Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 29 novembre 2016, n. 50726

In tema di sequestro preventivo per equivalente confiscabili anche dei beni di proprietà esclusiva se acquistati in regime di comunione dei beni tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 29 novembre 2016, n. 50726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – est. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 13/4/2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Lucia Aielli;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/4/2016 il Tribunale di Milano respingeva l’istanza di riesame del sequestro preventivo per equivalente disposto con decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 27/2/2016, su un’unita’ immobiliare sita in Milano, un’imbarcazione di proprieta’ esclusiva della ricorrente e conti correnti bancari, altri beni immobili, mobili, quote societarie rapporti finanziari sequestrati a (OMISSIS) e dei quali la (OMISSIS) e’ titolare al 50% essendo coniuge dell’indagato in regime di comunione dei beni, in relazione ai reati di cui all’articolo 640 c.p., comma 2, n. 1 e articolo 61 c.p., n. 7, articoli 648 bis e 648 ter c.p., nell’ambito di un ampio procedimento a carico di (OMISSIS) ed altri soggetti, indagati per il reato di associazione a delinquere transnazionale diretta a commettere truffe in danno della (OMISSIS) S.p.a., e reimpiego di proventi illeciti.

2. Ricorre per cassazione l’indagata, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione di legge e segnatamente dell’articolo 325 c.p.p. e totale carenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame erroneamente richiamato, per giustificare il sequestro per equivalente, i presupposti legittimanti la confisca ex L. n. 356 del 1992, articolo 12 sexies senza tener conto della effettiva disponibilita’ dell’immobile sito in (OMISSIS) in capo a (OMISSIS) la quale, asseriva la difesa, riceveva i canoni di locazione del predetto immobile, beneficiava del vincolo di natura alimentare sui rapporti finanziari e sui beni sequestrati, risultanti, dunque, nella disponibilita’ esclusiva della ricorrente;

2.2. violazione di legge in relazione all’articolo 325 c.p.p., avendo il Tribunale operato un’inammissibile inversione dell’onere della prova sollecitando la prova di un fatto negativo e cioe’ la non disponibilita’ dei beni da parte di (OMISSIS).

2.3. In data 13/9/2016 la ricorrente depositava una memoria nella quale ribadiva le proprie censure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Va ricordato che l’articolo 325 c.p.p., prevede che contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha, tuttavia, piu’ volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).

Ancora piu’ di recente e’ stato precisato che e’ ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perche’ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589/2013, rv. 254893).

Ebbene nel caso in esame di Tribunale di (OMISSIS), conformemente all’insegnamento della Corte di legittimita’ (Sez. 5, 49596/2014, rv.261677; Sez. 6, 49478/2015, rv. 265433), ha dapprima evidenziato in modo puntuale e corretto, le concrete risultanze processuali e l’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (OMISSIS) (ed altri), in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata (articolo 640 c.p., comma 2) (pag. 17 dell’ordinanza) sottolineando come, attraverso la costituzione di un gruppo di societa’ italiane ed estere ed attraverso falsa documentazione da presentare al Ministero per lo Sviluppo Economico per l’ottenimento dell’indispensabile autorizzazione e di false fideiussioni da presentare a (OMISSIS) rete gas, a garanzia del costo dei prelievi in bilanciamento, fossero state perpetrate da (OMISSIS) (coniuge della ricorrente) ed altri soggetti, una serie di truffe in danno della (OMISSIS) s.p.a, i cui proventi venivano reimpiegati in operazioni immobiliari e in societa’ estere per poi essere destinati a rientrare in Italia e ad essere reinvestiti in attivita’ lecite e illecite ed in particolare nell’acquisto di immobili, attivita’ commerciali beni di lusso.

Nel prosieguo il Tribunale ha delineato il periculum in mora ritenendo che l’incapienza reddituale della (OMISSIS) rispetto ai beni da lei posseduti dimostrasse la disponibilita’ degli stessi in capo al marito (OMISSIS), con cio’ richiamando i presupposti della cd. confisca allargata di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, quando invece le due misure cautelari presentano connotati e struttura profondamente diversi.

Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, pur non richiedendo un rapporto di pertinenzialita’ tra reato e bene da confiscare, implica l’accertamento di un reato idoneo ad innescare il vincolo sul bene da confiscare o sul suo valore equivalente; invece il sequestro prodromico alla c.d. confisca allargata non richiede alcuna relazione tra il reato e il bene, fondandosi esclusivamente sulla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale.

E tuttavia l’erronea sovrapposizione dei due istituti non ha impedito al Tribunale di motivare in ordine alla disponibilita’ diretta dei beni in capo a (OMISSIS), per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2 22153/2013, rv. 255950) cosicche’ i beni anche se formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilita’ dell’indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e non meramente congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di esso venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, 152110/2012, rv 252378).

Nel caso specie il tribunale si e’ attenuto a tali principi ritenendo che il regime di comunione legale tra i coniugi e la proprieta’ (al 50%) con (OMISSIS), dei beni, giustificassero l’apprensione dell’intero patrimonio compresi i beni di proprieta’ esclusiva, dal momento che non poteva certo procedersi alla loro divisione (Sez. 3 n. 3535/2015, Rv. 266246: in motivazione la Corte ha, altresi’, precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca puo’ riguardare i beni in comproprieta’ anche nella loro interezza, qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento).

Ne’ risulta invertito l’onere probatorio, come sostenuto dalla ricorrente e in parte affermato anche dal Procuratore generale, con riguardo ai beni di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS) perche’, a prescindere dalla indimostrata disponibilita’ del bene da parte della ricorrente, la disponibilita’ diretta dei beni in capo al (OMISSIS), si ricava dal regime di comunione legale vigente tra i coniugi (articolo 177 c.c.). La regola, infatti, in regime di comunione legale, e’ che gli acquisti compiuti, insieme o separatamente, dai coniugi durante il matrimonio cadano automaticamente in comunione tra i coniugi stessi, senza che ne’ il coniuge acquirente, ne’ il coniuge non acquirente, o entrambi, possano evitare tale effetto, ne consegue che la (con)titolarita’ dei beni in capo all’indagato (OMISSIS), per effetto del regime di comunione legale, anche con riferimento ai beni di proprieta’ esclusiva della moglie, valgono a dimostrare la disponibilita’ formale e sostanziale e dunque la gestione immediata e diretta degli stessi.

Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

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