Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 18 novembre 2016, n. 23521

Nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 c.c. – in base al quale il venditore non e’ tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione Qualora, invero, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilita’ dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensi’ a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova

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Il contratto di compravendita

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 18 novembre 2016, n. 23521

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23630/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1640/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, l’impresa (OMISSIS), per sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di arredi stipulato verbalmente in data (OMISSIS) e ottenere la conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di acquisto del mobilio pari a Lire 8.000.000, in uno al risarcimento del danno, commisurato in Lire 12.000.000, oltre accessori di legge.

Si costituiva il convenuto (OMISSIS) il quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dall’attrice, ed in via riconvenzionale avanzava la richiesta di condanna della (OMISSIS) al pagamento del residuo prezzo.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo riscontrati i vizi dei beni venduti, ma facilmente riconoscibili dalla compratrice, la quale, prima del perfezionamento del contratto di acquisto, aveva verificato le condizioni del mobilio, che le era stato venduto ad un prezzo notevolmente scontato rispetto al prezzo di listino. La domanda riconvenzionale veniva invece dichiarata inammissibile in quanto formulata tardivamente.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello (OMISSIS) citando (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), gia’ costituiti volontariamente nel giudizio di primo grado a seguito della morte di quest’ultimo. L’appellante sosteneva l’erroneita’ della decisione del Tribunale di Catania circa l’inapplicabilita’ alla fattispecie della garanzia per i vizi della cosa venduta, rilevando, tra l’altro, che i giudici di primo grado non avevano attribuito conseguenze processuali alla mancata ottemperanza da parte dei convenuti all’ordine ex articolo 210 c.p.c., di produrre in giudizio la bolla di consegna dei mobili del 28.12.2001, documento da cui sarebbe emersa la prova del versamento del saldo prezzo della stanza da letto acquistata, nonche’ l’avvenuta restituzione delle parti danneggiate.

Si costituivano gli appellati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo l’integrale rigetto dell’impugnazione.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1640/2013, depositata il 13.09.2013, rigettava l’appello, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. A sostegno della propria decisione la Corte di Catania affermava che, sulla base della deposizione del testimone (OMISSIS), nuora di (OMISSIS), risultasse provato che la (OMISSIS) avesse deciso di acquistare una camera da letto esposta nel negozio ” (OMISSIS)” e quindi agevolmente visionabile ed ispezionabile, manifestando l’intenzione di ottenere un forte sconto sul prezzo di listino. Che si trattasse di mobilia disponibile presso il negozio si ricavava anche dalla dicitura “camera da letto come esposizione” riportata nella proposta di commissione del (OMISSIS). I vizi, pertanto, a dire della Corte di merito, erano agevolmente riconoscibili dalla compratrice prima del perfezionamento del contratto di acquisto, non risultando che il venditore ne avesse escluso la sussistenza. Da cio’, agli effetti dell’articolo 1491 c.c., l’inoperativita’ della garanzia per i vizi ex articolo 1490 ed il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento. Avverso la decisione della Corte di Catania (OMISSIS) propone ricorso articolato in tre motivi. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rimangono intimati senza svolgere attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1490, 1491 e 1497 c.c., nonche’ la violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta nell’ipotesi di conoscenza o di riconoscibilita’ dei vizi stessi da parte dell’acquirente, prevista dall’articolo 1491 c.c., non opera quando, come nel caso di specie, la consegna dei beni sia successiva alla stipulazione del contratto.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa interpretazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5, degli articoli 116 e 210 c.p.c., in quanto la Corte di Catania non avrebbe dato rilievo alla circostanza della mancata produzione in giudizio della bolla di consegna della merce del (OMISSIS), malgrado il giudice di primo grado ne avesse ordinato l’esibizione, ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., al convenuto. Questa bolla, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe provato la restituzione al venditore di alcuni pezzi di mobilio perche’ danneggiati.

3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa interpretazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 115 e 116 c.p.c., censurandosi la motivazione della Corte d’Appello ove attribuisce valenza di fatto notorio ad una circostanza che appariva invece solo probabile in base a regole di comune esperienza, in quanto la sentenza impugnata ha fatto derivare per induzione dalla ridotta entita’ dei tempi di consegna del mobilio, la prova che si trattava di mobili gia’ disponibili presso il negozio.

4. Iniziandosi dall’esame del secondo motivo, esso risulta infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Non e’ vero che la Corte di Catania, a fronte del mancato deposito della bolla di consegna del (OMISSIS), ha poi sostenuto che non ne fosse necessaria l’esibizione. I giudici d’appello hanno scritto, piuttosto, che la (OMISSIS) non avesse dato alcuna prova dell’esistenza di tale documento, esistenza contestata dai convenuti. Ora, da una parte, integrando l’inosservanza dell’ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice puo’, nell’esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 c.p.c., comma 2, non e’ censurabile in sede di legittimita’, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine ai fini della decisione di merito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15768 del 13/08/2004). Ma, essenzialmente, la Corte d’Appello ha fatto applicazione corretta del principio secondo cui l’ordine di esibizione di un documento ex articolo 210 c.p.c., richiede pur sempre, quale requisito di ammissibilita’, la certezza dell’esistenza del documento medesimo e l’indicazione, proveniente dalla parte che sollecita l’ordine, di elementi idonei a renderlo attuabile (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26943 del 20/12/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2772 del 22/02/2003).

5. E’ invece fondato il primo motivo di ricorso, nei limiti di seguito precisati.

La Corte di Catania ha escluso la garanzia per i vizi, avendo ritenuto gli stessi facilmente riconoscibili dalla compratrice al momento di conclusione del contratto, trattandosi di mobilia esposta e percio’ visionata nel negozio del venditore.

La decisione cosi’ raggiunta contrasta, pero’, con l’interpretazione costantemente prescelta da questa Corte, secondo cui, nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 c.c. – in base al quale il venditore non e’ tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione Qualora, invero, la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, come nel caso in esame, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilita’ dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensi’ a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 03/04/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 851 del 26/01/2000).

6. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del terzo motivo.

Conseguono l’accoglimento del ricorso, per quanto indicato, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, che riesaminera’ la causa alla luce dei principi qui riaffermati. Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione

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