Suprema Corte di Cassazione

Sezione I

Sentenza del 11 luglio 2012, n. 11648

 

 

Svolgimento del processo

 

1 – Con ricorso depositato in data 26 marzo 2009 M.T. chiedeva la revisione delle condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Lecce con la quale, essendosi già pronunciato il divorzio fra detto ricorrente e O.A. , era stato posto a carico del primo un contributo, pari, complessivamente, ad Euro 750,00, per il mantenimento dei figli L. , I. e D.
Assumeva il M. che con un atto di transazione del 3 aprile 2006 aveva trasferito dei beni immobili all’O. , compresa la tenuta (…), nella quale era possibile continuare l’attività di fioricultura già svolta dal ricorrente, così consentendo ai figli di svolgere attività lavorativa. Questi ultimi, per altro, avevano già conseguito l’autonomia economica, in quanto L. e I. , entrambi coniugati, avevano costituito dei nuclei familiari, mentre D. aveva svolto varie attività presso diversi datori di lavoro.
1.1 – Si costituiva l’O. , chiedendo che la domanda di revisione fosse rigettata limitatamente al mantenimento del figlio D. , nato il (…) .
1.2 – Il Tribunale, disposto l’intervento in giudizio dei tre figli, con provvedimento del 28 gennaio 2010 disponeva la revoca dell’obbligo di mantenimento già posto a carico del M. , in riferimento a tutti e tre i figli, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di revisione.
1.3 – La Corte di appello di Lecce, pronunciando sul reclamo proposto dal M. , confermava detto provvedimento, in quanto, pur prescindendo dal contenuto della transazione, non sottoscritta dai figli, era emerso che anche D. (essendo pacifico il conseguimento dell’autosufficienza da parte degli altri due figli) avesse prestato attività lavorativa nell’anno 2007.
Ciò nondimeno la decorrenza della revisione non poteva individuarsi in un momento anteriore alla proposizione della relativa domanda.
1.4 – Per la cassazione di tale provvedimento il M. popone ricorso, affidato ad un motivo.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

2 – Con unico e articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., 5 e 9 della l. n. 898 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c..
2.1 – Si sostiene, con un primo profilo di censura, che, pur avendo proposto la domanda di revisione delle condizioni del divorzio soltanto nel marzo dell’anno 2009, il M. avrebbe fatto affidamento sulla circostanza che da parte di tutti i figli, anche per facta concludentia, vi fosse stata rinunzia al mantenimento già disposto in loro favore, se non altro perché, con la scrittura privata in data 3 aprile 2006, aveva offerto ai figli la possibilità di sfruttare economicamente il vivaio trasferito alla madre, dovendo far premio, in ogni caso, sul principio della certezza del giudicato – su cui si fonda la decorrenza della modifica o della revoca delle condizioni a far tempo dalla domanda proposta in sede giudiziaria – “il fatto che il figlio D.M. avesse conseguito un’adeguata potenzialità economica, idonea a far venir meno l’obbligo al mantenimento, senza la necessità di un’espressa pronuncia giurisdizionale, essendo ciò acquisito nell’ordine naturale delle cose”.
2.2 – Per altro verso si afferma che la Corte avrebbe pronunciato anche in ordine alla decorrenza della revisione delle condizioni relativamente ai figli I. e L. , da tempo sposati, senza considerare che gli stessi – come del resto, il fratello D. – avevano in realtà sottoscritto un documento integrativo della transazione del 3 aprile 2006, rinunciando ai propri diritti alimentari e patrimoniali.
3 – Il primo profilo di censura è infondato. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., 10 dicembre 2008, n. 28987, in motivaz.; Cass., 17 luglio 2008, n. 19722; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22941; Cass., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass., 16 giugno 2000, n. 8235).
4 – Le ulteriori deduzioni del ricorrente presentano evidenti aspetti di inammissibilità. Benvero, ogni rilievo concernente il mantenimento dei figli I. e L. impinge contro l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, e non adeguatamente censurata, secondo cui sul punto si sarebbe formato il giudicato interno: “correttamente il primo giudice ha revocato l’assegno di mantenimento oltre che in favore degli altri figli (ma sul punto non v’è doglianza) anche in favore del figlio D.M. a decorrere dal 26/3/2009, data di proposizione della domanda”.
Quanto alla omessa considerazione, da parte della corte territoriale, della sottoscrizione della scrittura privata in data 3 aprile 2006 anche da parte dei figli, compreso D. , deve constatarsi che la circostanza non è decisiva, in quanto, a prescindere dal rilievo che non è dato di comprendere come il trasferimento (in effetti alla sola O. ) di un vivaio, che, come si legge nel ricorso (pag. 7) “dopo l’estirpazione di tutte le piante, trovasi in stato di abbandono”, possa costituire una concreta ed immediata fonte di attività lavorativa adeguatamente remunerativa, la precisazione contenuta nello stesso atto integrativo sottoscritto dei figli, riportata nel ricorso ed avente il seguente tenore-, “la rinuncia ai diritti alimentari e patrimoniali, eventualmente insoddisfatti, riguarda esclusivamente quanto maturato a loro favore, a titolo di mantenimento giusto i provvedimenti del Tribunale di Lecce”, rende la deduzione assolutamente irrilevante, anche, per quanto qui interessa, nei riguardi dell’altro figlio D.
Ed invero, premesso che la rinuncia contenuta nella “transazione” opererebbe, ove valida ed efficace, con esclusivo riferimento al periodo anteriore alla sua sottoscrizione (né potrebbe ritenersi diversamente, stante la giuridica impossibilità, per il figlio, di rinunciare preventivamente, per altro al di fuori di una procedura di revisione, al diritto, di natura indisponibile, avente ad oggetto il proprio mantenimento: Cass., 18 febbraio 1999, n. 1353), deve rimarcarsi che l’ubi consistam del presente giudizio, secondo la prospettazione del ricorrente, è da individuarsi proprio nella decorrenza degli effetti della revisione delle condizioni del divorzio non dalla data della relativa domanda, ma da quella, anteriore, corrispondente alla sottoscrizione della più volte richiamata “transazione”. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 11.07.2012

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