Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 1 agosto 2017, n. 19144

Ai fini della prova del possesso del posto auto non conta la scrittura privata anche a fronte di un uso sporadico del box che fa escludere l’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.

 

Sentenza 1 agosto 2017, n. 19144
Data udienza 7 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21924-2015 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex articolo 86 elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore di se medesimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 13.5.2015 ha accolto il gravame proposto dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di quest’ultimo tendente alla reintegra nel possesso di un posto auto (in catasto fol. (OMISSIS), particella (OMISSIS) gia’ (OMISSIS)), di cui il ricorrente si ritiene altresi’ proprietario per acquisto fattone mediante scrittura privata dal precedente proprietario tale (OMISSIS).

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato che nel caso in esame mancava la prova del possesso perche’ dalle deposizioni dei testi emergevano indicazioni in merito ad un utilizzo sporadico del posto auto da parte del ricorrente e non gia’ elementi concreti da cui desumere l’esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprieta’. La Corte di merito ha poi negato rilievo alla scrittura privata che il ricorrente appellato pure aveva invocato a sostegno dell’avvenuta immissione in possesso.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS) sulla base di cinque censure a cui resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 1168 c.c., rilevandosi che ai fini della tutela possessoria non si richiede ne’ la pacificita’ del possesso ne’ la continua utilizzazione della cosa, essendo sufficiente che la situazione di fatto si concreti in forme di godimento, anche se limitato in base alle esigenze del possessore, perche’ cio’ che rileva e’ che la situazione di fatto abbia i caratteri esteriori della proprieta’ e che il ricorrente provi di avere esercitato con carattere di attualita’ la signoria di fatto sulla cosa, sovvertita dall’altrui comportamento. Si duole del fatto che il giudice di appello abbia limitato la durata della situazione a poco piu’ di un mese, benche’ tutti i testi del ricorrente avessero fatto riferimento ad un periodo di oltre due anni.

Altro errore starebbe nell’aver ritenuto che il valido esperimento dell’azione di reintegrazione richiede, come per la manutenzione, una precedente apprezzabile durata del possesso.

Il motivo e’ infondato.

La sentenza impugnata contiene sicuramente delle imprecisioni nella parte in cui attribuisce rilievo al divieto di parcheggio indicato nel cartello affisso davanti all’area oppure talvolta sul vetro della vettura del ricorrente, di cui hanno parlato i testi escussi: infatti, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione occorre un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purche’ avente i caratteri esteriori di un diritto reale (Sez. 2, Sentenza n. 1551 del 21/01/2009 Rv. 606484; Sez. 2, Sentenza n. 10470 del 07/10/1991 Rv. 474131). Ed ancora, la proponibilita’ dell’azione di reintegrazione non e’ ancorata alla durata ultrannuale del possesso o alla assenza di violenza nell’acquisto, a differenza di quella di manutenzione.

Queste inesattezze non hanno tuttavia fuorviato la decisione, che risulta basata sulla mancanza di un potere di fatto dell’avvocato (OMISSIS) riconducibile alla relazione richiesta dall’articolo 1140 c.c., per la configurabilita’ del possesso.

La giurisprudenza di questa Corte e’ costante nel ritenere idoneo alla tutela possessoria l’utilizzo non continuativo del bene in tema di possesso di servitu’ discontinue (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13700 del 22/06/2011 Rv. 618276) ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame in cui non si agisce a tutela del possesso di una servitu’ discontinua, ma di un possesso corrispondente all’attivita’ del proprietario di un posto auto.

Trova allora applicazione l’altro principio, pure affermato da questa Corte, secondo cui atti di saltuaria utilizzazione di un bene non valgono di per se’ ad integrare gli estremi del possesso, poiche’ un soggetto puo’ essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilita’ di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d’altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all’attivita’ del proprietario o del titolare di un diritto reale (Sez. 2, Sentenza n. 8799 del 20/08/1999 Rv. 529388).

Nel caso di specie la Corte d’Appello si e’ attenuta a detto principio laddove, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha rilevato che dalle deposizioni dei testi escussi nel giudizio di merito, sia dell’una che dell’altra parte, era emerso un utilizzo solo sporadico del posto auto da parte dell’avvocato ricorrente, limitato a tre o quattro occasioni e da tale circostanza ha desunto la mancanza di prova di un possesso tutelabile.

Rivalutare oggi le deposizioni dei testi non rientra certamente nei compiti dl giudice di legittimita’ e pertanto la censura non coglie nel segno: come piu’ volte affermato da questa Corte, anche a sezioni unite in tema di sindacato sul vizio di motivazione (regolato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo previgente), la deduzione di un siffatto vizio conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 1474, 1477 e 2644 c.c., dolendosi del giudizio di irrilevanza, ai fini della prova dell’avvenuta immissione in possesso, della scrittura privata con cui egli avrebbe acquistato il suolo in questione.

Tale censura e’ infondata perche’ non coglie la sostanziale ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova in concreto del possesso, a nulla rilevando che in un titolo vi sia una formale immissione in possesso dell’acquirente, elemento che puo’ valere ai fini della legittimazione e, al piu’ ad colorandum, ma che non esonera dalla prova.

Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” puo’ solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non puo’ sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualita’, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto (Sez. 2, Sentenza n. 17567 del 31/08/2005 Rv. 583357; Sez. 2, Sentenza n. 5760 del 23/03/2004 Rv. 571426; Sez. 2, Sentenza n. 1299 del 07/02/1998 Rv. 512375).

Le altre censure attengono poi al contenuto del contratto di vendita, alla sua validita’ ed efficacia e agli effetti della trascrizione, tutte questioni attinenti alla azione petitoria, che pero’ il ricorrente non ha ritenuto di esercitare, e oltretutto fanno riferimento ad un documento neppure trascritto, cosi’ contravvenendosi anche alla regola dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.

3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e 5 ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Osserva in particolare che i giudici di merito nessuna pronuncia hanno emesso sull’eccezione di carenza di legittimazione del Condominio, reiteratamente sollevata dal ricorrente e comunque sempre rilevabile di ufficio.

Il motivo e’ inammissibile per difetto di specificita’ perche’ per lamentare l’omessa pronuncia il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di avere sollevato l’eccezione nel giudizio di merito, ma cio’ non risulta.

In secondo luogo, e’ inammissibile laddove viene censurata la motivazione sotto il profilo dell’omissione che pero’ oggi non e’ piu’ possibile far valere nel giudizio di cassazione perche’ l’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis consente il ricorso per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Nel caso in esame, non solo non risulta dedotto tale vizio, ma – come si e’ detto non risulta neppure dove e quando si sia discusso tra le parti della legittimazione passiva del condominio o dell’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 81 c.p.c..

In ogni caso – e il rilievo tronca ogni discussione sull’argomento – non si vede come possa oggi la Corte di Cassazione rilevare di ufficio il difetto di legittimazione del condominio, da sempre indicato dal ricorrente come autore materiale del lamentato spoglio e in tale veste evocato proprio da lui nel giudizio possessorio.

4 Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 246 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ed omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia rimproverandosi alla Corte d’Appello di non essersi espressa sull’eccezione di incapacita’ a testimoniare dei testi di parte resistente (in quanto condomini).

Anche tale motivo e’ inammissibile, ma per due ordini di ragioni: primo, perche’, come il precedente, denunzia un vizio di “omessa motivazione” che, come si e’ visto, non e’ piu’ deducibile in cassazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5 nuova versione.

In secondo luogo, per difetto di specificita’: qualora, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l’omessa motivazione del giudice d’appello sull’eccezione di nullita’ della prova testimoniale (nella specie, per incapacita’ ex articolo 246 c.p.c.), il ricorrente ha l’onere, anche in virtu’ dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione e’ stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex articolo 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullita’, avendo la stessa carattere relativo (sez. 2, Sentenza n. 23896 del 23/11/2016 Rv. 642194; Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013 Rv. 627450).

Nel caso di specie, il ricorso si limita a riferire che l’eccezione di incapacita’ a testimoniare era stata sollevata fin dal merito possessorio, ma poi peccando di difetto di specificita’, non si confronta con il principio citato perche’ non deduce di averla sollevata subito dopo l’assunzione della prova (proprio per impedire la sanatoria).

Sulla attendibilita’ dei testi, trattasi di questione non sindacabile in cassazione.

5. Col quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360. n. 5 per insufficiente motivazione: secondo il ricorrente, la decisione di fonda sulle deposizioni di tre condomini senza spiegare perche’ si sia ritenuto di privilegiarle rispetto a quelle dei testi da lui addotti di cui sono state anche travisate le risposte, avendo costoro confermato la situazione di fatto di cui e’ stata invocata la tutela.

La censura e’ inammissibile per le stesse ragioni esposte nella trattazione del motivo precedente: deduzione di un vizio della motivazione non piu’ denunziabile in cassazione e violazione del principio di specificita’ per mancata/trascrizione, quanto meno per le parti di rilievo, delle deposizioni dei testi del ricorrente che si assumono ingiustamente privilegiate dalla Corte d’Appello.

In ogni caso, come ripetutamente affermato da questa Corte, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonche’ la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che e’ insindacabile, in sede di legittimita’, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/06/2014 Rv. 631274; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 Rv. 569765).

Nel caso di specie la Corte ha motivato adeguatamente rilevando che i testi del Condominio avevano escluso di avere visto l’auto dell’avvocato (OMISSIS) parcheggiata nell’area in oggetto, mentre uno di essi, aveva riferito di una sosta in una sola occasione, precisando che venne apposto un avviso di divieto, trattandosi di pertinenza del condominio.

Pertanto, il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 – quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00 ci cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis.

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