Corte di cassazione – Sezione II civile – Ordinanza 11 novembre 2011, n. 23691. Il procedimento sommario previsto dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ. può essere applicato esclusivamente nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguente esclusione, tra le altre, delle controversie di competenza del giudice di pace.

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza 11 novembre 2011, n. 23691

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Seconda Civile, con l’Ordinanza 11 novembre 2011, n.23691

Secondo la S.C. l’istituto del processo sommario non trova applicazione sempre e in modo indiscriminato. Piuttosto, l’articolo 702 bis c.p.c. condiziona l’accesso al (o l’attivazione del) processo sommario ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. L’articolo 702 bis c.p.c., infatti, nel suo incipit, specifica che può essere instaurato processo sommario “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica”, e l’espressione “nelle cause” presuppone che sia stata accertata la competenza del Tribunale

 Sorrento,  20 dicembre 2011.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *