Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 26 giugno 2017, n. 15843

Gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell’articolo 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo a un’obbligazione propter rem, non possono determinare la costituzione di una servitu’.

In materia di usucapione delle servitu’, il necessario requisito dell’apparenza imponga che le opere visibili e permanenti di cui all’articolo 1061 c.c., comma 2, quand’anche eccezionalmente si trovino sul fondo dominante, debbano comunque essere, come prescrive detta norma, “destinate al loro esercizio”, cioe’ costituenti una situazione oggettiva di fatto di per se’ rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo quindi l’inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non gia’ dal modo in cui questa viene utilizzata, cio’ che non e’ ravvisabile in un cancello del tutto estraneo, in quanto originariamente arretrato, rispetto al luogo del presunto accesso, divenuto in tanto rilevante in quanto, come addotto dalla stessa ricorrente, esso sia stato ricostruito in posizione piu’ avanzata e quindi in via sopravvenuta impeditivo della pratica di manovra di auto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 26 giugno 2017, n. 15843

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26282-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2185/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo motivo e per il rigetto degli atri motivi del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La corte d’appello di Venezia, adita su impugnazione di sentenza del tribunale di Venezia da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), con sentenza depositata il 10 ottobre 2012 ha rigettato il gravame.

2. Con la sentenza la Corte ha considerato che la eventuale pratica di accesso alla zona contatori, ricadente in proprieta’ del vicino (OMISSIS) e sita a nord dei due edifici costruiti in adiacenza di proprieta’ delle due parti in (OMISSIS), non avesse potuto dar luogo alla costituzione di servitu’ per usucapione ventennale poiche’, da un lato, l’articolo 843 c.c. prevede che il proprietario debba consentire l’accesso del vicino alla cosa propria per manutenzione a titolo di obligatio propter rem e poiche’, d’altro lato, la presunta servitu’ non avrebbe avuto il requisito dell’apparenza a causa del fatto che il cancello, cui (OMISSIS) riconduce detto requisito, era al servizio del fondo di (OMISSIS) e su esso giacente, nonche’, infine, poiche’ il teste escusso, ex coniuge di (OMISSIS), aveva riferito che il vicino permetteva alle auto di fare inversione di marcia sulla sua proprieta’ e che l’utilizzo era stato richiesto per iscritto con nota del 27 aprile 2002.

3. Avverso tale decisione (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati da memoria. (OMISSIS) ha resistito con controricorso; il difensore dello stesso, in data 23 febbraio 2017, ha depositato certificato attestante il decesso della parte il 31 marzo 2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Anzitutto va dato atto della ritualita’ del contraddittorio nonostante l’avvenuta partecipazione, ad opera del difensore, del decesso di (OMISSIS) dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione. Come insegna la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., sez. U, n. 14385 del 21/06/2007, ampiamente consolidata), nel giudizio di cassazione, che e’ dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli articoli 299 c.p.c. e segg. onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di una parte, comunicato dal suo difensore, non produce l’interruzione del giudizio.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 1027 c.c. e articolo 1061 c.c., comma 2, avendo la Corte d’appello negato che il cancello, nella precedente posizione arretrata che lasciava libera la manovra di automobili nella zona antistante, fosse un’opera stabile e permanentemente destinata all’utilita’ del fondo dominante. Sostiene che l’avanzamento del cancello sino al limite del confine del fondo (OMISSIS), non consentendo piu’ la manovra senza l’apertura del cancello, conferma che precedentemente il fondo (OMISSIS) “si giovava (…) del non aver necessita’ di passarvi proprio perche’ esso era arretrato”.

2.1. Il motivo e’ inammissibile. Esso – concernendo la questione della mancanza di apparenza della servitu’, ritenuta dalla Corte d’appello per escludere la sua usucapibilita’ in base al disposto dell’articolo 1061 c.c. che limita la stessa alle servitu’ apparenti – attinge una sola ratio tra le plurime a sostegno della decisione impugnata, sopra riepilogate e relative all’affermazione dell’esistenza di una permissio domini rivelatrice di mancanza dell’animus domini necessario per il possesso ai fini dell’usucapione ai sensi degli articoli 1140 e 1159 c.c., nonche’ all’affermazione del principio – conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. Cass. 30/08/2004, n. 17383) – per cui gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell’articolo 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo a un’obbligazione propter rem, non possono determinare la costituzione di una servitu’.

2.2. Solo per completezza puo’ dunque rilevarsi come, in materia di usucapione delle servitu’, il necessario requisito dell’apparenza imponga che le opere visibili e permanenti di cui all’articolo 1061 c.c., comma 2, quand’anche eccezionalmente si trovino sul fondo dominante (v. ad es. Cass. 26/11/2004, n. 22290), debbano comunque essere, come prescrive detta norma, “destinate al loro esercizio”, cioe’ costituenti una situazione oggettiva di fatto di per se’ rivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro, dovendo quindi l’inequivoca destinazione dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non gia’ dal modo in cui questa viene utilizzata (cfr. ad es. Cass. 17/02/2004, n. 2994), cio’ che non e’ ravvisabile in un cancello del tutto estraneo, in quanto originariamente arretrato, rispetto al luogo del presunto accesso, divenuto in tanto rilevante in quanto, come addotto dalla stessa ricorrente, esso sia stato ricostruito in posizione piu’ avanzata e quindi in via sopravvenuta impeditivo della pratica di manovra di auto.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e 1365 c.c., avendo la sentenza impugnata attribuito a (OMISSIS) una censura alla sentenza di primo grado in effetti non formulata.

3.1. Il motivo e’ inammissibile. L’affermazione oggetto di critica contenuta nella sentenza impugnata (“la (OMISSIS) censura la sentenza impugnata laddove esclude l’intervenuto riconoscimento della servitu’ sulla base del comportamento di pretesa acquiescenza del proprietario “servente””, seguita da un richiamo circa i modi di costituzione delle servitu’), risolventesi, per la prima parte, in un richiamo generale circa il comportamento del (OMISSIS) comunque oggetto di discussione in causa e, per la seconda parte, in un obiter dictum riepilogativo delle norme in tema di costituzione delle servitu’, non costituisce ratio decidendi.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 91 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe liquidato le spese in base alla precedente tariffa, in luogo che in base al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, entrato in vigore il 23 agosto 2012, dopo la deliberazione ma prima della pubblicazione della sentenza stessa.

4.1. Il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza e carenza di interesse, in quanto – al di la’ del richiamo operato nella sentenza impugnata a “diritti” e “onorari”, eventualmente rivelatore di un riferimento all’abrogata disciplina – il motivo stesso non da’ conto (eventualmente anche mediante l’indicazione aritmetica) del modo in cui la scissione della liquidazione nelle predette due voci si sia posta, in concreto, contro le disposizioni della disciplina sopravvenuta la cui applicazione si invoca.

4.2. In questo senso, va data continuita’ al principio affermato in fattispecie consimile (Cass. n. 20128 del 07/10/2015) secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicche’ l’annullamento della sentenza impugnata e’ necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e piu’ favorevole rispetto a quella cassata.

5. Dovendo il ricorso essere complessivamente rigettato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

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