Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 5 gennaio 2015, n. 40

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 30/2014 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 01/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento da parte della quinta sezione della Corte di Cassazione, disposto con sentenza del 17/4/2014, con successiva ordinanza in data 1/4/2014 il Tribunale di Latina, costituito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., confermava l’ordinanza del 17/04/2012, con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza sulla somma di euro 306.090,00, riconducibile a (OMISSIS), in quanto profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato in relazione al fallimento della s.r.l. (OMISSIS), dichiarato in data (OMISSIS).
A fondamento della decisione il Tribunale disattendeva l’eccezione preliminare di sopravvenuta inefficacia del sequestro per il mancato rispetto del termine di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti, entro il quale il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi: rilevava che il disposto dell’articolo 309 cod. proc. pen., commi 9 e 10 non puo’ applicarsi nei casi in cui entro il termine prescritto intervenga decisione in seguito annullata, ma soltanto se la decisione sia totalmente omessa. Respingeva altresi’ l’eccezione d’inutilizzabilita’ della consulenza tecnica espletata dall’accusa perche’ depositata oltre il termine prorogato delle indagini preliminari, da riferirsi soltanto all’espletamento delle investigazioni e non al deposito di relazioni di elaborati riepilogativi quando l’incarico sia stato tempestivamente conferito prima della scadenza.
Evidenziava quindi, da un lato, la sussistenza del “fumus commissi delicti” in relazione all’operazione di cessione da ritenersi gratuita del credito, vantato dalla fallita (OMISSIS) s.r.l., amministrata dall’ (OMISSIS), ad altra impresa nella titolarita’ della di lui moglie separata, (OMISSIS) s.r.l., che aveva proseguito la medesima attivita’ con identici oggetto sociale, sede e segni distintivi della fallita, la cui operativita’ era cessata sin dalla seconda meta’ del 2010 in concomitanza con rilevanti perdite di esercizio; dall’altro, il concreto pericolo che la libera disponibilita’ della somma aggravi le conseguenze del delitto di bancarotta in relazione alle operazioni bancarie successive alla cessione del credito, finalizzate a disperdere quel valore. Escludeva, infine, trattarsi di un’ipotesi di sequestro per equivalente, non consentito in riferimento a fattispecie di bancarotta.
2. Avverso detto provvedimento propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore l’ (OMISSIS), il quale ne ha chiesto l’annullamento per seguenti motivi:
a) violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 324 cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell’eccezione di sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro per la tardiva decisione del Tribunale rispetto alla ricezione degli atti avvenuta in data 17 maggio 2013, in quanto il rigetto della questione sulla nullita’ della procedura per difetto di notificazione, rilevata poi dalla sentenza della Corte di Cassazione, aveva impedito lo spirare del termine ultimo per la decisione, posto che la nuova udienza per rispettare il termine di tre giorni liberi da rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, non avrebbe potuto essere tenuta prima del 28 maggio 2013. Per contro, la soluzione offerta nel provvedimento impugnato eludeva la questione di diritto, incentrata sulla valenza sanante di decisione illegittima perche’ assunta in violazione dei diritti difensivi.
b) Violazione di legge per l’erronea applicazione dell’articolo 407 cod. proc. pen., comma 3, in relazione all’articolo 321 cod. proc. pen.: la soluzione offerta alla questione dell’inutilizzabilita’ della consulenza tecnica disposta dal P.M. non aveva tenuto conto che l’elaborato era stato depositato un mese e mezzo dopo la scadenza del termine prorogato per le indagini preliminari senza fosse dimostrato che gli accertamenti cosi’ compendiati erano stati condotti prima di detta scadenza.
c) Violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 321 cod. proc. pen. in relazione al disposto della L.F., articolo 216: in ordine alla natura del sequestro, disposto direttamente su somma di denaro non individuata con precisione e quindi integrante un sequestro per equivalente, avente ad oggetto un valore ricercato presso i conti correnti del ricorrente e dei familiari, non consentito, il Tribunale aveva rilevato in modo frettoloso e laconico che l’importo rinvenuto era proveniente dall’indennizzo assicurativo, gia’ erogato alla fallita. Aveva pero’ ignorato che se fossero state effettivamente individuate dette somme il sequestro diretto avrebbe riguardato solo i rapporti di conto corrente bancario e non tutti i rapporti bancari degli indagati e dei congiunti. Per contro, i successivi passaggi dai vari conti correnti e la trasformazione in titoli rendono apodittico ritenere che quanto sequestrato sia esattamente l’oggetto della condotta di distrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e va dunque respinto.
1. L’impugnazione ripropone in primo luogo questione in rito, di natura pregiudiziale, incentrata sull’inefficacia del provvedimento di convalida del sequestro preventivo, determinata dall’intervento tardivo della decisione del Tribunale del riesame e dall’illegittima efficacia sanante, che vi si era sta assegnata, della sanzione processuale, conseguente al mancato rispetto del termine a comparire. Tale evenienza, in tesi difensiva, avrebbe imposto il differimento dell’udienza camerale e la successiva pronuncia oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, prescritto dall’articolo 324 cod. proc. pen., comma 7, mentre la sanatoria non potrebbe riconnettersi ad una decisione annullata in sede di legittimita’ perche’ assunta nel mancato rispetto dei termini processuali, vigenti per la comparizione dell’istante.
1.1 Va premesso che, fissata l’udienza camerale per la discussione del riesame per il giorno 24/5/2013, il Tribunale, a fronte dell’eccezione sul difetto di notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, l’aveva differita al giorno successivo, ritenendo che in tal modo sarebbe stato rispettato il termine di tre giorni liberi prescritto dall’articolo 324 cod. proc. pen., comma sesto; tale norma, analoga all’articolo 309 cod. proc. pen., comma 8, nel disciplinare la formazione del contraddittorio tra le parti interessate alla procedura di riesame, prescrive che l’avviso della data fissata per l’udienza camerale sia notificato al difensore ed all’imputato “almeno tre giorni prima”.
Come gia’ riconosciuto dalla sentenza rescindente della quinta sezione penale di questa Corte, la trattazione del riesame con le cadenze temporali sopra descritte aveva violato la disposizione di cui all’articolo 324 sopra citata, pregiudicando la validita’ dell’ordinanza resa dal Tribunale, senza pero’ che dalla relativa pronuncia di annullamento possa discendere l’inefficacia della misura in contestazione. Poiche’ la decisione sul riesame, ancorche’ affetta da nullita’, – che va qualificata come di ordine generale a regime intermedio poiche’ la violazione incide negativamente sulle facolta’ d’intervento e di difesa della parte (Cass. sez. 2, nr. 30015 del 15/5/2009, Scaraggi, rv. 244720)- era intervenuta nel termine fissato dall’articolo 309 cod. proc. pen., comma 10, richiamato dall’articolo 324 cod. proc. pen., comma 7, la stessa non ha determinato l’inefficacia della misura impugnata: tale sanzione e’ riscontrabile soltanto quando nessun provvedimento sia stato adottato dal tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. In tal senso si e’ espresso l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 1953 del 05/05/1992, Savarese, rv. 190682; sez. 6, n. 47791 del 28/10/2003, Mbarouk, rv. 228444; sez. 2, nr. 30015 del 15/5/2009, Scaraggi, rv. 244720; sez. 1, n. 6529 dell’ 1/02/2012, Passalacqua, rv. 252083), che il ricorrente pone in discussione con argomenti che non tengono conto della natura non assoluta dell’invalidita’, che aveva pregiudicato l’ordinanza annullata. In altri termini il vizio non era talmente radicale da avere determinato la giuridica inesistenza del provvedimento e da avergli inibito la produzione di qualsiasi effetto rilevante.
2. Anche il secondo motivo va disatteso. Il Tribunale al riguardo ha individuato la data effettiva di scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari nel 30 ottobre 2013 e ha ritenuto che il deposito della consulenza tecnica del P.M., avvenuto il 13 dicembre 2013, attestasse con funzione riepilogativa attivita’ di accertamento e valutazione svolta in precedenza. Il ricorrente contesta la correttezza di tale considerazione assumendo essere “non dimostrabile che in tale lasso di tempo il consulente tecnico non abbia effettivamente svolto anche degli accertamenti”: in realta’, a fronte del rilievo contenuto nel provvedimento e censurato per violazione di legge avrebbe dovuto dedurre in modo certo e documentato che la realta’ dei tempi di espletamento dell’incarico da parte del consulente, mediante acquisizione di dati, informazioni ed elementi oggetto del suo intervento ricostruttivo, si era svolta in un momento successivo al termine del 30 ottobre. Solo siffatta deduzione, tradottasi, ad esempio, nell’indicazione dell’epoca di prelievo del materiale documentale dalla segreteria del P.M. o dalla cancelleria del Tribunale fallimentare, ovvero di acquisizione di informazioni da istituti di credito, avrebbe consentito di confutare il fondamento fattuale e giuridico dell’opinione espressa dal collegio del riesame, che e’ corretta in punto di diritto e non smentita in punto di fatto.
2.1 Il provvedimento in verifica sul punto ha offerto corretta applicazione di consolidati principi interpretativi, secondo i quali il riferimento agli “atti di indagine” da compiersi entro il termine di cui all’articolo 405 cod. proc. pen., la cui inosservanza comporta l’inutilizzabilita’ degli atti stessi, per la sua natura eccezionale va considerato in senso restrittivo sotto un duplice profilo, uno contenutistico, l’altro temporale. Esso va riferito soltanto alle attivita’ aventi efficacia probatoria, espletate su impulso della parte pubblica e dirette ad acquisire i dati conoscitivi necessari per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale e le prove da utilizzare nel giudizio, secondo quanto precisato dall’articolo 326 cod. proc. pen. ed in ogni caso riguarda il momento del loro compimento, non gia’ quello del deposito.
Si e’, infatti, gia’ affermato nella giurisprudenza di questa Corte che, quanto al primo aspetto, viene in rilievo la funzione dell’atto, sicche’ deve compiersi entro il termine massimo stabilito per le indagini preliminari quanto assolva allo scopo per le quali le indagini sono condotte. Quanto al secondo, la sanzione dell’inutilizzabilita’ non investe gli atti che siano stati realizzati entro il termine in questione, ma il cui deposito sia avvenuto in un momento successivo alla sua scadenza (sez. 3, n. 4089 del 20/01/2012, Van Den Heule e altro, rv. 251974; sez. 2, n. 40409 del 08/10/2008 Scatena, rv. 241870; sez. 3, n. 10664 del 27/09/1995, Poli, rv. 202945) ovvero gli atti la cui esecuzione il Pubblico Ministero abbia tempestivamente delegato alla polizia giudiziaria quando l’incarico sia altrettanto tempestivamente evaso, sebbene i relativi esiti siano riportati in un documento scritto, una relazione di servizio, oppure un’informativa di reato, avente funzione riepilogativa e di piu’ agevole consultazione, acquisito dopo lo spirare del termine (vedi in motivazione Cass. sez. 2, n. 45988, del 28/11/2007, Tripodi, rv. 2385197).
Ad analoghe conclusioni si e’ giunti in riferimento all’operato del consulente tecnico del P.M., la cui attivita’ accertativa e valutativa deve compiersi entro il predetto termine, non riferibile, ne’ alla redazione dell’elaborato, contenente l’esposizione dei risultati delle operazioni compiute, ne’ al suo deposito nella segreteria dell’autorita’ che ha affidato l’incarico (Cass. sez. 2, n. 38914 del 17/10/2007,Camilli, rv. 238437).
3. Quanto al merito del provvedimento, il ricorrente lo censura unicamente per avere escluso la possibilita’ di qualificare il disposto sequestro preventivo di bene ritenuto profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quale sequestro per equivalente. La questione s’incentra sulla natura fungibile dell’oggetto materiale vincolato, una somma di denaro, reperita su conto corrente bancario, che non sarebbe stata non previamente individuata in termini specifici.
3.1 La soluzione offerta dal Tribunale riposa su rilievi in punto di fatto: pur concordando in linea di principio sull’inammissibilita’ del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente quando abbia ad oggetto proventi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’ordinanza in verifica ha osservato che quanto rinvenuto sui conti correnti riconducibili all’ (OMISSIS) ed alla moglie separata costituiva il denaro proveniente dall’indennizzo erogato dalle (OMISSIS) in favore della fallita. Invero, secondo i giudici del riesame, prima del deposito dell’indennizzo derivante dalla cessione del credito, ritenuta costituire l’artificio mediante il quale il patrimonio della societa’ (OMISSIS) era stato depauperato di quel rilevante valore, i conti in esame avevano presentato un saldo di poche decine di euro, improvvisamente incrementatosi dopo la distrazione. Hanno quindi evidenziato che il conto corrente intestato a (OMISSIS) s.r.l. era stato acceso appositamente dalla (OMISSIS), recatasi presso l’istituto bancario con soggetto indicato quale il proprio marito, con l’intento di compiere operazioni che si sarebbero svolte nei giorni successivi, ossia il deposito del denaro della societa’ fallita.
3.2 Rispetto a tali emergenze fattuali, ricostruite secondo informazioni testimoniali e documentali, il ricorso non esplica alcuna censura e non ne smentisce ne’ la fondatezza, ne’ il valore dimostrativo considerato dal Tribunale, proponendo piuttosto critiche teoriche sulla questione di diritto proposta. Trascura pero’ che, per quanto non sia stata condotta un’individuazione specifica del denaro sotto il profilo dell’annotazione dei numeri seriali delle banconote, oggetto di deposito nel conto della (OMISSIS), in ragione della strumentale costituzione di tale rapporto di conto corrente e della sua incapienza in un momento antecedente la distrazione, secondo quanto esposto nell’ordinanza impugnata, non possono esservi dubbi sull’esclusione di una possibile confusione con altro denaro gia’ ivi depositato e sulla riconducibilita’ all’operazione fraudolenta, compiuta in danno dei creditori.
3.3 Del resto, appare opportuno richiamare quanto gia’ affermato in modo puntuale e pienamente condivisibile da questa Corte a Sezioni Unite, secondo le quali, quando l’oggetto del sequestro e’ costituito da denaro di pertinenza di impresa dichiarata fallita, “E’ ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato, sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che e’ stata acquisita attraverso l’attivita’ criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca, ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare cio’che proviene dal reato e che si e’ cercato di occultare” (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, C. fall., in proc. Focarelli, rv. 228166). In termini coerenti si e’ poi sostenuto che “In tema di bancarotta fraudolenta, e’ legittimo il sequestro preventivo di conti correnti e depositi di titoli, pertinenti alle vicende di una societa’ dichiarata fallita, quando il pericolo derivante dalla libera disponibilita’ delle cose sottratte o delle risorse economiche frutto della loro alienazione, presenti i requisiti della concretezza e della attualita’, nel senso che in seguito alla consumazione del reato possano prodursi conseguenze ulteriori, connotate in termini di antigiuridicita’, in quanto consistenti nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto, in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita perseguita; e’, pertanto, legittimo il sequestro preventivo preordinato all’esigenza di fermare la circolazione del denaro e dei beni fungibili che siano acquisiti dagli indagati in condizioni di presunta antigiuridicita’, anche per consentire, nell’ambito del procedimento penale per bancarotta, la verifica definitiva della riferibilita’ delle somme sequestrate all’attivita’ di sottrazione di beni e risorse della societa’ fallita” (sez. 5, n. 8468 del 24/01/2005, Lange’ ed altri, rv. 231176).
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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