Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 20 maggio 2016, n. 21051

Il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., deve limitarsi a valutare -sulla base di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale- se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, in modo così radicale da rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti e agli approfondimenti probatori che ivi potranno essere disposti e, nell’effettuare tale valutazione, il GUP non può procedere ad una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ne’ può formulare un giudizio sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato (che è riservato al giudice del dibattimento in esito all’assunzione delle prove), essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico dell’imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 20 maggio 2016, n. 21051

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 305/2013 GIP TRIBUNALE di LANCIANO, del 01/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPINI Stefano;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza ex articolo 425 c.p.p. in data 1.6.2015, il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lanciano dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato ascritto perche’ il fatto non costituisce reato. Al prevenuto viene contestato, quale vice direttore della (OMISSIS), di aver stipulato un contratto di conto corrente con (OMISSIS) facendosi dare interessi usurari negli (OMISSIS).
2. Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la parte civile (OMISSIS), in proprio e tramite difensore, lamentando: inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale (articoli 192 e 425 c.p.p.); si contesta che il GUP ha affermato non esservi in atti la prova che l’imputato avesse autonomia nella determinazione delle condizioni contrattuali e dei costi di accesso al credito, senza considerare che dall’esito delle indagini delegate alla Guardia di Finanza (cfr. nota del 22.5.2014, prodotta in allegato al ricorso) emergeva come l’imputato non fosse un vice direttore di filiale, ma il vice direttore centrale della banca, specificamente preposto alla determinazione dei tassi di interesse, nel (OMISSIS) da solo e nel (OMISSIS) unitamente ad un comitato tecnico. – violazione dell’articolo 425 c.p.p. e delle regole di giudizio in esso racchiuse, in relazione alle finalita’ che il legislatore ha attribuito all’istituto dell’udienza preliminare. Il giudice ha infatti il potere di pronunciare la sentenza ex articolo 425 c.p.p. non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilita’ che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, dovendosi necessariamente il suo scrutinio attenere alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto. Il provvedimento emesso all’esito dell’udienza preliminare deve avere quindi natura processuale e non puo’, pertanto, riguardare aspetti di merito della vicenda. Nella fattispecie, la statuizione non ha considerato le possibili evoluzioni dibattimentali, non esprimendo una prognosi d’utilita’ ma un chiaro giudizio di merito, peraltro omettendo di valutare e motivare su prove esistenti e gia’ raccolte nel corso delle indagini preliminari; – violazione dell’articolo 43 c.p.: anche a proposito dell’elemento soggettivo, escluso dal GUP sulla base di un ragionamento probabilistico che trascura le possibili integrazioni probatorie provenienti dal dibattimento, si censura l’apprezzamento operato in sede di udienza preliminare.
3. Con memoria trasmessa via fax e pervenuta in data 2.5.2016, il difensore dell’imputato ha eccepito l’inammissibilita’ e comunque l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilita’ della memoria tardivamente trasmessa dal difensore dell’imputato, fatta pervenire solo nella giornata del 2.5.2016 e dunque in violazione delle previsioni stabilite per il procedimento dinanzi questa Corte.
2. Il ricorso della parte civile, con riferimento al primo assorbente motivo, e’ fondato e, come tale, risulta pienamente accoglibile.
2.1. Va premesso che, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, il giudice dell’udienza preliminare puo’ pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio, ossia quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio del giudice dell’udienza preliminare, quindi, deve essere di mera valutazione processuale, e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio – quest’ultimo – che compete solo al giudice del dibattimento. Sul punto, questa Corte ha avuto occasione di statuire che “ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell’udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio” (Sez. 2, sent. n. 45989 del 18/10/2013, Rv. 257309); e che “(…) il giudice dell’udienza preliminare, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare – sulla base di un giudizio prognostico – l’inutilita’ o superfluita’ del dibattimento, senza poter operare valutazioni di tipo sostanziale” (Sez. 3, sent. n. 39401 del 21/03/2013. Rv. 256848; nello stesso senso, Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645) e “in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti (…) deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio” (Sez. 6, sent. n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 10849 del 12/01/2012, Rv. 252280).
3. Il Collegio condivide tale interpretazione dell’articolo 425 c.p.p.. Ed invero, il giudice dell’udienza preliminare ha una mera funzione di filtro rispetto al dibattimento (onde evitare, in ossequio al principio di economia dell’attivita’ processuale, la celebrazioni di dibattimenti inutili) e – nel rispetto di tale funzione – gli spetta solo di decidere se il materiale probatorio, che il Pubblico Ministero ha acquisito nel corso delle indagini preliminari, sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. Si tratta di un giudizio prognostico che – con tutta evidenza e’ di natura processuale e non di merito, sicche’ il proscioglimento deve essere escluso in tutti quei casi in cui gli elementi probatori acquisiti a carico dell’imputato nel corso delle indagini preliminari si prestino a letture alternative o aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
Sotto tale profilo, va peraltro tenuto presente che, nel sistema del vigente codice di procedura penale, l’assunzione delle prove dichiarative (le prove cd. costituende) avviene per la prima volta nel dibattimento, residuando solo un eventuale e limitato valore probatorio alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari. preliminari. Invero, il giudice dell’udienza preliminare non deve fermarsi a valutare cio’ che le persone informate sui fatti hanno dichiarato alla polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica, ma deve considerare anche cio’ che esse – una volta divenute testimoni – potranno dichiarare davanti al giudice, anche in termini di chiarimenti, precisazioni e integrazioni delle dichiarazioni gia’ rese.
Pertanto, il giudizio del giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia di proscioglimento, deve essere oltremodo cauto, perche’ solo il giudice del dibattimento puo’ stabilire in termini definitivi, sulla base degli elementi di prova raccolti in quella sede, se l’imputato possa o meno ritenersi colpevole.
4. Nel caso di specie e’ sufficiente la lettura della sentenza impugnata per rendersi conto della violazione di legge sotto l’evidenziato profilo, in quanto il giudice dell’udienza preliminare, non solo e’ entrato nel merito della valutazione delle singole prove e dei singoli indizi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ma – a seguito di una disamina del complesso materiale probatorio contenuto nei fascicolo del Pubblico Ministero – e’ pervenuto, in sostanza, ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, sostituendo cosi’ – in modo surrettizio – la propria valutazione a quella del Tribunale e precludendo quella futura assunzione delle prove in dibattimento che avrebbe potuto dipanare i punti oscuri della vicenda fattuale, sottolineati nella motivazione della sentenza impugnata. Invero, la sentenza assume conclusioni di merito, peraltro esposte – almeno in parte – in forma dubitativa e con ricorso ai criteri interpretativi della prova logica, non compatibili con la portata di cognizione limitata assegnata al giudice dell’udienza preliminare, riconoscendo come l’ipotesi accusatoria sia messa in crisi, principalmente sotto il profilo dell’elemento soggettivo, sulla base di un assunto che pare erroneo; e cioe’ il GUP parte dal presupposto che l’imputato non disponesse di autonomia tale da mettere in discussione le modalita’ di computo degli interessi praticate dall’Istituto, trascurando di considerare che, quanto meno dall’informativa della Guardia di Finanza prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso, figurasse, invece, che l’imputato, quale vice direttore centrale di (OMISSIS), era proprio colui che determinava o concorreva a determinare le condizioni di erogazione del credito.
4. La sentenza impugnata va, percio’, annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Lanciano perche’ un diverso giudice dell’udienza preliminare formuli un nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: “il giudice dell’udienza preliminare, ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a provvedere a norma dell’articolo 425 c.p.p., comma 3, deve limitarsi a valutare – sulla base di un giudizio prognostico di valenza meramente processuale – se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, in modo cosi’ radicale da rendere inutile lo svolgimento del dibattimento, anche con riferimento agli ulteriori elementi di prova, ai chiarimenti e agli approfondimenti probatori che ivi potranno essere disposti. Nell’effettuare tale valutazione, il giudice dell’udienza preliminare non puo’ procedere ad una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio ne’ puo’ formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza dell’imputato (che e’ riservato al giudice del dibattimento in esito all’assunzione delle prove), essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi di prova acquisiti a carico dell’imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.
5. Alla pronuncia di annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lanciano per nuovo giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *