cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA 2 marzo 2015, n. 4161

Svolgimento del processo

Con ricorso a questa Corte l’”Ambiente” s.r.l. esponeva:
che aveva ricevuto in appalto dalla “Confraternita di S. Maria di Loreto”, giusta contratto siglato in data 29.5.1996, la sistemazione della pavimentazione del settore omissis) ;
che, eseguiti i lavori, la committente aveva denunciato la presenza di infiltrazioni d’acqua lungo il camminamento superiore del comparto oggetto delle opere di sistemazione;
che essa ricorrente immediatamente aveva reso edotto l’ente appaltante che l’inconveniente manifestatosi non era da ascrivere a difettosa esecuzione delle opere, ma alla errata progettazione e realizzazione del camminamento, sicché inutile sarebbe stato un secondo intervento;
che, nondimeno, la confraternita le aveva imposto l’esecuzione ex novo delle opere previste in contratto, talché aveva atteso nuovamente all’effettuazione dei lavori in ossequio alle indicazioni del direttore dei lavori, agendo in veste di nudus minister;
che anche a seguito del secondo intervento, pur eseguito in conformità alle regole dell’arte, si erano manifestati gli inconvenienti dapprima lamentati, che, in aderenza alla clausola compromissoria di cui agli artt. 25 e 26 del capitolato d’appalto, la confraternita aveva dato corso al giudizio arbitrale, prefigurando l’inesatto adempimento di essa appaltatrice;
che, costituitosi, il collegio arbitrale, all’esito dell’attività istruttoria, aveva – tra l’altro – dichiarato responsabili per il mancato conseguimento del risultato pattuito con il contratto d’appalto ambedue le parti contraenti; aveva condannato essa ricorrente a pagare alla confraternita la somma di L. 4.994.860, oltre i.v.a., pari al 50% della spese indicate dal c.t.u., per la riparazione dei danni da infiltrazione nonché la somma di L. 1.260.000 di cui alle fatture n. 38/a e n. 12 del 15.8.1998 dalla confraternita corrisposte per la riparazione necessitata dalle infiltrazioni di umidità; aveva rigettato la pretesa risarcitoria azionata dalla confraternita; aveva condannato la confraternita a corrisponderle il residuo corrispettivo d’appalto; aveva compensato fino a concorrenza del minore degli importi le rispettive ragioni di credito; aveva condannato le parti a pagare le spese arbitrali nella misura di 14 ciascuna.
Esponeva, inoltre, che con atto notificato in data 18.11.1999 la “Confraternita di S. Maria di Loreto” l’aveva citata a comparire innanzi alla corte d’appello de L’Aquila, così impugnando il lodo arbitrale in data 22.7.1999;
che aveva chiesto in via principale – in sede rescindente – dichiararsi la nullità ex art. 829, nn. 1,4,6 e 7, c.p.c. del lodo per i motivi meglio enunciati nell’atto di citazione; che aveva chiesto in via subordinata – in sede rescissoria — rigettarsi ogni avversa domanda e dichiararsi “Ambiente” s.r.l. inadempiente agli obblighi assunti con il contratto d’appalto e, dunque, unica responsabile dei danni lamentati, conseguentemente condannandola ad eliminarli a propria cura e spese ovvero, in alternativa, previa riduzione del prezzo nella misura di giustizia, a restituire le somme percepite e necessarie per l’esecuzione delle opere, altresì condannandola al risarcimento degli ulteriori danni scaturiti dall’inadempimento ed al pagamento delle spese tutte del giudizio arbitrale; il tutto con il favore delle spese di lite; che, costituitasi, essa ricorrente aveva invocato il rigetto dell’avversa domanda;.
Esponeva, ancora, che con sentenza non definitiva n. 768/2004 la corte d’appello de L’Aquila aveva dichiarato la nullità del lodo e con separata ordinanza aveva disposto nuova c.t.u.;
che, all’esito, con sentenza definitiva n. 291/2008 la corte aquilana l’aveva dichiarata inadempiente agli obblighi assunti con il contratto d’appalto e, per l’effetto, l’aveva condannata ad eliminare a propria cura e spese le infiltrazioni d’acqua ed i conseguenti inconvenienti verificatisi nel pavimento del camminamento superiore del reparto “Cristo Risorto” del cimitero di Sulmona conformemente alle indicazioni di cui alla relazione del c.t.u. ovvero, in alternativa, a restituire alla confraternita la somma di Euro 50.000,00, con rivalutazione ed interessi;
che con la medesima statuizione la corte distrettuale aveva condannato la confraternita a pagarle l’importo di Euro 4.857,52, oltre interessi, aveva compensato fino a concorrenza di 1/3 le spese di lite, l’aveva condannata a rimborsare a controparte i rimanenti 2/3, aveva posto a suo carico le spese di c.t.u..
Esponeva, ulteriormente, che la corte distrettuale aveva tra l’altro affermato che “sulla base delle – corrette e condivisibili – conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nella relazione depositata in data 5-7-2005 (…) deve ritenersi accertato che il ripetersi, successivamente all’effettuazione dei lavori appaltati, del fenomeno delle infiltrazioni d’acqua (…) deve essere ascritto, più che ad una non corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice, a un errore progettuale” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 6); che “ciò, in quanto non è stato previsto (…) l’intervento, assolutamente necessario (…) della realizzazione di giunti di dilatazione, da eseguirsi sulla struttura della costruzione precedentemente all’applicazione (…) delle speciali soluzioni impermeabilizzanti” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 6); che, tuttavia, “la circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada al rango di nudus minister, sicché egli è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto, ma anche a controllare con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l’errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere l’opera tecnicamente valida ed idonea a soddisfare le esigenze dell’appaltante” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 8); che, su tale scorta, “la società Ambiente (…), esperta e specializzata nei lavori di edilizia, ed inoltre messa in grado di verificare lo stato di fatto dei luoghi, ben avrebbe potuto e dovuto avvedersi della sostanziale inutilità degli interventi concordati con la committente (…) ed avvertirla dell’indispensabilità della preventiva realizzazione di opere strutturali” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 11); che ciò “non risulta che l’appaltatrice abbia fatto né al momento della stipula del contratto né successivamente” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 12); che “non può essere considerata circostanza decisiva o influente al riguardo la segnalazione della necessità dell’intervento sui giunti contenuta nella missiva 4-2-1997, inviata dalla società appaltatrice alla Confraternita allorché – non soltanto – le opere appaltate erano state terminate e consegnate, ma – per di più – erano state eseguite riparazioni sul lavoro già compiuto (per la persistenza dei fenomeni di infiltrazione)” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 12).
Avverso la sentenza definitiva n. 291/2008 ha proposto ricorso “Ambiente” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.
La “Confraternita di S. Maria di Loreto” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del grado di legittimità.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c..
Adduce che a giudizio della corte di merito essa ricorrente si è resa inadempiente “per non essersi immediatamente avveduta che la mancanza dei giunti tecnici non avrebbe consentito l’impermeabilizzazione del camminamento” (così ricorso, pag. 6); che “l’asserito inadempimento non afferisce quindi all’esecuzione dell’opus, ma andrebbe ravvisato in un difetto di diligenza occorso nella fase antecedente l’inizio dei lavori” (così ricorso, pag. 6); che d’altro canto “il C.T.U. (…) ha indicato nella perizia le opere e le somme occorrenti per la sistemazione definitiva del camminamento specificando che, qualora non vengano eliminati i difetti strutturali, i lavori appaltati alla ricorrente, pur se eseguiti a regola d’arte, non consentono comunque di raggiungere il risultato voluto” (così ricorso, pag. 7); che, pur ad ammettere “che abbia omesso di esaminare lo stato dei luoghi con la dovuta diligenza, in nessun caso (…) poteva essere condannata a rimuovere a sua cura e spese i difetti di costruzione del camminamento (…) e ciò perché (…) non è certamente tenuta a prestare la garanzia per i vizi e le difformità di un’opera costruita da altri” (così ricorso, pag. 7); che, al contempo, essa ricorrente “non poteva essere condannata a corrispondere in favore dell’appellante, in via alternativa, l’importo di Euro 50.000,00 a titolo di riduzione del prezzo d’appalto, occorrente per l’applicazione dei giunti di dilatazione e per l’esecuzione degli altri interventi strutturali” (così ricorso, pag. 7); che “la Corte non si è (…) avveduta che il costo dell’appalto ammontava solo a 42.000.000 di vecchie lire” (così ricorso, pag. 7), che “l’oggetto dell’appalto fosse circoscritto all’applicazione della guaina di impermeabilizzazione” (così ricorso, pag. 7).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di extrapetizione, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
Adduce che “la domanda avanzata dall’appaltante aveva ad oggetto la condanna all’eliminazione, a cura e spese dell’appaltatrice, dei difetti inerenti l’impermeabilizzazione, ovvero, in alternativa, la proporzionale riduzione del prezzo, e non l’eliminazione dei vizi (occulti) presenti ab initio nel camminamento” (così ricorso, pag. 8); che, viceversa, “la Corte d’Appello (…) ha aderito acriticamente alle conclusioni del C.T.U. (…), attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato” (così ricorso, pag. 9); che “violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste (…) anche sotto altro profilo” (così ricorso principale, pag. 9); che, diversamente da quanto statuito dalla corte di merito, che “ha condannato l’appaltatrice a rimuovere i vizi a sue spese e, alternativamente, alla restituzione delle somme, (…) la committente (…) non ha chiesto la condanna alternativamente all’una e all’altra prestazione, ma (…) in via alternativa all’una o all’altra” (così ricorso principale, pag. 10).
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c..
Adduce che oggetto del contratto era esclusivamente l’impermeabilizzazione del camminamento; che “pertanto, l’accurato esame della struttura fu limitato alla sua superficie esterna, non essendo onere dell’appaltatrice (…) procedere allo smontaggio del camminamento” (così ricorso, pag. 10); che, verificatesi delle infiltrazioni successivamente alla perfetta esecuzione dell’opera, il proprio direttore tecnico aveva comunicato al priore ed al direttore dei lavori che “nessun intervento avrebbe potuto garantire il risultato voluto, a causa delle carenze della struttura portante e della mancanza dei giunti di dilatazione” (così ricorso, pag. 11); che “ciò nonostante la committente impose (…) di eseguire nuovamente le opere (…) quindi (…), ignorando consapevolmente i rilievi e le riserve mosse dall’impresa (…), si è assunta l’esclusiva responsabilità dell’esatta esecuzione dell’opera” (così ricorso principale, pag. 11); che, dunque, essa appaltatrice aveva operato in veste di nudus minister della committente e conseguentemente andava esente da ogni responsabilità; che, inoltre, il direttore dei lavori era perfettamente a conoscenza della mancanza dei giunti di dilatazione, siccome egli stesso ha riferito in qualità di testimone, e ciò nonostante, in violazione degli obblighi su di lui incombenti, “non ha informato l’appaltatrice delle carenze strutturali del camminamento; non ha verificato (…) se l’intervento che egli avrebbe dovuto dirigere avrebbe garantito il raggiungimento del risultato voluto dal committente; (…) nonostante fosse stato reso edotto, dopo il primo intervento di impermeabilizzazione, dell’inutilità del lavoro a causa dei difetti strutturali, ha preteso una nuova ed identica esecuzione dell’appalto” (così ricorso, pag. 12).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizio di omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Adduce che la corte territoriale ha precisato espressamente che “l’appalto era limitato all’impermeabilizzazione del camminamento, con esclusione di interventi strutturali” (così ricorso, pag. 13); che, inoltre, ha osservato che “a causa della mancanza, non imputabile all’odierna ricorrente dei giunti di dilatazione tra solaio e pavimento, i prodotti utilizzati non potevano sortire l’effetto auspicato” (così il ricorso, pag. 12); che, “ciò nonostante (…) nel dispositivo l’appaltatrice viene immotivatamente condannata ad inserire i giunti tecnici nel camminamento a proprie spese ovvero, in alternativa, a corrispondere alla committente la somma occorrente per eseguire i lavori conformemente alle indicazioni del C.T.U.” (così ricorso, pagg. 13-14).
Immeritevole di seguito è il terzo motivo di ricorso, afferente all’an dell’affermata – dal giudice a quo – responsabilità, la cui disamina, quindi, sul piano logico – giuridico, è assolutamente prioritaria.
Al riguardo va opportunamente reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. Cass. 21.5.2012, n. 8016).
Su tale scorta il motivo di impugnazione de quo agitur si risolve evidentemente in una censura del giudizio di fatto operato dalla corte di merito (l'”Ambiente”, tra l’altro, deduce: “la ricorrente (…) ha dovuto sottostare alla continua ingerenza del Direttore dei Lavori”: così ricorso, pag. 11), sicché si specifica e si qualifica essenzialmente – se non esclusivamente – in relazione alla previsione del n. 5) del 1 co. dell’art. 360 c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
In tal guisa si osserva che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Nei termini enunciati si reputa che la corte distrettuale ha senz’auto ancorato il suo dictum a motivazione ampia, articolata, congrua e coerente.
È sufficiente all’uopo il riscontro dei passaggi motivazionali di cui alle pagine 11 e 12 della impugnata sentenza (“orbene, considerate le fin qui evidenziate circostanze di fatto (…)”), passaggi motivazionali espressamente formulati nel quadro e sulla premessa degli insegnamenti di questa Corte di legittimità in tema di “nudus minister”.
Fondato e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, è il primo motivo di ricorso.
È innegabile che i rimedi prefigurati all’art. 1668, 1 co., c.c. hanno natura, valenza di strumenti di riparazione (cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui l’azione di riduzione del prezzo dell’appalto, prevista dall’art. 1668, 1 co., c.c., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni prevista dalla medesima norma, è anch’essa un rimedio che tende a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale; pertanto, la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è perciò rivalutabile in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta).
Del resto questa Corte spiega che, qualora l’inadempimento dell’appaltatore si concretizzi in vizi o difformità dell’opera, i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale dell’art. 1668 c.c. (prevalente sulle regole generali dell’art. 1453 c.c.), ai sensi del quale, se il committente medesimo opti per la eliminazione di detti vizi a cura e spese dell’appaltatore, anziché per la riduzione del prezzo, l’azione risarcitoria resta utilizzabile solo in via integrativa, per il pregiudizio che non sia eliminabile attraverso tale nuovo intervento dell’appaltatore (cfr. in tal senso Cass. 27.2.1988, n. 2073).
In questi termini pur ì rimedi speciali di cui all’art. 1668 c.c. devono soggiacere alle regole cardini in tema di risarcimento del danno espresse dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità.
Ovvero dall’insegnamento a tenore del quale il risarcimento del danno per inadempienza contrattuale deve ristabilire l’equilibrio economico turbato, mettendo il creditore nella stessa situazione economica nella quale si sarebbe trovato se il fatto illecito (inadempienza) non si fosse verificato, e, quindi, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere equivalente all’effettivo valore dell’utilità perduta (cfr. Cass. 15.4.1980, n. 2458).
Ovvero dall’insegnamento a tenore del quale in tema di risarcimento del danno, la compensazione del pregiudizio arrecato e la restaurazione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno (cfr. Cass. 6.12.1995, n. 12578, ove, sulla scorta dell’affermato principio, si puntualizza che, nel caso in cui il committente, in seguito all’inadempimento del contratto d’appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall’appaltatore, con il compimento di un’opera di maggior pregio, in virtù dell’impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell’originario contratto d’appalto, il risarcimento del danno per l’inadempimento non s’estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti).
Ovvero dall’insegnamento a tenore del quale in tema di appalto il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatoli, deve essere raccordato con la particolare natura dell’opus commissionato; ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso (cfr. Cass. 6.11.2012, n. 19103; cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4839, secondo cui, tra l’altro, neppure è possibile pretendere sotto il profilo del risarcimento (quando non sussistano danni ulteriori, cagionati dall’opera difettosa) una riduzione del prezzo maggiore dell’entità del corrispettivo pattuito salvo il diritto alla eventuale rivalutazione monetaria).
Alla luce degli enunciati precedenti l’affermazione della corte distrettuale, secondo cui la “società Ambiente r.l. (…) va condannata ex artt. 1667 – 1668 c.c. – come richiesto – in via principale, all’eliminazione, a sue spese, delle infiltrazioni d’acqua e dei conseguenti inconvenienti verificatisi nel pavimento del camminamento superiore del reparto (OMISSIS) (secondo le indicazioni offerte dal consulente tecnico di ufficio nella relazione in atti, che ha stimato in Euro 50.000,00 il costo dei detti interventi), opere da eseguirsi (…); in via alternativa, alla restituzione in favore della Confraternita della somma di Euro 50.000,00, quale riduzione del corrispettivo già versato” (così sentenza d’appello n. 291/2008, pag. 12), integra patente violazione di legge (il vizio “violazione di legge” investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio “falsa applicazione di legge” consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; cfr. Cass. 26.9.2005, n. 18782).
Il buon esito, nei termini esposti, del primo motivo assorbe e rende sterile la disamina del secondo e del quarto motivo.
In ossequio alla previsione dell’art. 384, 1 co., c.p.c. si attende all’enunciazione del principio di diritto nei termini seguenti:
“allorché si esperiscono i rimedi riparatori di cui all’art. 1668, 1 co., c.c. il committente deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento della appaltatore non si fosse verificato, utilità puntualmente correlata, nei rigorosi limiti del valore dell’opera o del servizio oggetto del contratto, al quantum necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità che l’opera o il servizio prefigurati in contratto abbiano palesato ovvero al quantum monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidano sull’ammontare del corrispettivo in danaro pattuito; giammai invero i rimedi ex art. 1668, 1 co., c.c. possono risolversi nell’acquisizione di un’utilità economica eccedente i termini anzidetti”.
La sentenza definitiva n. 291/2008 della corte d’appello de L’Aquila va conseguentemente cassata limitatamente ed in relazione alla censura accolta.
Si dispone il rinvio ad altra sezione della corte d’appello de L’Aquila ovvero alla corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione, che si uniformeranno al testé enunciato principio di diritto e provvederanno altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, ovvero accoglie il primo motivo, in tal guisa assorbiti il secondo ed il quarto, e rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della corte d’appello de L’Aquila ovvero alla corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

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