Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 7 agosto 2014, n. 17782

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10991-2007 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI GALATI MAMERTINO;
– intimato –
sul ricorso 14908-2007 proposto da:
COMUNE DI GALATI MAMERTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 163/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per, riunione dei procedimenti, rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 5.03.2001, il Comune di Galati Mamertino proponeva, dinanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicatti’, opposizione al decreto ingiuntivo del 15.03.2001, con cui ad istanza del geologo (OMISSIS), gli era stato intimato il pagamento della somma di lire 56.357.356 oltre agli interessi legali, a titolo di compenso per la redazione dello studio geologico-tecnico relativo alla costruzione dell’acquedotto esterno delle sorgenti (OMISSIS) nel territorio comunale. Il (OMISSIS), costituitosi, contestava il fondamento dell’opposizione, chiedendo che, in ogni caso, il Comune fosse condannato a corrispondergli l’indennizzo ex articolo 2041 c.c. per indebito arricchimento.
L’adito Tribunale, con sentenza del 23-24 maggio 2002, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando, altresi’, l’ulteriore domanda del professionista di arricchimento senza causa.
Respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, il pruno giudice rilevava che “la Delib. di conferimento dell’incarico al professionista opposto., (era) del tutto priva dell’impegno di spesa e, quindi, non vincolante per l’opponente Decreto Legislativo n. 77 del 1995, ex articolo 35, che aveva riprodotto sostanzialmente il contenuto del Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, convertito con Legge n. 144 del 1989” e che il professionista non aveva, comunque, provato il fatto posto a fondamento della pretesa ossia “di aver effettivamente e realmente compiuto lo studio geologico dei terreni, indicato nella Delib. e di averlo svolto in modo diligente”, non potendo siffatto onere probatorio ritenersi assolto, con la produzione della parcella unilateralmente redatta dal (OMISSIS) e di alcune lettere, da lui sottoscritte, in cui si dava atto dell’invio al Comune del “conto metrico estimativo ed elenco prezzi o dell’invio del progetto a terzi progettisti ( (OMISSIS) e geom. (OMISSIS))”. In ogni caso il disciplinare d’incarico limitava l’onere per competenze tecniche all’importo del finanziamento. Quanto, poi, alla subordinata domanda di arricchimento senza causa, la stessa, anche in considerazione del mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione dell’utilita’ del progetto, andava rigettata “in mancanza dei presupposti di legge”.
Con sentenza del 21.12.2005-15.02.2006 la Corte di appello di Palermo respingeva il gravame del (OMISSIS), compensando le spese processuali.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
era ammissibile la produzione in appello da parte del (OMISSIS) di documentazione indispensabile a dimostrare il suo assunto;
nel merito, era prioritario l’esame del secondo motivo d’appello, che investiva la sentenza di primo grado nel punto in cui la Delib. di conferimento dell’incarico al professionista (trattavasi della Delib. Giunta Municipale Comune Galati Mamertino 8 agosto 1990, n. 536) era stata ritenuta del tutto priva dell’impegno di spesa e, quindi, non vincolante per l’ente opponente. Si doveva osservare, in proposito, che dalla documentazione in atti risultava che oggetto della cennata Delib. era stato il “conferimento dell’incarico per studio geologico tecnico dei terreni interessati alla costruzione (dello) acquedotto esterno delle sorgenti (OMISSIS) a servizio del Comune di Galati Mamertino”. La Giunta Municipale, nella circostanza, nel dare atto che con proprio provvedimento n. 457 del 4 luglio 1990 era stato affidato all’ing. (OMISSIS) ed al geom. (OMISSIS) l’incarico di progettazione e direzione dei lavori di costruzione del suddetto acquedotto e che era necessario provvedere all’esecuzione di indagini geologiche nei terreni interessati, aveva dato mandato al (OMISSIS), geologo libero professionista in Canicatti’, di “effettuare studi ed estese indagini geologiche sui terreni oggetto dei lavori”, approvando il disciplinare gia’ sottoscritto dal Sindaco e dal professionista, che veniva allegato alla stessa Delib. “per farne parte integrante e sostanziale” e che all’articolo 12 bis prevedeva che, in caso di mancato finanziamento, nessun onere per competenze tecniche e onorari sarebbe gravato sull’Amministrazione. Veniva, quindi, stabilito di “far fronte alla spesa per tutte le competenze professionali e spese tecniche con le somme a disposizione che (sarebbero state) previste in progetto, spese da contenere in ogni caso nei limiti delle somme in esso previste, in base alla valutazione presuntiva prescritta dalla Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21, articolo 7”. A proposito del finanziamento dell’opera pubblica in questione, il cui progetto aveva richiesto diversi aggiornamenti per effetto delle leggi successivamente emanate, risultava, poi, che per detto finanziamento veniva in data 28 marzo 1996 inoltrata dal Comune di Galati Mamertino istanza all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici. Analoga istanza era stata trasmessa in data 29 agosto 1997 al Ministero dei Lavori Pubblici, che aveva inserito l’opera in oggetto nel programma di finanziamento Q.C.S. 94/99 con decreto n. 85 del 2 ottobre 1987, successivamente revocato con decreto del 17 giugno 1998 con contestuale richiesta di restituzione dell’anticipazione concessa, pari a lire 52.417.500. Ulteriori richieste di finanziamento vennero inviate il 7 novembre 2002 e il |21 agosto 2003 al Commissario Straordinario per l’emergenza idrica e da ultimo il 31 marzo 2004. Risultando, quindi, che il contratto d’opera professionale de quo era condizionato all’erogazione del finanziamento da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, ad esso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non era applicabile il Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23 (convertito nella Legge n. 144), che imponeva il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, ed era, conseguentemente, estranea alla fattispecie tutta la problematica della responsabilita’ per i cd. debiti fuori bilancio. Aveva errato, pertanto, il Tribunale a ritenere che la Delib. G.M. 8 agosto 1990, n. 536 non fosse vincolante per l’Amministrazione perche’ del tutto priva dell’impegno di spesa, trattandosi nel caso in esame di contratto (quello concluso dal Comune di Galati Mamertino e dal geologo (OMISSIS)) la cui efficacia era subordinata all’erogazione effettiva del finanziamento pubblico;
peraltro (seppure per ragioni diverse) la prima decisione doveva essere confermata, giacche’ era pacifico che non si era ancora avverata la condizione d’insorgenza del credito del professionista, ossia la concessione del finanziamento, considerando pure che nel tempo la condotta del Comune non risultava essere stata contraria a buona fede, essendosi l’ente costantemente attivato per conseguire il finanziamento dell’opera;
restava assorbita ogni questione, oggetto del primo motivo di gravame, relativa all’adempimento o meno del (OMISSIS) alle obbligazioni dallo stesso assunte con il disciplinare d’incarico;
non era fondato il terzo subordinato motivo dell’appello del (OMISSIS) e relativo alla sua ulteriore domanda di arricchimento senza causa, poiche’, come dedotto dal Comune di Galati Mamertino nella comparsa di risposta, si trattava d’inammissibile domanda nuova e diversa da quella che il professionista aveva fatto valere con l’ingiunzione, ed in ogni caso, non esperibile data la sua natura residuale ed il fatto che invece nella specie poteva essere esercitata l’azione fondata su un titolo contrattuale.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e notificato il 31.03-6.04.2007 al Comune di Galati Mamertino, che il 14.05.2007 ha resistito con controricorso nonche’ proposto ricorso incidentale fondato su un motivo e che successivamente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso il (OMISSIS) denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost. e dell’articolo 2230 c.c. e articolo 2233 c.c., comma 2 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Si duole che i giudici d’appello abbiano affermato la validita’ della clausola di cui all’articolo 12 bis del disciplinare di incarico al Dott. (OMISSIS), clausola che prevedeva che in caso di mancato finanziamento dell’opera, nessun onere per competenze tecniche ed onorari sarebbe gravato sull’amministrazione comunale.
Sostiene che una clausola di tale tenore e’ da ritenere nulla per contrarieta’ al principio generale che annovera tra gli elementi essenziali del contratto d’opera professionale l’onerosita’ e perche’ si pone in contrasto non solo con l’articolo 2230 c.c. che stabilisce la causa di norma onerosa della prestazione professionale ma anche con l’articolo 2233, comma 2 del medesimo codice che stabilisce in modo tassativo la spettanza in ogni caso, al professionista di un compenso in misura adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione.
Pur non essendone ratione temporis onerato formula il seguente quesito: “La clausola contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive tra un Ente pubblico ed un professionista e’ nulla quando subordini il pagamento delle spettanze al professionista ad un evento futuro ed incerto, quale e’ il conseguimento del finanziamento pubblico dell’opera realizzata?”.
Il motivo non e’ fondato alla luce dei condivisi principi di diritto affermati da questa Corte di legittimita’ (cfr, tra le numerose altre, cass. SU n. 18450 del 2005; 21251 del 2007; n. 30590 del 2011; n. 17465 del 2013) secondo cui la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un professionista al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa e’ condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera e’ valida in quanto anche non si pone in contrasto col principio di inderogabilita’ dei minimi tariffari ed in quanto tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, non viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale.
2. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1341 e articolo 1342, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il ricorrente sostiene la nullita’ della clausola in questione, che condiziona il pagamento del suo compenso alla concessione del finanziamento pubblico per la realizzazione dell’opera, se contenuta in un disciplinare d’incarico predisposto unilateralmente dall’Ente Pubblico e se non sottoscritta specificatamente dal professionista. Il motivo e’ inammissibile per novita’ della dedotta questione oltre che per genericita’ e difetto di autosufficienza in ordine alla forma della convenzione intercorsa tra le parti ed al contenuto della clausola di cui si discute, che peraltro in via generale non assume i connotati della vessatorieta’ (in tema cfr cass. n. 1833 del 2003; n. 19000 del 2004; n. 11757 del 2006).
3. “Contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia prospettato dalla parte”.
Si duole che, dopo avere affermato la validita’ della clausola di cui all’articolo 12 bis del disciplinare e dopo aver ammesso che con Decreto Ministeriale n. 85 del 1997 era stata concessa ed erogata al Comune di Galati Mamertino l’anticipazione sul finanziamento richiesto, pari ad euro 26.855,76 (e cio’ al fine di procedere con la massima urgenza all’aggiornamento del progetto ed all’esecuzione delle indagini geognostiche relative), i giudici d’appello gli abbiano negato il compenso, motivando tale statuizione con la circostanza che il progetto elaborato non era stato ammesso a finanziamento definitivo. Il (OMISSIS) sostiene che alla luce della incontroversa circostanza relativa all’avvenuta erogazione di una franche del finanziamento, sia pure non in via definitiva, doveva riconoscersi il suo diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, nei limiti e proporzionalmente alle somme materialmente erogate, mentre invece gli e’ stato negato anche il compenso in misura ridotta e proporzionale alla somma finanziata, senza una motivazione al riguardo.
Il motivo non ha pregio, essendo l’avversata conclusione sostenuta da puntuali e logiche argomentazioni, involgenti sia la subordinazione del pagamento a finanziamento pubblico effettivo e non anche ad anticipazioni di cui nel caso risultava pure essere stata chiesta la restituzione, e sia la revoca, sopravvenuta nel 1998, della gia’ intervenuta inclusione nel programma di finanziamento dal Ministero dei LLPP dell’opera progettata ed alla quale si riferiva anche l’incarico conferito al (OMISSIS).
4. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell’articolo 1358 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Pur ammettendo in ipotesi la validita’ della clausola di cui all’articolo 12 bis del disciplinare, che subordinava il pagamento della prestazione eseguita all’ottenimento da parte del Comune del finanziamento, il ricorrente sostiene che in ogni caso la Corte distrettuale aveva erroneamente affermato che il comportamento del Comune di Galati Mamertino non aveva violato il principio di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell’articolo 1358 c.c.. Deduce che il Comune non era stato ammesso a finanziamento definitivo e non aveva ottenuto l’intero finanziamento in quanto “non era stata acquisita la concessione all’uso dell’acqua, ne’ l’autorizzazione Testo Unico n. 1775 del 1933, ex articolo 13 (come si evinceva dalla attestazione del Comune datata 12/04/2001 n. 847 U.T. prodotta agli atti da entrambe le parti) e che il fatto che l’ente non si fosse dotato delle necessarie autorizzazioni e concessioni, era indice di un suo comportamento poco diligente e non corretto in sede di esecuzione del contratto ed in pendenza della condizione di cui all’articolo 2 bis del disciplinare, che in altre parole il Comune avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per ottenere le necessarie certificazioni occorrenti al fine di accedere al finanziamento definitivo e che l’estrema superficialita’ con cui il Comune aveva svolto l’iter burocratico necessario ad ottenere il finanziamento non era conforme ai principi di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c. e dell’articolo 1358 c.c..
Il motivo e’ inammissibile per novita’ dei formulati addebiti e comunque per difetto di autosufficienza in ordine alle modalita’ anche temporali di relativa deduzione, rilevanza e prova eventualmente dedotti nei pregressi gradi di merito.
5. “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Il (OMISSIS) si duole che i giudici d’appello, pur avendo correttamente ritenuto ammissibile la documentazione da lui prodotta, definendola “indispensabile” ai fini della decisione, abbiano omesso di pronunciarsi sulla circostanza relativa all’espletamento da parte sua dell’incarico, ritenendo il motivo ad essa inerente assorbito da altre censure. Il motivo e’ inammissibile non essendo la dedotta censura diretta contro la sentenza di appello, ma involgendo questione sulla quale la Corte distrettuale non si e’ pronunciata ritenendola (logicamente e condivisibilmente) assorbita dalla ritenuta1 non esigibilita’ del credito pecuniario di fonte contrattuale quand’anche la prestazione professionale oggetto dell’incarico fosse stata dal (OMISSIS) adempiuta.
6. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il ricorrente sostiene che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e’ ammissibile la proposizione da parte dell’opposto della domanda riconvenzionale fondata su un titolo non dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione e che pertanto erroneamente la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la sua domanda riconvenzionale di indebito arricchimento ex articolo 2041 c.c., formulata in via subordinata nei confronti del Comune di Galati Mamertino.
Il motivo e’ inammissibile, giacche’ con esso non si censura anche l’autonoma ed esaustiva ratio decidendi per la quale l’azione generale di arricchimento di cui all’articolo 2041 c.c. non era esperibile, in quanto non dotabile del requisito della sussidiarieta’.
Col ricorso incidentale il Comune deduce “Violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, articolo 284, (applicabile ratione temporis) e degli articoli 1418 e ss. cod. civ., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d’ufficio. “, in relazione alla mancata declaratoria di nullita’ “della presunta obbligazione assunta dal Comune di Galati Mamertino in assenza di copertura finanziaria”.
Il motivo e’ inammissibile per difetto d’interesse, in ragione del rigetto del ricorso principale.
Conclusivamente si deve respingere il ricorso principale e dichiarare inammissibile l’incidentale, con condanna del (OMISSIS), soccombente, al pagamento in favore del Comune di Galati Mamertino delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna il (OMISSIS) al pagamento, in favore del Comune di Galati Mamertino, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000,00 per compenso ed in euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

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