Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 29 novembre 2016, n. 50733

In caso di appropriazione indebita del bene in leasing ai fini della titolarità del diritto di querela la cassazione chiarisce che il trasferimento del veicolo si realizza con l’incontro del consenso e la “traditio” della cosa, mentre la trascrizione al Pra ha solo una funzione dichiarativa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 29 novembre 2016, n. 50733

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 66/2016 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO, del 11/05/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CARDIA Delia che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure coercitive confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del (OMISSIS), indagato per il reato di appropriazione indebita di due autocarri, dei quali aveva la disponibilita’ sulla base di un contratto di leasing.

2. Avverso tale proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato che deduceva:

2.1. vizio di legge in relazione alla tempestivita’ della querela. Si deduceva che il 31 ottobre 2013 era stato e notificato un decreto ingiuntivo per la riconsegna dei veicoli” e che il 1 aprile 2014 era stata inviata una diffida per la “restituzione dei mezzi”: tali atti secondo il ricorrente impedivano di assegnare rilevanza ai fini della individuazione del dies a quo per la presentazione della querela alla diffida inviata solo nel luglio del 2015. Si deduceva inoltre che non era stato considerato che dalle visure del PRA emergeva la “perdita di possesso” fin dal 9 ottobre 2012;

2.2. vizio di legge: la titolarita’ del diritto di querela sarebbe spettato solo alla societa’ proprietaria iscritta al PRA e non al nuovo acquirente, ovvero la ” (OMISSIS) srl”, che non risultava dai registri, dato che non era stata effettuata la trascrizione;

2.3. vizio di legge in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari che sarebbero inesistenti in quanto in quanto i veicoli sarebbero “sostanzialmente radiati” dall’ottobre 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Il reato di appropriazione indebita di un bene in “leasing” e’ integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporta “uti dominus” non restituendolo senza giustificazione, cosi’ da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell’inadempimento nel pagamento dei

canoni (Cass. sez. 2, n. 25288 deI31/05/2016 Ud. (dep. 17/06/2016) Rv. 267114). Invero, si ribadisce che la volonta’ di intervertire il possesso e’ diversa da quella di non volere adempiere al contratto di leasing, sicche’ le vicende civilistiche conseguenti all’inadempimento dei canoni, con conseguenti diffide all’adempimento ed alla restituzione dei beni locati possono non avere rilevanza ai fini della conoscenza da parte dell’offeso della volonta’ appropriativa che si manifesta, come nel caso di specie, quando emerge con chiarezza la volonta’ appropriativa, ovvero non solo la volonta’ di non adempiere al contratto, ma quella di comportarsi uti dominus nei confronti del bene detenuto.

Nel caso di specie tale volonta’ e’ emersa con chiarezza come distinta dalla volonta’ di non adempiere solo nel 2015, come risulta dalla insindacabile valutazione di merito effettuata dal giudice della cautela. Ne’ su tale valutazione incide la documentazione allegata dal ricorrente relativa al fatto che nel 2012 il Procuratore della (OMISSIS) dichiarava di non avere la disponibilita’ del bene coerentemente con la cessione dello stesso in leasing all’indagato.

1.2. Con specifico riguardo al motivo che valorizza ai fini della individuazione del dies a quo per la presentazione della querela e della titolarita’ del diritto di querela quanto emergeva dal PRA, il collegio ribadisce che il trasferimento della proprieta’ su autoveicoli e motoveicoli (appartenenti alla categoria dei beni mobili registrati) si realizza con l’incontro del consenso e la traditio della cosa, mentre la trascrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ha solo funzione dichiarativa e, in virtu’ del principio della continuita’ delle trascrizioni secondo la priorita’ temporale, e’ idonea a dirimere il conflitto eventuale insorto tra piu’ acquirenti dallo stesso cedente rispetto al medesimo bene. Ne consegue che la mancata trascrizione del trasferimento della proprieta’ di un autoveicolo o motoveicolo presso il P.R.A., a parte la infrazione disciplinare prevista dal Testo Unico sulla circolazione stradale, non rende inoperante il concluso contratto ne’ influisce sull’acquisto del relativo diritto reale. Pertanto e’ legittima ed efficace la confisca di un motoveicolo acquistato dal condannato senza avere provveduto alla trascrizione del titolo presso il competente P.R.A. (Cass. sez. 4, n. 10593 del 30/09/1988, Rv. 179583).

1.3. Le esigenze cautelari, diversamente da quanto dedotto risultano correttamente individuate in quanto l’utilizzo di fatto dei mezzi indipendentemente dalla perdita di possesso denunciato e’ idonea ad aggravare le conseguenze del reato (pag. 4 ordinanza impugnata).

2. Alla dichiarata inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500.00 alla Cassa delle ammende

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