Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 giugno 2017, n. 30313

Nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il tribunale puo’ acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Cio’, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione e’ sanzionata in via generale dall’articolo 178 c.p.p., comma 1

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 16 giugno 2017, n. 30313

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. RAGO Geppino – rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS), contro l’ordinanza del 02/02/2017 del Tribunale del riesame di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Zacco Franca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in epigrafe – applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari – deducendo la violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen. sotto i profili di seguito indicati.

Il ricorrente ha premesso che, a seguito della patologia di cui soffre (malattia policistica renale autosomica dominante dell’adulto, cd. ADPKD, in fase pre-dialica), il Tribunale di Napoli, presso cui si svolgeva il processo a suo carico, a seguito di una perizia, ne dispose gli arresti domiciliari in quanto la casa di reclusione Milano-Opera presso la quale era detenuto, non era in grado di garantire la particolare dieta (a-ipoproteica) di cui aveva bisogno.

A seguito di appello del P.m., il Tribunale del riesame, dispose nuovamente la misura della custodia cautelare in carcere in quanto aveva accertato, su propria iniziativa, che la suddetta Casa di reclusione, era in grado all’attualita’, di somministrare la dieta a-ipoproteica di cui il ricorrente aveva bisogno.

Sostiene la difesa che, in realta’, il suddetto accertamento:

a) era privo di qualsivoglia efficacia probante in quanto si trattava di “una grossolana informazione” (come dimostrato dal fatto che si parlava di dieta aproteica e non, come avevano accertato i periti, di dieta a-ipoproteica;

b) doveva ritenersi nullo non tanto perche’ il Tribunale aveva acquisito informazioni d’ufficio (cosa del tutto legittima), quanto perche’ la difesa non venne messa a conoscenza dell’esito di quelle informazioni: il che aveva determinato una violazione del diritto di difesa.

2. Il ricorso e’ fondato.

Premessi ed incontestati tutti i presupposti di fatto, in effetti, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata per violazione dell’articolo 178 cod. proc. pen. ossia per violazione del diritto di difesa in quanto la motivazione si basa, sostanzialmente, su quelle informazioni assunte d’ufficio dal tribunale ma che non vennero sottoposte al contraddittorio delle parti.

In altri termini, ci si trova di fronte ad una motivazione “a sorpresa” in quanto fondata su dati fattuali completamente nuovi, assunti d’ufficio dal giudice e sui quali le parti si sono trovate nell’impossibilita’ di contraddire e difendersi non avendo ritenuto il tribunale di attivare il contraddittorio sull’esito delle indagini disposte d’ufficio: in terminis Cass. 1971/1995 Rv. 202307; SSUU 18339/2004 Rv. 227357; Cass. 42847/2014 Rv. 261244.

L’ordinanza, pertanto, va annullata e gli atti trasmessi nuovamente al Tribunale del riesame di Napoli che, nel nuovo esame, si adeguera’ al seguente principio di diritto: “nel procedimento conseguente all’appello proposto dal P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il tribunale puo’ acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Cio’, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione e’ sanzionata in via generale dall’articolo 178 c.p.p., comma 1”.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli – sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi – per nuovo esame.

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