www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 29221  del 9 luglio 2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 18.09.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l’istanza avanzata dal senegalese D. M. volta ad ottenere, in relazione alla pena di cui a sentenza 15.07.2010 del Tribunale della stessa sede, le misure alternative dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Rilevava invero detto giudice come il condannato si fosse reso irreperibile, il che da un lato dimostrava un suo orientamento non collaborativo, dall’altro impediva di accertare i presupposti per la concedibilità delle misure richieste.
2. Con successivo provvedimento in data 20.09.2012 lo stesso Tribunale, accogliendo la richiesta difensiva, sospendeva l’esecutività della propria precedente ordinanza.
3. Avverso l’anzidetta ordinanza 18.09.2012 proponeva ricorso per cassazione il che motivava l’impugnazione deducendo violazione della legge processuale, assumendo che l’udienza in data 18.09.2012, nella quale era stato pronunciato il provvedimento, si era svolta ignorando la pur comunicata partecipazione del difensore all’astensione dalle udienze, proclamata dalla categoria professionale, così violando i diritti difensivi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.-
2. Ed invero deve rilevare questa Corte, in ordine all’unico motivo proposto, come la consolidata ed univoca giurisprudenza dl legittimità abbia affermato che il pur legittimo impedimento del difensore non possa avere rilievo nei procedimenti camerali celebrati ex art. 127 Cod. proc. pen. (salva l’udienza preliminare, ex art. 420 ter Cod. proc. pen., in forza della L. 479/99)- In tal senso, ex pluribus, cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 5722 in data 20.12.2012, Rv. 254807, Morano: “Il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”; (nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell’udienza fissata dinanzi al tribunale di sorveglianza per adesione del difensore all’astensione collettiva non imponga il rinvio ad altra udienza); cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1°, n. 32955 in data 13.012002, Rv. 222236; ecc.).-
Non si è verificata, dunque, alcuna nullità.-
3. In definitiva, l’unico motivo di ricorso, infondato, deve essere respinto.- Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.-

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *