La massima

La circostanza aggravante della crudeltà, prevista dall’art. 61 n. 4 c. p., ricorre quando le modalità della condotta rendono evidente in modo obiettivo e conclamato la volontà dell’agente di infliggere alla vittima sofferenze gratuite, inutili, ulteriori e non collegabili al normale processo di causazione dell’evento morte, sì da costituire un qualcosa che va oltre l’attività necessaria per consumare il reato, in tal modo rendendo la condotta dell’agente particolarmente riprovevole e ripugnante agli occhi della collettività per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva dei più elementari sentimenti di umana pietà.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA 4 luglio 2012, n.25835

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 31 maggio 2011 la Corte d’Assise d’Appello di Bari ha confermato la pena dell’ergastolo, inflitta col rito abbreviato a V.G. dal G.U.P. del Tribunale di Trani con sentenza del 10 marzo 2010 per avere cagionato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, la morte della moglie D.M.L. e della suocera P.M.G. , agendo con estrema crudeltà, avendole colpite selvaggiamente e ripetutamente alla testa con un martello, peraltro mai ritrovato, determinandone il decesso quasi immediato per gravissimo traumatismo fratturativo cranio-encefalico (artt. 81 cpv., 575, 577 ultimo comma, 61 n.4 cod. pen.); esclusa l’aggravante dell’avere approfittato della minorata difesa delle vittime (art. 61 n. 5 cod. pen.), negate le attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito abbreviato prescelto.

2.Il grave fatto di sangue in esame è avvenuto in (omissis) , nell’abitazione dove l’imputato viveva con la propria moglie D.M.L. , con la quale era in fase di separazione, poco dopo le ore 11,30 di sabato (omissis) ed è stato ricostruito sulla base della piena confessione resa dall’imputato, rintracciato dai carabinieri poco dopo i fatti nei locali dove esercitava l’attività di commercio di prodotti ortofrutticoli.

Era emerso che il matrimonio fra l’imputato e la vittima D.M.L. , celebrato solo il (omissis), era entrato in crisi fin dall’inizio per il carattere aggressivo e violento dell’imputato, che spesso picchiava la moglie non tollerando di essere contraddetto; pertanto la D.M. aveva deciso di separarsi, tornando a vivere presso i suoi genitori; ed il giorno dell’omicidio era appunto tornata con sua madre nella casa coniugale per riprendere alcuni suoi effetti personali.

L’iniziativa, vista dall’imputato come una vera e propria spoliazione della casa coniugale, aveva determinato la sua violenta reazione, culminata con il massacro delle due donne; di esse la P. era stata colpita con almeno nove martellate infette in rapida successione, sei delle quali erano giunte a segno e di esse una l’aveva colpita al capo e le altre cinque l’avevano attinta al volto; la D.M. era stata a sua volta colpita con almeno quindici martellate, di cui sei erano giunte a segno, tre dirette al volto mentre era ancora in piedi, mentre le restanti tre l’avevano colpita al capo quando era riversa a terra.

3. Avverso detta sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bari ricorre per cassazione V.G. per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto tre motivi di ricorso.

Col primo motivo lamentano motivazione carente ed illogica in ordine al diniego dell’attenuante della provocazione, in quanto non era stato tenuto nel debito conto la situazione di umiliazione in cui egli versava, atteso il divario sociale fra la sua famiglia di origine e quella di sua moglie; e le perizie psichiatriche svolte avevano messo in luce la sua personalità afflitta da un disturbo border line di tipo narcisistico con tratti paranoidali ed antisociali, tale da avergli fatto vivere con sofferta emotività i difficili rapporti con la famiglia della moglie ed in particolare con sua suocera, che gli era stata sempre ostile e con la quale aveva avuto in precedenza numerosi scontri verbali, nel corso dei quali la donna le aveva più volte rinfacciato la sua inferiorità sociale e culturale.

Era da ritenere pertanto provocatoria e tracotante la presenza della suocera che, il giorno del delitto, aveva accompagnato sua moglie nella casa coniugale per ritirare i suoi effetti personali, nonostante che il giorno precedente, quando sua moglie in compagnia di sua madre aveva portato via dalla casa coniugale stoviglie ed altri oggetti, egli avesse vietato a sua suocera di fare ingresso nella casa coniugale; e la sentenza impugnata aveva escluso che, nella specie, potesse parlarsi di violazione di domicilio da parte della suocera, essendo stata la stessa aggredita sul pianerottolo di casa; tuttavia era pur sempre ravvisabile nel comportamento della suocera un fatto ingiusto, siccome almeno incauto e pervicace, tale da poter essere interpretato come oppressivo.

D’altra parte la Corte territoriale aveva ammesso che il comportamento della suocera avrebbe potuto essere qualificato come ingiusto ed aveva fatto riferimento al diverso argomento della sproporzione fra l’offesa e la reazione, requisito questo non richiesto dalla legge, in quanto non poteva essere chiesta, ad un soggetto sconvolto dall’ira, una reazione misurata; comunque la Corte territoriale aveva escluso il suo stato d’ira, in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice, che l’aveva invece ammessa, siccome accumulatasi nel tempo a seguito di più atti ostili commessi dalla suocera e dalla moglie, che aveva rifiutato di tornare alla casa coniugale.

Col secondo motivo lamentano motivazione carente ed illogica circa la ritenuta sussistenza a suo carico dell’aggravante della crudeltà.

La Corte territoriale aveva desunto la sussistenza di detta aggravante dalla circostanza che entrambe le vittime erano state colpite anche quando esse erano riverse a terra; tuttavia non era stato tenuto conto del fatto che l’azione era avvenuta in stato di assoluta concitazione, mentre si trovava in un incontenibile stato d’ira, si che la rapida successione delle martellate era avvenuta senza soluzione di continuità in un impeto d’ira; non era pertanto ravvisabile nel suo comportamento un qualcosa di più rispetto all’ordinaria esplicazione dell’attività necessaria per commettere un omicidio, in quanto la reiterazione dei colpi di martello era stata sempre finalizzata alla commissione degli omicidi e non era stata tale da denotare una sua particolare malvagità e spietatezza, si da essere trasmodata in manifestazione di efferatezza.

Col terzo motivo lamentano carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che il disturbo della personalità da lui patito consentisse la concessione di dette attenuanti generiche.

Al contrario, il disturbo anzidetto, quale peculiare caratterizzazione della sua personalità, aveva inciso sulle sue scelte e pertanto ben avrebbe potuto influire sulla commissione del duplice omicidio, trattandosi di elemento valutabile ex art. 133 cod. pen..

 

Considerato in diritto

 

1. È infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore dell’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 n. 2 cod.pen..

È noto che, per la configurabilità di tale attenuante, occorrono:

a) – uno stato d’ira, consistente in una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, tale da determinare la perdita dei normali poteri di autocontrollo e da generare un forte turbamento, connotato da impulsi aggressivi;

b) – un fatto ingiusto altrui, che può consistere sia in un comportamento antigiuridico in senso stretto, sia in un agire che si ponga in contrasto con le fondamentali regole di convivenza e di rapporti interpersonali, quali percepite da un’intera collettività in una determinata epoca storica;

c) – un rapporto di causalità psicologica fra l’offesa e la reazione, che può anche prescindere dalla sussistenza di una proporzionalità fra di esse (cfr. Cass. 5^ 13.2.04 n. 12558; Cass. 1^ 1.2.08 n. 9775).

Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto priva di riscontri obiettivi la tesi prospettata dal ricorrente, di avere cioè agito in stato d’ira determinato dal comportamento provocatorio tenuto principalmente da una delle due vittime e cioè dalla suocera P.M.G. , la quale, sebbene formalmente diffidata dal farlo, la mattina del duplice omicidio si sarebbe nuovamente presentata presso la sua abitazione coniugale, in compagnia di sua moglie, per aiutare quest’ultima a ritirare alcuni effetti personali dall’appartamento, non avendo più intenzione di convivere con il ricorrente.

Pienamente condivisibile è la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenere che, nella specie, la P. non abbia tenuto un comportamento intollerabile e provocatorio, tale da potersi qualificare come ingiusto ed idoneo pertanto a scatenare il comportamento gravemente violento tenuto dal ricorrente, avendo rilevato come la stessa si fosse limitata, in modo pienamente comprensibile, ad aiutare sua figlia nel trasporto dei suoi oggetti personali dalla casa coniugale, onde fornire sostegno morale ad una figlia in un frangente difficile, qual’era la sua recentissima separazione dal marito, alla quale sua figlia era stata costretta per ben validi motivi, avendo quest’ultima sperimentato sulla sua persona l’indole violenta del marito, che più volte l’aveva picchiata e malmenata; comprensibilmente pertanto D.M.L. aveva chiesto a sua madre di accompagnarla, essendo ben consapevole dell’indole violenta del ricorrente e ritenendo che, assieme a sua madre, avrebbe potuto meglio fronteggiare le possibili reazioni violente di quest’ultimo.

Considerati dunque i più che giustificati motivi che aveva indotto la P. ad accompagnare sua figlia nella casa coniugale per ritirare i suoi effetti personali, non può parlarsi di alcun fatto ingiusto commesso dalla P. e meno che mai può ipotizzarsi, a carico della stessa, il reato di cui all’art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio), dovendosi al contrario ritenere, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che lo stato d’ira in cui versava il ricorrente non poteva essere messo in relazione con eventuali fatti ingiusti posti in essere dalle due donne, ma doveva piuttosto collegarsi esclusivamente all’indole violenta e prevaricatrice del ricorrente, tale da averlo indotto a commettere il duplice efferato delitto in esame (cfr. Cass. n. 29384 del 2006, rv. 235005; Cass. 1^, 8.4.08 n. 16790, rv. 240283).

2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’erronea contestazione a suo carico dell’aggravante dell’avere agito con crudeltà verso le persone.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che la circostanza aggravante da ultimo citata, prevista dall’art. 61 n. 4 cod. pen., ricorre quando le modalità della condotta rendono evidente in modo obiettivo e conclamato la volontà dell’agente di infliggere alla vittima sofferenze gratuite, inutili, ulteriori e non collegabili al normale processo di causazione dell’evento morte, si da costituire un qualcosa che va oltre l’attività necessaria per consumare il reato, in tal modo rendendo la condotta dell’agente particolarmente riprovevole e ripugnante agli occhi della collettività per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva dei più elementari sentimenti di umana pietà (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 25276 del 27/05/2008, dep. 20/06/2008, imp. Potenza, Rv. 240908). Non si ritiene che, nella specie, i giudici di merito abbiano fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra riferita.

Secondo il ricorrente l’aggravante della crudeltà era da escludere in quanto la rapida reiterazione dei colpi di martello sulle due vittime era avvenuta per lo stato di parossistico furore nel quale si trovava, tale da non avergli consentito la percezione di quanto stava compiendo.

La Corte territoriale ha invece ritenuto sussistere l’aggravante anzidetta in quanto, per portare a compimento l’omicidio delle due donne, sarebbe stato sufficiente un più limitato numero di colpi di martello, ed Inoltre in quanto non sarebbe stato necessario infierire col martello sul volto delle stesse, quando erano entrambe già riverse a terra agonizzanti; l’aggravante della crudeltà è stata quindi ravvisata per avere il ricorrente infierito con il martello sui volti delle due donne, sgretolandoli e sfigurandoli senza alcuna necessità e perché, inoltre, gli accertamenti di natura psichiatrica svolti sul ricorrente ne avevano evidenziato la piena capacità di intendere e volere, si da escludere che il ricorrente avesse reiterato i colpi di martello in rapida sequenza senza essersene reso conto, siccome in preda ad un parossistico furore omicida. Si ritiene invece che il legislatore abbia configurato l’aggravante in esame allo scopo di punire con maggior rigore comportamenti nei quali la finalità ultima di provocare la morte della vittima si accompagni alla volontà di arrecare sofferenze non direttamente collegate alla causazione dell’evento morte, e non finalizzate a tale ultimo scopo.

Deve quindi trattarsi di comportamenti con i quali il soggetto, una volta deliberato di causare la morte della vittima, intende altresì protrarne nel tempo lo stato di disagio e di sofferenza, arrecandole sensazioni dolorose per così dire ‘eccentriche’, siccome non direttamente finalizzate a procurare il già deliberato evento morte.

Nella specie in esame risulta invece che il ricorrente abbia solo ed esclusivamente colpito ripetutamele le due vittime in parti vitali (la testa ed il volto) con un martello, continuando a ripetere con veemenza e furore solo gesti pienamente compatibili con la deliberata finalità di uccidere le due vittime, si che il suo comportamento non può obiettivamente ritenersi caratterizzato dalla crudeltà, nel senso sopra delineato, atteso che le numerose martellate inferte alle due donne hanno avuto tutte solo ed esclusivamente la finalità di togliere loro la vita.

3. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla sussistenza dell’aggravante della crudeltà, con rinvio degli atti alla Corte d’assise d’appello di Bari in diversa composizione affinché, in piena autonomia di giudizio, provveda nuovamente ad esaminare sul punto la sentenza impugnata, adeguandosi ai principi di diritto sopra indicati; ed è evidente che, in esito a detta nuova valutazione, ben potrebbe essere modificato il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, per cui va ritenuto assorbito il motivo di ricorso attinente al diniego delle attenuanti generiche.

4. Il ricorso proposto da V.G. va respinto nel resto.

5.Le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado andranno liquidate in esito al giudizio di rinvio.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della crudeltà ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Bari; rigetta nel resto il ricorso.

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