Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 febbraio 2017, n. 4695

In materia di apertura della successione e di decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredita’, la nozione di patrimonio ereditario ha carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l’esistenza di una successione e conseguente apertura che sia caratterizzata solo dall’esistenza di debiti facenti capo al de cuius.

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Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 23 febbraio 2017, n. 4695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7023-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 690/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ ovvero per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 6 settembre 2002, (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) affinche’ fosse accertato che i legati contenuti nel testamento olografo di (OMISSIS), deceduto in data (OMISSIS), e pubblicato nell’aprile del 2002, erano stati revocati ai sensi dell’articolo 686 c.c., ovvero, in subordine, ove si fosse ritenuto che il testamento conteneva un’istituzione di erede, che (OMISSIS) fosse dichiarato decaduto dalla facolta’ di accettare l’eredita’.

Rilevava in fatto che era erede universale di (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), il quale era in vita proprietario di immobili e terreni in (OMISSIS), che pero’ erano stati donati a (OMISSIS) con atto del 22 febbraio 1983, in cambio dell’assistenza che il donatario avrebbe prestato in favore del donante del coniuge.

Tuttavia (OMISSIS) non aveva adempiuto all’onere nei confronti del donante e della moglie, la quale aveva proposto domanda di risoluzione della donazione, domanda accolta dal Tribunale di Marsala con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, passata in giudicato.

Ma nel 2001 (OMISSIS) aveva ceduto al Comune di (OMISSIS) l’edificio oggetto della donazione risolta, sicche’ la (OMISSIS) aveva agito in rivendica nei confronti del Comune, il quale in data 7 marzo 2002 Ric. 2013 n. 07023 sez. 52 – ud. 14-02-2017 -2- aveva riconosciuto il diritto di proprieta’ della (OMISSIS), chiedendo al Genna la restituzione della somma a suo tempo versata.

Un mese dopo la deliberazione del Comune, il figlio di (OMISSIS) aveva fatto pubblicare un testamento olografo di (OMISSIS), con il quale legava i predetti beni immobili in favore dello stesso (OMISSIS).

Nella resistenza del convenuto che chiedeva accertarsi la sua qualita’ di erede universale del de cuius, con la condanna dell’attore alla restituzione di tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione, il Tribunale di Marsala con la sentenza del 21 aprile 2005 rigettava la domanda di accertamento della revoca dei legati, ma dichiarava prescritto il diritto di accettare l’eredita’ da parte di (OMISSIS), rigettando quindi la domanda riconvenzionale.

Rilevava che il de cuius con il citato testamento aveva in realta’ inteso disporre dell’intero patrimonio, in quanto l’attore non aveva indicato l’esistenza di altri beni appartenenti al de cuius, oltre quelli assegnati a (OMISSIS) (il cui usufrutto era stato attribuito alla (OMISSIS)), cosi’ che non era dato parlare di legati nella fattispecie.

Viceversa doveva reputarsi prescritto il diritto di accettare l’eredita’ da parte del convenuto, in quanto il pagamento dei debiti del de cuius, l’alienazione dell’immobile alla via Crispi ed il possesso dei beni erano stati tutti compiuti nella diversa qualita’ di donatario.

A seguito di appello principale proposto da (OMISSIS), ed incidentale del (OMISSIS), la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 690 del 15 maggio 2012, rigettava le domande di quest’ultimo, dichiarando il Genna erede universale, con la condanna del (OMISSIS) alla consegna di tutti i beni relitti.

Nell’esaminare l’appello incidentale, con il quale l’attore contestava la mancata qualificazione in termini di legati delle attribuzioni immobiliari

Ric. 2013 n. 07023 sez. 52 – ud. 14-02-2017 -3-. contenute nel testamento, la Corte di merito rilevava che il motivo formulato era del tutto generico, in quanto non aveva in alcun modo contestato le specifiche ragioni che il Tribunale aveva addotto per pervenire alla suddetta conclusione, con la conseguenza che l’appello de quo era inammissibile.

Risultava comunque infondato posto che il (OMISSIS) non aveva mai provato o allegato l’esistenza di altri beni del de cuius, oltre quelli di cui aveva disposto nel testamento, cosi’ che la loro assegnazione concretava un’attribuzione a titolo universale.

Inoltre l’articolo 686 c.c. presuppone per la revoca del legato una alienazione della cosa legata, laddove nel caso di specie gli immobili erano stati successivamente donati, ancorche’ gravati da un onere che non modificava la natura liberale dell’attribuzione, con la conseguenza che andava esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di alienazione della cosa legata suscettibile di determinare la revoca del legato.

Quanto invece al diverso problema della prescrizione del diritto di accettare l’eredita’, ad avviso dei giudici di merito, la norma di cui all’articolo 480 c.c. si riferisce alla possibilita’ legale di accettazione.

Nel caso di specie, alla data di apertura della successione (OMISSIS) era gia’ divenuto titolare di tutto il patrimonio del de cuius per effetto della donazione del 22 febbraio 1983, sicche’ non vi era alcuna necessita’ che lo stesso dovesse accettare l’eredita’.

Trattasi di un’ipotesi di impossibilita’ giuridica di accettare, sicche’ il termine di prescrizione poteva nuovamente iniziare a decorrere solo a far data da quando i beni donati erano rientrati nel patrimonio del de cuius per effetto della sentenza che aveva pronunziato la risoluzione della donazione (12/10/1998).

(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa fase.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 339 c.p.c. e ss. in quanto si assume che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale, anticipando gli effetti della riforma dell’articolo 342 c.p.c. ad opera della L. n. 134 del 2012. Inoltre il ricorrente avendo diritto ad ottenere un riesame della causa da parte del giudice di appello, ben poteva limitarsi a reiterare quanto esposto in primo grado.

Con il secondo ed il terzo motivo si denunzia rispettivamente la violazione dell’articolo 588 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’articolo 588 c.c. affermando che l’attribuzione contenuta nel testamento concretasse in realta’ un’istituzione di erede.

Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 686 c.c. trascurando che la norma non sarebbe applicabile in presenza di una donazione, e cio’ in evidente contrasto con il fatto che anche la donazione pone in essere un atto di alienazione.

Il quinto motivo di ricorso lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, laddove si afferma che, poiche’ alla data di apertura della successione il (OMISSIS) era gia’ proprietario dei beni per effetto della donazione, non vi erano piu’ beni nei quali succedere, trattandosi pero’ di affermazione che risulta priva di qualsivoglia riscontro, essendo peraltro onere della controparte provare l’assenza di altri beni relitti.

Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 480, 588 e 2935 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto di accettare l’eredita’ non si fosse prescritto in ragione di una impossibilita’ giuridica, costituita dall’assenza nel patrimonio di beni ereditari.

Con l’ottavo ed il nono motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 456 c.p.c. nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto controverso del giudizio in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente affermato che la successione del testatore si era aperta non al momento della sua morte, ma solo all’epoca in cui i beni immobili erano rientrati nel patrimonio del de cuius per effetto dell’accoglimento definitivo della domanda di risoluzione della donazione.

2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

E, infatti, sebbene alla fattispecie non sia applicabile la formulazione dell’articolo 342 c.p.c., quale scaturente dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera Oa) conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, destinate a trovare applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato ovvero di cui sia stata richiesta la notifica a far data dal 12 settembre 2012, deve in ogni caso escludersi che la sentenza gravata abbia anticipato gli effetti della novella, essendo pervenuta ad una conclusione del tutto giustificata alla luce della norme in tema di requisiti dell’atto di appello, applicabile ratione temporis.

Ed, invero la premessa erronea dalla quale parte la difesa del ricorrente e’ la concezione del giudizio di appello quale iudicum novum, anziche’ come revisio prioris instantiae, cosi’ come sposata dalla costante giurisprudenza di legittimita’, concezione in relazione alla quale gioca un ruolo fondamentale il requisito della specificita’ del motivo di appello, dettato dall’articolo 342 c.p.c..

La critica di parte ricorrente risulta quindi inficiata in radice dall’erroneo convincimento secondo cui il giudice di appello sarebbe in ogni caso chiamato a riesaminare ex novo la causa nel merito, indipendentemente dalle modalita’ con le quali il merito stesso sia portato alla sua attenzione, potendosi la parte limitare semplicemente ad invocare una nuova valutazione delle difese gia’ svolte in primo grado, sebbene disattese in maniera motivata dal giudice di primo grado.

In realta’, per soddisfare il requisito della specificita’ del motivo di appello e’ necessario che vengano contrapposte alle argomentazioni del giudice di primo grado quelle dell’appellato, il cui contenuto possa incrinarne il fondamento logico giuridico, senza che sia necessario anche un esplicito esame dei passaggi argomentativi sviluppati dal giudice di primo grado.

In primo luogo, occorre rilevare che attesa la formulazione del motivo che denunzia evidentemente un error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, alla fattispecie trovano applicazione i principi affermati da Cass. S.U, 22 maggio 2012 n. 8077, secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, (ed in particolare nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, un vizio afferente alla nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Cio’ implica che la Corte assume sul punto la qualita’ anche di giudice del fatto processuale, e che pertanto ben puo’ procedere alla verifica circa la fondatezza del motivo di ricorso, mediante accesso diretto agli atti processuali e nella fattispecie, all’atto di appello, onde riscontrarne l’effettiva rispondenza al paradigma normativo di cui all’articolo 342 c.p.c. Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonche’ le indicazioni prescritte nell’articolo 163 c.p.c.”, si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva e’ dato leggere che “nel giudizio di appello – che non e’ un iudicitim novum, ma e’ una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificita’ dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativi che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma e’ altresi’ necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificita’, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificita’ dei motivi non puo’ essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la specificazione che l’assenza di specificita’ dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilita’, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilita’ che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilita’ di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U. 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non puo’ limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e cosi’ i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex articolo 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validita’ delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non puo’ non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem e’ chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilita’ di avvalersi di una tecnica redazionale dell’atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’articolo 342 c.p.c. puo’ ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, percio’, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (cosi’ Cass. Sez. U, 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, puo’ sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificita’ del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto piu’ approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificita’ dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificita’ della motivazione e non e’ ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza).

La mera riproduzione del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe quindi apparire in grado di soddisfare il requisito di forma sostanza posto dalla norma in esame, laddove ad esempio il giudice di primo grado si sia limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle gia’ addotte in primo grado dall’appellante, ma non altrettanto laddove l’iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute nei precedenti scritti difensivi, si’ da imporre a carico di colui che impugna, l’onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.

E’ evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello.

Ebbene, la critica del ricorrente non risulta essersi in alcun modo confrontata con quello che e’ lo stato della giurisprudenza in materia, reiterando una tesi circa la natura del giudizio di appello che appare chiaramente contraddetta dalle suesposte considerazioni.

In ogni caso, a fronte alla motivazione del Tribunale, che evidenziava che nel patrimonio del de cuius non esistevano altri beni, oltre quelli attribuiti con il testamento a favore del (OMISSIS), sicche’ doveva concludersi nel senso che tale attribuzione concretava una institutio ex re certa, il ricorrente ha sviluppato il motivo di appello incidentale in poco piu’ di una pagina (pagg. 13 e 14 della comparsa di risposta in appello) senza fare minimo cenno al contenuto della sentenza impugnata, ma limitandosi solo a ribadire che non era possibile applicare l’articolo 588 c.c. e che l’assenza di altri beni relitti era un’affermazione meramente labiale della controparte.

L’assoluta laconicita’ della argomentazioni poste a sostegno del motivo di appello incidentale, la mancanza di una critica esplicitamente rivolta alle argomentazioni del giudice di primo grado, confortano il giudizio circa la correttezza della valutazione di inammissibilita’ effettuata dal giudice di appello, e determinano pertanto il rigetto del motivo di ricorso in esame.

3. I successivi motivi di ricorso dal n. 2 al n. 4, mirano invece a contestare la correttezza in diritto della affermazioni fatte dal giudice di merito, il quale, nonostante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello incidentale nella parte in cui intendeva contestare la qualificazione del lascito degli immobili in favore del (OMISSIS) quale istituzione di erede, e non come attribuzione a titolo particolare, ha in ogni caso specificato le ragioni per le quali le doglianze dell’appellante incidentale non potevano avere seguito.

A tal fine deve pero’ richiamarsi il costante principio di questa Corte per il quale (cfr. Cass. S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840) qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (conf. Cass. S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. 5 luglio 2007 n. 15234, Cass. S.U. 17 giugno 2013 n. 15122).

Cio’ comporta che gli altri motivi, che involgono la fondatezza delle ragioni poste a sostegno dell’appello incidentale e la correttezza delle argomentazioni svolte ad abundantiam dalla Corte di Appello, sebbene avesse gia’ dichiarato l’inammissibilita’ del gravame, sono a loro volta inammissibili.

4. I motivi da 5 a 9 che possono essere invece essere congiuntamente esaminati, per la connessione delle questioni che involgono, sono invece fondati, e vanno pertanto accolti.

La Corte di merito ha in sostanza ragionato nel senso che poiche’ alla data di apertura della successione, risalente al 1983, i beni appartenenti al de cuius erano stati oggetto di una precedente donazione in favore di (OMISSIS), questi benche’ fosse pacificamente chiamato all’eredita’, non aveva alcuna ragione logica o giuridica per accettare l’eredita’, ragione che si e’ ripresentata solo allorquando, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva risolto la donazione, i beni erano rientrati a far parte dell’asse ereditario.

Molteplici sono le erroneita’ del ragionamento seguito dalla Corte di merito la quale ha evidentemente offerto un’erronea applicazione delle norme in materia di apertura della successione e di decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell’eredita’.

A tal fine deve ribadirsi come la nozione di patrimonio ereditario abbia carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presti quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l’esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius (la nozione di hereditas damnosa va riferita non solo al caso in cui i debiti eccedano la misura delle attivita’ ereditarie, ma anche al caso, peraltro non di mera scuola, in cui alla morte dell’ereditando questi lasci solo debiti).

Poiche’ lo scopo della successione universale e’ appunto quello di assicurare la trasmissione della generalita’ dei rapporti giuridici dal de cuius all’erede, la stessa e’ destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarita’ di situazioni attive.

Gia’ questa sola considerazione mina in radice il ragionamento del giudice di merito che ha ritenuto che l’assenza di beni immobili alla data di aperura della successione escludesse la possibilita’ giuridica di accettare l’eredita’, avendo la sentenza impugnata confuso evidentemente tra quello che poteva essere l’interesse in concreto ad accettare l’eredita’ da parte del chiamato (interesse che forse poteva effettivamente ritenersi insussistente, ma da un solo profilo di opportunita’ ed in via di fatto, avendo gia’ conseguito aliunde le componenti attive del patrimonio ereditario) e la giuridica possibilita’ di adire l’eredita’, ben potendosi per ipotesi ammettere che per le ragioni piu’ disparate il chiamato voglia in ogni caso accettare l’eredita’ passiva, onde far fronte ai debiti del de cuius (si pensi a ragioni di riconoscenza, alla finalita’ di conservare immutato il buon nome del de cuius, nonche’ all’ipotesi in cui sia correlata al patrimonio ereditario un’aspettativa di diritto suscettibile di trasformare l’eredita’ da passiva in attiva).

Ne consegue altresi’ che alla fattispecie, in assenza di una causa giuridica impeditiva del maturare della prescrizione, debba trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 480 c.c. che specificamente disciplina la prescrizione del diritto di accettare l’eredita’, stabilendo che la decorrenza del relativo termine parta sempre dalla data di apertura della successione, coincidente con la morte dell’ereditando, fatte salve le sole ipotesi in cui la chiamata sia sottoposta a condizione sospensiva (occorrendo in tal caso attendere l’avveramento della condizione) ovvero il caso di chiamati in subordine, ove vi sia stata accettazione da parte dei chiamati di grado poziore, occorrendo attendere che sia venuto meno l’acquisto ereditario di questi ultimi.

Trattasi pero’ di situazioni chiaramente non riscontrabili nella fattispecie cosi’ che si imponeva l’applicazione della regola generale posta dall’articolo 480 c.c., comma 1 che obbligava il (OMISSIS) a dover effettuare l’accettazione nei dieci anni dalla morte del de cuius. D’altronde questa Corte ha gia’ in passato affermato che il termine de quo corra anche per il chiamato che ignori la delazione (Cass. n. 11/1970), essendosi altresi’ specificato, per un’ipotesi che per alcuni versi richiama quella qui in esame (essendo stato il testamento che attribuiva i beni al (OMISSIS) – comunque chiamato anche ex lege alla successione de quo vertitur – pubblicato solo nel 2002 a circa 19 anni dall’apertura della successione) che (cfr. Cass. n. 264/2013) e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., dell’articolo 480 c.c., comma 2, interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredita’ decorre unitariamente dal giorno dell’apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall’esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell’indicato termine di dieci anni, l’eredita’ devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l’eredita’ legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all’eredita’, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell’esistenza di tale scheda testamentaria; d’altra parte, prevedendo l’articolo 480 c.c. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all’ambito di tutela dell’articolo 24 Cost., in quanto non volto all’esercizio del diritto di difesa.

Peraltro essendosi altresi’ affermato (cfr. Cass. n. 12575/2000) che il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredita’ a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredita’ e non il titolo della delazione ereditaria, con la conseguenza che l’accettazione della eredita’ da parte del chiamato “ab intestato”, avendo per oggetto il diritto alla eredita’ e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non e’ conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione (conf. Cass. n. 1933/1993), quanto sinora esposto in punto di ignoranza della stessa chiamata ereditaria, vale ad escludere che possa influire sulla decorrenza del termine prescrizionale la mera ignoranza della effettiva consistenza dell’asse relitto.

Cosi’ come la successiva scoperta di un testamento non puo’ rimettere in gioco il diritto del chiamato prescrittosi per il decorso del termine, del pari il sopravvenire di beni che si ignorava facessero parte dell’asse ereditario non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di cui all’articolo 480 c.c..

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve pertanto essere rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i motivi da 2 a 4; accoglie i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio

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