Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 28 giugno 2017, n. 31652

Qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 28 giugno 2017, n. 31652

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, depositando memoria conclusiva e nota spese;

udito il difensore dell’ imputato, Avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 18/10/2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 16/10/2014 in punto di affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato (OMISSIS) per i reati di appropriazione indebita e truffa aggravata, rideterminando la pena inflittagli e riducendo, altresi’, l’ammontare della somma da versare in favore delle parti civili costituite a titolo di provvisionale.

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore, formulando tre motivi.

Primo motivo: violazione di legge in relazione all’articolo 8 c.p.p. e articolo 640 c.p.. Assume il ricorrente che, sebbene nel presente procedimento fosse pacifico, documentalmente provatole non contestato, che la consegna di due assegni da parte delle persone offese, oggetto del reato di truffa, era avvenuta a Palermo ma l’incasso dei titoli era stato effettuato presso l’istituto bancario sito in (OMISSIS), provincia di Agrigento con la conseguenza che la competenza territoriale era sicuramente quella del tribunale di Agrigento, la corte territoriale aveva errato nel confermare la decisione del Tribunale di Palermo che aveva radicato la competenza territoriale in detta citta’, pur a fronte della tempestiva eccezione formulata dal ricorrente all’udienza del 26/03/2014.

Secondo motivo: violazione di legge in relazione all’articolo 62 c.p., n. 7.

Rileva il ricorrente che tenuto conto dei beni acquisiti dai ricorrenti e delle somme restituite il danno complessivo effettivo ammontava ad Euro 15.000,00 – come accertato nella sentenza di appello – con la conseguenza che andava esclusa l’aggravante del danno di rilevante entita’. Terzo motivo violazione di legge e difetto di motivazione; assume il ricorrente che la corte d’appello non aveva fornito una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del reato di appropriazione indebita: infatti l’imputato aveva ricevuto somme di danaro per l’acquisto di uno isteroscopio, bene effettivamente consegnato alla dott.ssa (OMISSIS), difettando, quindi, sia l’elemento soggettivo che quello oggettivo del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso e’ fondato.

Va premesso che nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di reati connessi (appropriazione indebita, capo a. e truffa, capo b.), occorre fare riferimento, ai sensi dell’ articolo 16 c.p.p., al giudice territorialmente competente per il reato piu’ grave, nella specie la truffa.

Deve, quindi, rilevarsi che secondo quanto si desume univocamente dal capo di imputazione relativo, detto reato e’ stato perpetrato, esclusivamente, mediante la consegna di due assegni bancari per l’importo complessivo di Euro 28.000,00 consegnati materialmente a Palermo ma incassati dall’ imputato, secondo quanto e’ incontestato, presso l’istituto bancario sito in (OMISSIS), provincia di Agrigento.

2. Cio’ posto deve evidenziarsi che la doglianza relativa alla incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo deve ritenersi fondata per le seguenti considerazioni.

2.1. Punto di partenza per una corretta disamina della problematica in questione e’ costituito dalla sentenza n. 18/2000 della Cassazione a SS.UU. che ha ribadito il principio di diritto secondo il quale “poiche’ la truffa e’ reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoniidel soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non gia’ quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l’oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione e’ quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiche’ solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa”.

2.2. Sul punto va osservato che la fattispecie sottoposta all’attenzione delle SS.UU. era proprio quella dell’agente (rectius: truffatore) venditore e delle parti lese (rectius: truffati) acquirenti che avevano pagato il prezzo dovuto a mezzo assegni bancari che l’agente aveva monetizzato incassandoli.

In tale ipotesi, le SS.UU. hanno osservato che la competenza territoriale era quella del Tribunale presso il cui circondario l’agente aveva incassato l’assegno perche’ era in quel momento che si era realizzato, da una parte, il vantaggio patrimoniale per il truffatore (appropriazione della somma portata dall’assegno) e, dall’altra, la lesione del patrimonio (perdita del denaro) delle parti lese.

2.3. Infatti la truffa e’ un reato che prevede, come elementi costitutivi due requisiti vale a dire: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente ed il danno da parte del soggetto leso, solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa puo’ dirsi consumata proprio perche’ la condotta ingannatrice – cui sono causalmente riconducibili i due suddetti eventi – si e’ integralmente realizzata.

Pertanto, ai fini della soluzione delle questioni riguardanti la competenza territoriale, occorre accertare il luogo dove si e’ realizzato l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato.

2.4. E’ stato, ancora, precisato (vedi Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 22/01/2010, Rv. 246443) che tale principio non e’ derogato nell’ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari rilevandosi che l’assegno circolare pur costituendo un mezzo di pagamento in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della sua regolarita’, conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617/2007, rv 601099; sez. 1 Civ., n. 11851/2006, rv 589399; sez. 3 civ., n. 6291/2008, rv 601983).

3. Nella fattispecie in esame e’ stato l’acquirente ad essere stato truffato: lo stesso ha, infatti, consegnato due assegni e non ha ricevuto alcuna merce.

Ora, applicando al caso di specie il principio di diritto di cui si e’ detto, la truffa contrattuale de qua si e’ perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore ha fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente, divenendo definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa.

3.1. Da quanto premesso deriva che poiche’, secondo quanto e’ incontroverso, i titoli in questione – i soli dati in pagamento relativamente alla truffa in contestazione, secondo quanto risulta anche dal capo di imputazione – sono posti all’incasso in (OMISSIS) (Agrigento), la competenza territoriale si appartiene non al Tribunale di Palermo bensi’ a quello Agrigento; l’accoglimento del superiore motivo di ricorso implica l’assorbimento degli altri.

4. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono, pertanto, essere annullate senza rinvio e gli atti vanno rimessi alla competente Procura della Repubblica. La questione relativa alle eventuali spese processuali in favore della parti civili costituite (OMISSIS) e (OMISSIS) sara’ oggetto del nuovo giudizio di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento anche ai fini della eventuale liquidazione delle spese in favore della parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS).

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

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