Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 24 marzo 2017, n. 14806

Nel reato di truffa aggravata in danno dello Stato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nonché dei conti correnti deve tenere conto dell’importo complessivo decurtato della somma che ha fatto conseguire un’utilità all’amministrazione in ragione dell’esecuzione delle prestazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 24 marzo 2017, n. 14806

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. IASILLO Adriano – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 688/2016 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 24/10/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

lette le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/7/2016, la Sesta sezione penale di questa Corte annullava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma con la quale era stato confermato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. dello stesso Tribunale emesso in data 7/3/2016, avente ad oggetto i beni mobili ed immobili ed i conti correnti intestati a (OMISSIS) e sino all’importo complessivo di Euro 362.046,02, quale profitto del reato di corruzione e di truffa continuata ed aggravata in danno dello Stato. La Corte, premesso che la misura del profitto del reato veniva determinata in complessivi Euro 362.046,02 e che, nell’ambito di tale importo, era anche ricompresa la somma di Euro 88.339,00 pari alle prestazioni indebitamente ricevute dal ricorrente quale corrispettivo per il mercimonio legato all’abuso della sua qualita’ (e dunque piu’ correttamente da qualificarsi quale prezzo del reato), precisava che nella quantificazione del profitto dovesse scomputarsi l’utilita’ conseguita dall’amministrazione in ragione dell’esecuzione delle prestazioni. Con riferimento, poi, al sequestro disposto ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies precisava come la motivazione del provvedimento impugnato fosse del tutto apparente, in quanto non vi era stata alcuna verifica sui tempi e sui modi di formazione della provvista oggetto di sequestro e soprattutto alcuna valutazione sulla compatibilita’ con i redditi, la cui misura viene semplicemente ipotizzata.

2. Con ordinanza in data 24/10/2016 il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro.

2.1. Con riferimento alla somma di Euro 273.824,50, la riteneva sottoposta a sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies e, dunque, basata sulla sola sproporzione tra il reddito del ricorrente ed il valore dei beni sequestrati, non assumendo, dunque, rilievo l’orientamento valso “nella giurisprudenza della Suprema Corte in relazione alla ordinaria confisca per equivalente di cui all’articolo 321, comma 2 bis, di cui l’articolo 322-ter cod. pen. costituisce diretta applicazione”.

2.2. Riguardo alla somma di Euro 88.221,52, sottoposta a sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. e articolo 322-ter cod. pen., trattandosi di indebita utilita’ ricevuta direttamente dal pubblico ufficiale, la riteneva, attesa la sua natura, sottratta al principio di diritto espresso dalla sentenza di rinvio, secondo cui le utilita’ conseguite dall’esecuzione dei contratti in favore della P.A. illecitamente appaltati dovessero essere scomputate nella determinazione del profitto.

2.3. Rilevava, infine, come fosse precluso al Tribunale del riesame procedere, allo stato degli atti, ad eventuali scomputi dalle somme sequestrate di importi pari alle utilita’ eventualmente conseguite dalla P.A. stante l’assenza di poteri istruttori all’uopo conferiti, il cui esercizio si porrebbe in contrasto con la celerita’ che deve contrassegnare il procedimento di riesame.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore nell’interesse dell’indagato (OMISSIS), chiedendone l’annullamento.

3.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza di norme processuali penali in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 321 c.p.p., comma 1 e articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a), avendo il Tribunale del riesame disatteso il dictum enunciato dalla Sesta sezione nella sentenza di annullamento con rinvio. In particolare, quanto al sequestro della somma di Euro 273.824,50, pur avendo il Tribunale precisato che il sequestro doveva intendersi disposto per equivalente ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies in ragione della sproporzione tra il reddito del ricorrente ed il valore dei beni sequestrati, aveva del tutto omesso di indicare il criterio utilizzato per giungere a determinare tale sproporzione.

3.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il G.I.P. non avrebbe disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 273.824,50 ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies avendo strutturato il provvedimento esclusivamente in chiave di profitto-prezzo dei reati contestati che attengono al ruolo ed alla funzione svolta dall’indagato presso la UAS in un arco temporale ben determinato, ossia dall’ottobre 2012 all’ottobre 2014.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte con memoria in data 2/2/2017 ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame, per essere fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ fondato nei sensi di cui in motivazione.

5.1. Anzitutto va chiarito che, quanto alla somma di Euro 273.824,50, pur essendosi fatto in parte erroneamente riferimento, nel provvedimento genetico del G.I.P., al profitto illecito “relativo all’ammontare complessivo delle commesse/gare/ordinativi” (e, dunque, ad un sequestro che potrebbe apparire determinato soltanto in funzione del profitto dei reati contestati), tale importo deve invece piu’ correttamente riferirsi alla dubbia provenienza dei versamenti di denaro contante effettuati nel periodo 2008-2014 sui conti correnti intestati all’indagato, di cui lo stesso G.I.P. da’ espressamente atto sia nella parte iniziale del provvedimento (cfr. pag. 6) che nello stesso capoverso in cui erroneamente richiama il profitto dei reati contestati (“il profitto illecito e’ pari all’ammontare complessivo delle commesse/gare/ordinativi di Euro 273.824,50 riferentesi a versamenti di somme di dubbia provenienza versati sui conti correnti, atteso che esse sono tutte conseguenza di accordi corruttivi”). Ne consegue, pertanto, per come correttamente rilevato dallo stesso Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che detto importo deve ritenersi sequestrato in quanto finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies.

5.2. Quanto, poi, alla somma di Euro 88.221,52, essa costituisce l’indebita utilita’ direttamente ricevuta dall’indagato quale prezzo (e contestuale profitto) della strumentalizzazione della sua pubblica funzione in favore delle ditte private (che, per tale ragione, facevano fronte anche a pagamenti per prestazioni rese da terzi in favore del p.u.); trattasi, all’evidenza e per quanto affermato dallo stesso ricorrente – che sul punto non ha avanzato doglianze – di un sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 319-quater e 322-ter cod. pen., quale prezzo (profitto) del reato

5.3. Tanto premesso, il Tribunale risulta avere quindi correttamente individuato il tipo di sequestro adottato e la misura delle somme direttamente costituenti l’indebita’ utilita’ (Euro 88.221,52) percepita dal ricorrente nella sua qualita’ di p.u. Sotto tali aspetti il Tribunale risulta avere adempiuto al dictum espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio.

Con riferimento, invece, alla somma sequestrata ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies ed all’affermata evidente sproporzione tra i redditi verosimilmente percepiti dal ricorrente e le effettive disponibilita’ e spese dal medesimo compiute, il Tribunale non ha assolto l’obbligo di svolgere quella verifica, demandatagli espressamente dalla sentenza di rinvio, relativa ai tempi ed ai modi di formazione della provvista oggetto di sequestro, nonche’ quella valutazione concernente la compatibilita’ con i redditi dell’indagato, la cui misura e’ meramente ipotizzata, non essendosi indicati gli importi percepiti dal medesimo a vario titolo (quale, fra gli altri, di emolumenti, missioni, incarichi), ne’ l’eventuale sussistenza ed ammontare di stipendi di cui siano titolari ulteriori componenti del nucleo familiare, ne’ le complessive capacita’ economiche di quest’ultimo (elementi tutti che dovranno necessariamente valutarsi con riguardo alla tipologia delle poste “attive” eventualmente vantate dall’indagato, che, per lo piu’, appaiono essere costituite da versamenti in contanti, di per se’ gia’ chiaramente evocativi di evasione fiscale). Il Tribunale, infatti, si e’ limitato a fare riferimento, in modo del tutto generico e apodittico, alla “sproporzione tra il reddito del ricorrente ed il valore dei beni sequestrati”. Ne’ vale a colmare la censurata lacuna motivazionale il rinvio operato a pag. 5 della precedente ordinanza dello stesso Tribunale, posto che trattasi proprio di quella parte della motivazione ritenuta insufficiente dalla Sesta sezione penale di questa Corte a dare conto delle rationes legittimanti il disposto sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies.

Va, pertanto, annullato il provvedimento impugnato con nuovo rinvio al Tribunale del riesame che procedera’ a nuova valutazione sul punto secondo i parametri sopra indicati, fermo restando il vincolo reale con riguardo al sequestro della somma di Euro 88.221,52.

Restano assorbite le ulteriori censure mosse con il ricorso in quanto attinenti alle valutazioni relative all’esatta individuazione della provvista di carattere “sproporzionato”, questione che dovra’ formare oggetto di specifico apprezzamento da parte del Tribunale in sede di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

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