CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 5 novembre 2014, n. 45895

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico G. – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 4161/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di TRAPANI, del 17/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 17 luglio 2013 il Magistrato di Sorveglianza di Trapani rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS) e tesa ad ottenere la remissione del debito pari ad euro 164.073,00 per spese di giustizia. In motivazione si precisa che non sussiste il presupposto di legge di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 6, sotto il profilo delle disagiate condizioni economiche» e cio’ in riferimento ai contenuti della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza in data 11 marzo 2013 da cui emerge la disponibilita’ di un patrimonio immobiliare definito sufficiente a far fronte al debito erariale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), articolando un unico motivo con cui si deduce l’erronea applicazione della disciplina normativa di riferimento.
In particolare, il ricorrente evidenzia che il patrimonio immobiliare sarebbe in realta’ rappresentato dalla casa di abitazione (di cui assume essere solo comproprietario) e di un modesto immobile rurale utilizzato per l’esercizio della propria attivita’ lavorativa.
L’adempimento, nelle condizioni di fatto evidenziate, rappresenterebbe dunque un atto pregiudizievole per il mantenimento della possibilita’ di soddisfare bisogni primari del nucleo familiare, in contrasto con le linee interpretative elaborate nella presente sede di legittimita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto, per le ragioni che seguono. Va premesso che la norma regolatrice dell’istituto – del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo 6 – subordina la rimessione del debito per le spese del procedimento -nei confronti del soggetto gia’ detenuto – alla verifica di due condizioni consistenti nelle disagiate condizioni economiche e nella regolare condotta tenuta nel periodo di carcerazione.
Ora, nella interpretazione del dato normativo – in conformita’ agli insegnamenti di questa Corte – va evidenziato che il requisito delle disagiate condizioni economiche e’ da ritenersi integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza ma anche quando l’adempimento del debito – per la sua obiettiva entita’ – comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere, quindi, il recupero e il reinserimento sociale (ex multis Sez. 1 n. 13611 del 13.3.2012, rv 252292).
Risulta pertanto doverosa – in sede di decisione sull’istanza – una compiuta verifica circa la ricorrenza o meno del parametro in questione da compiersi – peraltro – con specifico riferimento temporale da collocarsi al momento di presentazione dell’istanza medesima ovvero a periodi cronologicamente prossimi (secondo quanto precisato da Sez. 1 n. 19866 del 6.5.2009, rv 243786) e la mancanza di tale accertamento conduce, a ben vedere, ad una nullita’ del provvedimento per assenza di motivazione (il che rende rilevabile il vizio in sede di legittimita’).
2. Nel caso qui in esame, dunque, va rilevato che il Magistrato di Sorveglianza territoriale ha pronunziato il diniego senza compiere una concreta verifica delle condizioni economiche dal richiedente, valorizzando per relationem dati relativi a possidenze immobiliari indicate in una nota della Guardia di Finanza senza compiere una – sia pur sommaria- stima del valore.
Non vi e’ inoltre una specifica indicazione dei redditi percepiti in tempi prossimi alla presentazione dell’istanza e cio’ – anche in riferimento alla consistenza del debito – rappresenta una ulteriore violazione dei parametri interpretativi prima indicati.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Trapani.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Trapani.

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