Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 2 febbraio 2016, n. 1964

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13265-2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) E’ STATA DISPOSTA D’UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: (OMISSIS), (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 484/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’inammissibilita’ /rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ex articolo 244 codice civile, l’azione di disconoscimento di paternita’ proposta, con citazione del 2 agosto 2006, da (OMISSIS) nei confronti del figlio (OMISSIS) nato l’8 marzo 1996 durante il matrimonio con (OMISSIS), contratto il (OMISSIS), e i cui effetti civili sono stati dichiarati cessati con sentenza del 21 aprile 2004.

La Corte di appello ha confermato la decisione ritenendo che il giudice di primo grado si e’ attenuto al principio affermato pacificamente dalla giurisprudenza per cui il termine annuale di decadenza decorre dalla conoscenza della relazione adulterina idonea al concepimento, conoscenza da ritenersi avvenuta, sin dal 1998, sulla base di una corretta valutazione delle prove compiuta dal Tribunale. La Corte di appello ha anche ritenuto infondato il riferimento dell’appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 266/2006 che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 235 codice civile, comma 1, n. 3, nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternita’, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie. Ha rilevato la Corte distrettuale che la Corte Costituzionale, ha preso in considerazione il caso, del tutto diverso da quello di specie, in cui un soggetto apprende della incompatibilita’ genetica con il figlio senza essere preventivamente a conoscenza del rapporto adulterino.

2.- Contro la sentenza di appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS) mentre non ha svolto difese il curatore speciale del minore.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3.- Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’articolo 244 codice civile; b) contraddittorieta’ della motivazione nella collocazione temporale della piena conoscenza dell’adulterio; c) contraddittorieta’ della motivazione laddove ha desunto da una frase contenuta nel memoriale, redatto da (OMISSIS) e venuto a conoscenza del (OMISSIS) sin dal 1998, (frase relativa alla “necessita’ di dare una casa all’esserino in grembo”) la consapevolezza che il nascituro era figlio di altri; d) insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione laddove ha ritenuto che, sempre dalla lettura di tale memoriale, il ricorrente abbia acquisito la piena consapevolezza sia dell’esistenza di un rapporto intimo della (OMISSIS) con un altro uomo sia della collocazione temporale di detto rapporto intimo in relazione al concepimento; e) illegittimita’ della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio di merito.

4.- La Corte territoriale ha – tra l’altro – evidenziato che l’odierno ricorrente “ha fondato il giudizio di primo grado sulla circostanza di aver appreso della relazione adulterina della moglie in periodo compatibile con il concepimento del figlio proprio dalla “scoperta” del documento word (definito memoriale)”.

Con accertamento in fatto – non censurabile in sede di legittimita’ – i giudici del merito hanno individuato nell’anno 1998 e non in quello del 2006, come affermato dall’attore, l’epoca della “scoperta” del memoriale, ritenuto dallo stesso attore decisivo per la conoscenza dell’adulterio compatibile con la nascita del figlio. L’accertamento della verificatasi decadenza, dunque, e’ discesa pianamente dalla stessa prospettazione della domanda, una volta retrodatata l’epoca di “scoperta” alla luce delle prove testimoniali assunte, di cui non e’ consentita, in sede di legittimita’, una nuova e diversa lettura (anche del “memoriale”), come pretenderebbe il ricorrente.

Le censure formulate da quest’ultimo non tengono conto alcuno di quanto ora evidenziato. Dunque sono aspecifiche e come tali inammissibili.

Anche l’ultimo motivo, di per se’ inammissibile per mancanza della deduzione di una violazione di legge nella statuizione sulle spese del giudizio di merito, e’ altresi’ inammissibile per mancanza di interesse, essendo stata disposta la compensazione delle spese nonostante la soccombenza dell’attore nel doppio grado di giudizio.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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