motivazione del giudice distrettuale.
8. In conclusione, il ricorso e’ complessivamente infondato e va, pertanto, respinto, sia pure correggendo la motivazione della sentenza impugnata, nei sensi espressi nei pp. 7.4.1.2. – 7.4.2.3. della motivazione; cio’ che comporta la necessita’ di compensare tra le parti (anche in relazione alla particolarita’ del caso esaminato ed alla estrema delicatezza della materia trattata), le spese del giudizio, dando atto dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione, dando atto che non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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