Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 5 gennaio 2015, n. 13

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria C. – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1508/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 22/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1.12.2011 il Tribunale di Macerata dichiarava (OMISSIS) colpevole dei reati previsti dalla Legge n. 895 del 1967, articoli 4 e 7 ( porto illegale di un fucile da caccia in luogo pubblico in cui vi era adunanza di persone) e dall’articolo 612 cod. pen. (minacce gravi per mezzo del fucile nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), fatti commessi il (OMISSIS)), e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa.
Con sentenza del 22.3.2013 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, esclusa la recidiva, riduceva la pena ad anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione della Legge n. 895 del 1967, articolo 4 mancanza contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che quello portato in luogo pubblico dall’imputato fosse effettivamente un fucile, essendo necessario provare incontrovertibilmente la funzionalita’ dell’arma da fuoco; riporta brani di dichiarazioni dell’imputato e di testi secondo i quali il fucile era “inagibile”; 2) mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in riferimento alla condanna per il reato di cui all’articolo 612 c.p., commi 1 e 2:la mancata dimostrazione del funzionamento dell’arma comporta che il reato degradi nella fattispecie punita dall’articolo 612 c.p., comma 1; contraddittorieta’ tra le dichiarazioni rese dalle persone offese del reato di minaccia grave e gli altri testimoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato. La Corte di appello ha richiamato la ricostruzione del fatto operata nel dibattimento di primo grado, da cui risultava che l’imputato, a seguito di una lite intercorsa con alcuni ragazzi nei pressi di un locale pubblico, si era allontanato momentaneamente per ritornare sul posto armato di un fucile da caccia, con il quale minacciava le persone indicate nel capo B); dal verbale di sequestro l’arma in possesso dell’imputato risultava essere un fucile da caccia marca Franchi, a canne sovrapposte, non intestato all’imputato; la Corte territoriale ha reputato irrilevante la “inagibilita’” dell’arma dedotta nei motivi di appello, considerato che il reato di detenzione e porto illegale sussiste anche quando l’arma sia scarica, ossia priva di munizionamento.
La motivazione del giudice di appello e’ giuridicamente corretta e priva di vizi logici. In presenza di un verbale che descrive l’arma sequestrata all’imputato come un fucile da caccia di cui indica marca e modello, e non contiene alcuna annotazione circa una completa inservibilita’ o assoluta inefficienza dell’arma per causa non agevolmente rimovibile, non sussisteva alcuna ragione per cui il giudice di merito dovesse disporre una perizia per verificare l’attitudine all’impiego dell’arma a norma dell’arti della Legge n. 895 del 1967.
2. Il ricorso per cassazione relativo alla dedotta insussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 612 c.p., comma 2 (capo B) e’ inammissibile, atteso che tale capo della sentenza non e’ stato oggetto di appello, proposto dall’imputato soltanto con riguardo alla insussistenza dell’ipotesi di reato di cui al capo A), all’eccessivita’ del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
A norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

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