cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 16 giugno 2014, n. 13684


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23407-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), domiciliato in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– c.ric e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1844/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), unico figlio e unico erede di (OMISSIS), deceduto ab intestato il (OMISSIS), agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Vigevano, nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) ed (OMISSIS) per sentir dichiarare l’invalidita’ o l’inefficacia dell’atto di vendita in data 5.7.2000 per notaio Trotta. Con esso (OMISSIS), cognata di (OMISSIS), utilizzando una procura speciale che questi, malato ormai in fase terminale, le aveva rilasciato il 3.7.2000, pochi giorni prima di morire, aveva venduto ai propri figli, (OMISSIS) ed (OMISSIS), i 4/5 dell’unica proprieta’ immobiliare del rappresentato. A sostegno della domanda deduceva che il prezzo dichiarato nell’atto, di lire 56.000.000, era largamente inferiore a quello di mercato, pari a lire 180.000.000; che la vendita dissimulava una donazione, non essendo stato pagato il prezzo, ad ogni modo irrisorio rispetto al valore effettivo del bene; e che la donazione a sua volta era nulla perche’ nullo era il mandato a donare, in base all’articolo 778 c.c. In subordine, sosteneva trattarsi di negozio annullabile perche’ compiuto in conflitto d’interessi col rappresentato, ai sensi dell’articolo 1394 c.c.; e in ulteriore subordine che tale contratto configurasse un negotium mixtum cum donatione, cui doveva conseguire la condanna degli acquirenti al versamento del prezzo.

I convenuti (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS) nel resistere in giudizio deducevano che il prezzo era stato realmente pagato con un assegno che quest’ultima aveva consegnato a (OMISSIS) e che questi le aveva restituito con una girata fiduciaria, con l’intesa di una nuova consegna della somma una volta che fosse stato dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato (evento non verificatosi per la morte di lui).

Il Tribunale di Vigevano con sentenza n. 645 del 7.10.2004 accoglieva la domanda di estremo subordine e qualificato il contratto come negotium mixtum cum donatione, e come donazione indiretta il collegamento negoziale tra questo e il mandato a vendere, condannava (OMISSIS) a pagare all’attore la somma di euro 28.921,60, corrispondente al prezzo di lire 56 milioni ricavato dal trasferimento dell’immobile a (OMISSIS) ed (OMISSIS).

L’impugnazione proposta da (OMISSIS) era rigettata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1844 del 20.6.2008. Respinta l’eccezione d’inammissibilita’ dell’appello per acquiescenza tacita, la Corte territoriale riteneva che i fatti asseritamente sintomatici della dedotta simulazione ovvero di un conflitto d’interessi fra rappresentante e rappresentato, deponevano, invece, nel senso opposto, quello della volonta’ delle parti di porre in essere, attraverso il meccanismo negoziale anzi detto, una donazione indiretta. La consegna dell’assegno di 56 milioni, pur se non avvenuta contestualmente alla stipula della vendita, aggiunta alle circostanze ulteriori evidenziate dal giudice di primo grado, tra cui l’offerta, dopo la morte di (OMISSIS), della medesima somma a Irma Righi, convivente di lui, la quale l’aveva rifiutata non ritenendosi erede, dimostrava che l’effettiva volonta’ delle parti era stata correttamente ricostruita dal Tribunale. Il fatto che (OMISSIS), separatosi dalla moglie poco dopo la nascita del figlio, (OMISSIS), col quale non aveva mai voluto avere rapporti, avesse inteso con tali atti sottrarre l’immobile di sua proprieta’ all’erede legittimo, non faceva che confermare, secondo la Corte territoriale, la comunanza d’intenti fra la (OMISSIS) e il de cuius.

Non era fondata, poi, la tesi dell’appellante secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione nel ritenere ratificato l’operato della (OMISSIS), ratifica che per di piu’ non sarebbe stata assistita dal requisito di forma scritta a pena di nullita’. Infatti, la (OMISSIS) sin dall’atto della sua costituzione in giudizio aveva dedotto l’avvenuta approvazione del suo operato da parte del mandante; la “ratifica” aveva trovato conferma nella deposizione della teste (OMISSIS), che aveva riferito che il giorno dopo la vendita la (OMISSIS) aveva consegnato a (OMISSIS) l’assegno corrispondente al prezzo di vendita, e che questi vi aveva apposto la propria (ancorche’ invalida) firma per girata; e che detta “ratifica”, “”correlandosi al mandato conferito alla (OMISSIS) dal (OMISSIS), piuttosto che alla pure conferita procura – la quale aveva in effetti, all’evidenza, portata assai ampia, anzi a ben vedere illimitata (…) -, non richiedeva alcuna forma scritta”.

Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a diciannove motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS), che propongono, altresi’, ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – E’ preliminare, dal punto di visto logico-giuridico, l’esame del ricorso incidentale, in quanto basato su censure quasi esclusivamente di stampo processuale.

2. – La prima deduce l’omessa o insufficiente motivazione sull’eccezione d’inammissibilita’ dell’appello per acquiescenza tacita. Si sostiene, in particolare, che la Corte d’appello sarebbe pervenuta a conclusioni diverse se avesse considerato a) che la lettera 2.11.2004, contenente la richiesta di pagamento della somma con riserva d’impugnazione della sentenza di primo grado, era stata inviata solo al difensore della (OMISSIS), non anche a (OMISSIS) ed (OMISSIS), nei cui confronti, pertanto, era venuta meno l’efficacia della riserva stessa; b) che nessuna riserva era stata espressa nel successivo atto di precetto, sicche’ la precedente manifestazione di volonta’ doveva ritenersi superata.

3. – Il secondo motivo del ricorso incidentale riedita la medesima censura di cui sopra, cui aggiunge la violazione dell’articolo 329 c.p.c..

I ricorrenti incidentali lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, nel respingere l’eccezione d’inammissibilita’ del gravame, che le conclusioni dell’appellante erano nel senso di dichiarare, in via principale, la nullita’ o l’inefficacia del contratto di vendita, e in subordine di annullarlo; che l’importo di lire 56 milioni costituiva il corrispettivo della vendita, di cui la (OMISSIS) disponeva avendolo ricevuto nella sua qualita’ di mandataria; che e’ evidente e insanabile l’assoluta incompatibilita’ fra l’intimazione di pagamento della somma anzi detta, mediante notifica dell’atto di precetto basata sulla sentenza di primo grado, e la richiesta di dichiarazione di nullita’, inefficacia o annullamento del contratto stesso; che ipoteticamente accolta l’impugnazione principale, non sarebbe dovuto il prezzo di vendita.

3. – Il terzo motivo, corredato da quesito di diritto ex articolo 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), espone la violazione dell’articolo 1444 c.c., comma 2 e il vizio di omessa motivazione, ed interpella questa Corte su cio’, se rigettata la domanda di annullamento di un contratto di compravendita e pronunciata la condanna dell’acquirente al pagamento del prezzo, la richiesta di pagamento di tale somma costituisca atto di esecuzione del contratto e, quindi, convalida di esso ai sensi della norma precitata.

4. – Il quarto motivo propone la medesima censura di cui sopra, sostituita alla violazione dell’articolo 1444 c.c. quella dell’articolo 329 c.p.c., nel senso che la notifica del precetto per il pagamento della somma dovuta a titolo di prezzo costituirebbe acquiescenza alla decisione indipendentemente dalla riserva di gravame espressa in una precedente lettera, indirizzata, peraltro, ad una soltanto delle parti.

5. – Tutti i predetti motivi, da esaminare congiuntamente per la continuita’ argomentativa che li connota, sono manifestamente infondati.

Essi, infatti, non considerano la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ex articolo 329 c.p.c., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, puo’ essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l’interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volonta’ di avvalersi del diritto di gravame (Cass. n. 7207/05).

A loro volta, gli atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, percio’, implicano tacita acquiescenza alla sentenza, ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della sentenza e che per cio’ stesso rivelano, oggettivamente, in modo inequivoco, una volonta’ in tal senso della parte che li ha posti in essere; conseguentemente, non implicano acquiescenza ne’ l’iniziativa della parte totalmente o parzialmente soccombente che abbia fatto notificare alla controparte la sentenza in forma esecutiva, ne’ la richiesta di pagamento, e l’effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio di appello di quanto alla stessa ivi riconosciuto dato che, per il primo degli atti considerati, la notificazione della sentenza, alla quale entrambi le parti sono legittimate, e’ solo atto diretto a far decorrere il termine breve di impugnazione e, per il secondo dei predetti atti, la richiesta di pagamento e l’effettiva riscossione possono essere ricondotte alla volonta’ di conseguire quanto gia’ riconosciuto nella sentenza, di per se’ non incompatibile con la volonta’ di impugnazione della medesima sentenza per il di piu’ negato (Cass. n. 11258/96; conformi, Cass. nn. 4283/99 e 7478/00; in senso analogo, v. anche Cass. nn. 3282/90 e 2034/90).

5.1. – Nel caso che qui ne occupa, va osservato che la stessa parte controricorrente riferisce (pag. 5 del controricorso) che in una lettera del 2.11.2004 il legale di (OMISSIS) nel sollecitare al collega difensore di (OMISSIS) il pagamento della somma riconosciuta all’attore dal giudice di primo grado, manifesto’ l’intento del proprio cliente d’interporre appello; e che successivamente fu notificato il 27.11.2004 a (OMISSIS) l’atto di precetto.

Orbene, a stregua dei superiori principi, preannunciare l’azione esecutiva e compiere il suo atto prodromico non significa prestare acquiescenza alla pronuncia di primo grado. Possibile l’appello e ovviamente incerto il suo esito, e’ logico che la parte solo parzialmente vittoriosa in primo grado intenda realizzare nelle more gli effetti vantaggiosi della decisione, non ostandovi, nell’ipotesi di un successivo diverso e miglior risultato processuale, l’eventuale restituzione di quanto ottenuto in sede coattiva. Per il resto, e’ a stento il caso di rilevare che a) l’espressa riserva d’appello e il successivo atto di precetto notificato per ottenere il pagamento, come non sono necessari ad evitare l’acquiescenza tacita verso la parte destinataria, cosi’ non valgono a dimostrarla, a contrario, verso gli altri litisconsorti, il silenzio verso i quali e’ privo di significato; b) il precetto e’ atto prodromico all’esecuzione forzata e a null’altro; sicche’ da un lato e’ insensato e privo di qualsivoglia aggancio normativo teorizzare che il precettante parzialmente vittorioso debba reiterare con esso la precedente dichiarazione stragiudiziale di voler proporre appello, e dall’altro e’ arbitrario inferirne conseguenze di sorta, in un senso come in quello opposto.

5.1.1. – Infine, confuso e privo di base logica e’ l’assunto, che forma oggetto del terzo motivo del ricorso incidentale, secondo cui la richiesta di pagamento della somma precettata in forza della provvisoria esecutorieta’ della sentenza di primo grado integrerebbe una pretesa di adempimento del contratto e, con essa, la convalida di questo ai sensi dell’articolo 1444 c.c., comma 2.

Al contrario, va osservato che (OMISSIS) e’ stata condannata al pagamento in favore dell’attore della somma ricavata dal negotium mixtum cum donatione che ella, quale procuratrice e mandataria di (OMISSIS), stipulo’ con (OMISSIS) ed (OMISSIS). Tale condanna deriva, dunque, dall’inadempimento di un’obbligazione ex mandato – la validita’ del cui titolo non e’ controversa – e non certo da un obbligo scaturito dal negozio gestorio, che e’ quello che i controricorrenti vorrebbero convalidato.

Oltre a cio’, la tesi in esame si esaurisce in un artificio verbale, prima ancora che concettuale, consistente nel fare commistione tra adempimento (che determina la convalida solo se volontario e proveniente dalla parte consapevole della causa di annullamento esistente a suo favore) e pretesa di adempimento (che provenendo dalla parte opposta non produce alcun effetto a tal fine); e tra esecuzione forzata (con cui si esercita il potere d’azione che deriva dal titolo esecutivo) ed esecuzione del contratto (che opera al di fuori del e a prescindere dal processo).

6. – Il primo, il secondo ed il terzo mezzo del ricorso principale, corredati (come i successivi) da quesiti di diritto ai sensi dell’articolo 366-bis c.p.c., espongono, rispettivamente, la violazione degli articoli 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; la violazione o falsa applicazione delle stesse norme ma in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; e il vizio di contraddittorieta’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Tutti e tre i motivi svolgono sotto angoli visuali complementari la medesima censura, e vanno dunque esaminati congiuntamente. Con essi il ricorrente sostiene, reiterando ne’ piu’ e ne’ meno un precedente motivo d’appello (v. pag. 10 sentenza impugnata), che una volta passato in giudicato il “capo” (recte, parte) della sentenza di primo grado che ha dichiarato non simulato il mandato a vendere, il giudice d’appello avrebbe violato le norme su indicate dichiarando che il mandante intendeva in realta’ conferire un incarico non di vendere ma di donare in maniera indiretta; e che, ad ogni modo, vi sarebbe contraddittorieta’ motivazionale fra tale giudicato interno e la suddetta affermazione di merito.

6.1. – La doglianza e’ manifestamente infondata.

Non si puo’ neppure ipotizzare una violazione del giudicato interno per la triplice ottima ragione che a) la Corte d’appello, confermando la sentenza del Tribunale, non puo’ per definizione aver violato alcun giudicato; b) la validita’ del mandato a vendere – che non e’ in questione fra le parti – e’ stata ritenuta gia’ dal Tribunale compatibile, per il suo contenuto e per la successiva condotta comune delle parti (id est, il mandante (OMISSIS) e la mandataria (OMISSIS)), con il successivo negotium mixtum cum donatione stipulato tra la procuratrice ed i suoi figli; pertanto, non essendo l’una affermazione del giudice di primo grado logicamente e giuridicamente scindibile dall’altra, il problema non puo’ essere posto in termini di giudicato, ma solo di fondatezza o non della tesi seguita dal primo giudice e condivisa dalla Corte territoriale; c) poiche’ il giudicato interno si forma per effetto della mancata impugnazione della parte soccombente, e’ solo in presenza di un interesse ad impugnare che esso puo’ configurarsi; interesse che, nella specie, nessuno dei tre convenuti aveva per la semplice ragione di non essere risultati soccombenti ne’ sull’esistenza del mandato ne’ sulla compatibilita’ tra questo e il contratto gestorio: infatti, in primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS) sono risultati vittoriosi in tutto, a parte la compensazione delle spese, mentre (OMISSIS) e’ stata soccombente solo sull’obbligo, inadempiuto ma non per questo contestato, di retro trasferimento del prezzo di vendita all’erede del mandante.

7. – Con il quarto motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 l’insufficienza della motivazione, perche’ non sarebbe stata spiegata la ragione per cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto provato che (OMISSIS) intendesse porre in essere una donazione indiretta, visto che la procura conteneva l’incarico a vendere. E deduce che ciascuno dei fatti considerati dalla Corte territoriale a sostegno della decisione e’ suscettibile di un’interpretazione diversa.

7.1. – Il motivo e’ infondato.

E’ fermo e noto indirizzo di questa Corte che la motivazione di una sentenza e’ insufficiente quando riveli, nel suo insieme, un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento, ed e’ contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, cioe’ l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata; e tali vizi, pertanto, non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 914/96, 2114/95, 131/83 e 2344/74). Ne deriva che non si richiede al giudice di merito di vagliare tutte le possibili letture di un dato fatto storico, ma solo di dare contezza logica delle ragioni del proprio convincimento su di esso.

7.1.1. – Nella specie, la Corte distrettuale ha sufficientemente e congruamente motivato sul fatto in questione, li’ dove ha affermato che gli atti, nulla dimostra che (OMISSIS) (…) non fosse ben conscio (…) di quanto, nell’occorso, si faceva, e che “risulta assolutamente evidente che i fatti asseritamente sintomatici della dedotta simulazione negoziale e/o della dedotta esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante si profilano in realta’, tutt’al contrario, come fatti sintomatici dell’inflessibile volonta’ delle parti, segnatamente del (OMISSIS), di porre in essere il trasferimento del bene – persino attuando degli espedienti funzionali, per l’appunto, alla conclusione dell’operazione secondo lo schema, prescelto, della compravendita -; dunque sintomatici dell’intendimento di porre in essere, in definitiva, proprio quel negotium mixtum cum donatione che il Tribunale ha identificato come valido ed efficace contratto realmente voluto dalle parti. E la circostanza che la consegna del corrispettivo di lire 56.000.000 portato dall’assegno, pur se non avvenuta contestualmente alla stipula della compravendita, nondimeno, il giorno successivo, vi fosse stata, aggiunta alle circostanze ulteriori, opportunamente evidenziate dal primo giudice, che l’assegno, ben consapevolmente girato dal (OMISSIS) (ancorche’ con girata irrituale, secondo la normativa sugli assegni), fosse stato poi, per equivalente, messo a disposizione della (OMISSIS), convivente del ridetto (OMISSIS), e, solo dopo il rifiuto di quest’ultima (che si riteneva non erede, perche’ … non sposata), mantenuto nel conto corrente bancario della (OMISSIS), costituisce conferma univoca ed innegabile dell’effettiva volonta’ delle parti, come identificata dal Tribunale. Affermare, poi, in contrario e a sostegno ulteriore del gravame, che i convenuti avevano urgenza di spogliar e il (OMISSIS) dei suoi beni alfine di sottrarli all’erede legittimo appare – ben puo’ dirsi – un perfetto fuor d’opera. Se e’ vero infatti, com’e’ vero (v. atto di citazione in appello, pag. 1), che (OMISSIS) si era separato dalla moglie poco dopo la nascita dell’attuale appellante, col quale non aveva mai voluto avere rapporti, e’ giocoforza concludere, a piu’ forte ragione, come il Tribunale ha concluso di gia’, risultando confermata, ancora una volta, quella piena comunanza di intenti dei partecipi dell’operazione, in particolare del (OMISSIS) e della (OMISSIS), che il primo giudice ha evidenziato, fondatamente, a pag. 7 dell’impugnata sentenza.

Le diverse valutazioni contrapposte dall’odierno ricorrente, secondo il quale (OMISSIS) avrebbe potuto non essere consapevole dell’attivita’ svolta dalla (OMISSIS) perche’ in gravi condizioni di salute e quasi moribondo; che egli avrebbe potuto ottenere un risultato analogo semplicemente sottraendo al figlio, con disposizione testamentaria, la quota disponibile; e che nulla esclude che abbia firmato per girata l’assegno perche’ incapace ormai di comprendere il significato dell’atto; sono tutte considerazioni che (in disparte il loro carattere congetturale e non gia’ presuntivo) nulla aggiungono e nulla sottraggono alla sufficienza della predetta motivazione. E, dunque, in buona sostanza mal celano unicamente il proposito di provocare sui fatti di causa un sindacato di merito che non compete a questa Corte.

8. – Con il quinto motivo e’ dedotta, sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’effettivo pagamento del prezzo di vendita dell’immobile da parte di (OMISSIS) ed (OMISSIS) e con denaro loro. Sostiene parte ricorrente che la mancata prova del pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, la falsa dichiarazione di quietanza resa dalla (OMISSIS) nel rogito notarile, la messa in scena dell’assegno circolare emesso utilizzando una provvista prelevata dal conto di quest’ultima il giorno successivo all’atto e riversato sullo stesso conto il giorno dopo, nonche’ il mancato pagamento a (OMISSIS) o al suo erede, non sarebbero stati spiegati in alcun modo nella sentenza impugnata.

8.1. – Anche tale censura e’ infondata.

Richiamate le considerazioni in diritto premesse nel paragrafo 7.1. sui limiti del controllo sulla motivazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha accertato che (OMISSIS) offri’ a (OMISSIS) un assegno circolare di importo corrispondente al prezzo di vendita dell’immobile. Tale accertamento in punto di fatto non e’ adeguatamente contrastato dal mezzo in esame, tant’e’ che parte ricorrente non nega che l’assegno sia stato firmato dal mandante, ne’ afferma alcunche’ sulla circostanza che la somma sia stata offerta anche alla convivente di lui, (OMISSIS) (la cui deposizione il ricorrente giudica priva di valore sotto altro profilo, quello della provenienza della provvista: v. pag. 19 del ricorso). Sostiene, invece, che si tratterebbe di un fatto irrilevante perche’ il prezzo di vendita deve essere pagato dall’acquirente e non dal rappresentante del venditore (v. pag. 20 ricorso).

Quest’ultima ultima affermazione, pero’, sconfina in una critica di puro fatto. Ai fini della prova della simulazione la provenienza della provvista utilizzata per l’emissione dell’assegno circolare ben poteva essere apprezzata dal giudice di merito come dato di fatto recessivo rispetto alla non rifiutata offerta dell’assegno circolare d’importo corrispondente al prezzo di vendita. Nella logica della decisione l’offerta vale a dimostrare, nel contesto delle altre circostanze esaminate, che il contratto gestorio effettivamente voluto dal mandante e concluso dalla mandataria con i terzi era, appunto, un negotium mixtum cum donatione.

Tale ragionamento dei giudici d’appello deve ritenersi immune da vizi di logica giuridica, ove si consideri che il mandante e’ soddisfatto dalla rimessa del denaro che il mandatario e’ tenuto ad effettuare in suo favore ai sensi dell’articolo 1713 c.c., comma 1, e che essendo il denaro bene fungibile il mandatario puo’ adempiere anche utilizzandone di proprio. Cio’ che rileva, e che congruamente la Corte territoriale ha posto a base della decisione, e’ l’accertamento – non efficacemente contrastato dal ricorso – dell’effettiva volonta’ del mandante di porre in essere una liberalita’ indiretta e della corrispondente sua attuazione con il contratto di cui si discute. Cosi’ come e’ del tutto logico che la Corte distrettuale abbia ritenuto – in sostanza e per il contenuto stesso della decisione resa – che il mancato adempimento dell’obbligazione ex mandato gravante sulla (OMISSIS) (essendo insufficiente la sola offerta, per di piu’ informale) fosse rilevante soltanto ai fini della condanna al relativo pagamento.

9. – Il sesto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perche’ la Corte d’appello, non essendo stato provato l’assunto dei convenuti per cui il prezzo della vendita sarebbe stato pagato il giorno successivo all’atto, avrebbe dovuto applicare in loro danno la regola di giudizio dell’articolo 2697 c.c. e ritenere non provata la circostanza.

9.1. – Il motivo e’ inconcludente perche’ non coglie la ratio della sentenza impugnata.

La Corte milanese ha considerato ai fini della ricostruzione della fattispecie e dell’esclusione della simulazione relativa non il pagamento che sarebbe stato effettuato dai figli della (OMISSIS), ma al contrario quello offerto da quest’ultima al mandante, che solo quest’ultimo la sentenza impugnata considera quale fatto accertato (v. pag. 10, che riferisce dell’assegno che la (OMISSIS) offri’ in restituzione al de cuius e che questi restitui’ con firma di girata fiduciaria alla stessa (OMISSIS) affinche’ quest’ultima custodisse la somma sul proprio conto corrente). La pronuncia d’appello non risolve la questione se gli acquirenti ( (OMISSIS) ed (OMISSIS)) avessero corrisposto i 56 milioni alla madre, in quanto espressamente ritiene che a dimostrare la ridetta donazione indiretta valgano, come s’e’ detto, altre circostanze, tra cui appunto l’offerta dell’assegno da parte della (OMISSIS) a (OMISSIS).

10. – Il settimo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 la violazione degli articoli 782, 1344, 1418, 1322 e 1323 c.c., e lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il principio della prevalenza causale nel qualificare l’atto come vendita mista con donazione. Invece, si sostiene, i giudici d’appello avrebbero dovuto applicare, data la sproporzione fra il valore del bene e il prezzo, la disciplina del contratto prevalente, ossia la donazione.

11. – La censura e’ infondata.

Premesso che il negotium mixtum cum donatione e’ un negozio a titolo oneroso che persegue una finalita’ di liberalita’ e che costituisce fattispecie non di contratto misto, ma di donazione indiretta (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. Cass. nn. 23215/10, 23297/09, 1955/07, 13337/06, 19601/04, 5333/04, 6711/01, 642/00, 1214/97, 7969/91, 1931/91, 6411/88, 6723/82, 3661/75, 201/72, 1790/71 e 1685/63), ne consegue che la disciplina applicabile non e’ quella della donazione tout court, bensi’ quella delle liberalita’ risultanti da atti diversi, ai sensi dell’articolo 809 c.c. Tale articolo, che a sua volta stabilisce quali norme della donazione sono applicabili alle liberalita’ che risultino da atti diversi, deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalita’ anzidette non si applicano tutte le altre norme da esso non richiamate. Ne consegue che l’articolo 778 c.c., che detta limiti al mandato a donare, non essendo richiamato dal citato articolo 809, non e’ applicabile al mandato a stipulare un negotium mixtum cum donatione (Cass. n. 12181/92).

12. – L’ottavo, il nono e il decimo motivo, adducendo la violazione degli articoli 1362, e 1366 c.c. e il vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 deducono la medesima censura (e dunque vanno esaminati congiuntamente) in base alla quale la Corte d’appello avrebbe interpretato in maniera non letterale il chiaro significato del mandato, che incaricava la (OMISSIS) di stipulare una vendita e non una donazione. Con la conseguenza che nell’interpretare il mandato la Corte distrettuale non avrebbe potuto far ricorso a criteri ermeneutici sussidiali rispetto a quello letterale.

12.1. – Anche tale doglianza non coglie nel segno.

La sentenza impugnata non si basa su di un’interpretazione contraria alla lettera del mandato, ma sulla del tutto diversa considerazione che nell’insieme degli elementi di carattere storico che hanno accompagnato la vicenda negoziale, il mandato a vendere a chiunque e a qualsiasi prezzo l’immobile e la successiva vendita a prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, hanno integrato un procedimento negoziale di liberalita’ indiretta, che come tale e in quanto tale e’ di necessita’ altro rispetto alla causa esplicita dei contratti mezzo di cui si compone.

13. – Di riflesso, l’infondatezza anche dell’undicesimo motivo, col quale si deduce la violazione degli articoli 2722 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per aver la Corte distrettuale ricavato da non consentite presunzioni e prove testimoniali la dimostrazione della volonta’ del de cuius di donare.

La Corte territoriale, non ha affatto ammesso la prova di un patto aggiunto contrario al contenuto di un documento (quello contenente la procura a vendere), ma ha ricostruito il mandato e la vendita come i contratti mezzo di un procedimento negoziale finalizzato a porre in essere una donazione indiretta.

14. – Sia per il dodicesimo motivo, che interpella la Corte sul quesito se, accertato che la volonta’ del mandante fosse in realta’ quella di porre in essere una donazione indiretta, consegua la nullita’ del mandato a vendere per simulazione ex articolo 1414 c.c. e del mandato a donare ex articolo 778 c.c. e articolo 48 legge notarile; sia per il tredicesimo mezzo, che denuncia la violazione dell’articolo 1711 c.c., nel senso che il mandato a vendere renderebbe inefficace verso i terzi acquirenti o nulla la donazione diretta o indiretta, vale quanto gia’ detto in relazione ai motivi dall’ottavo all’undicesimo.

15. – Col quattordicesimo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 perche’ la Corte d’appello, nell’affermare che “in atti nulla dimostra che (OMISSIS) (…) non fosse ben conscio – malgrado la sua problematicissima condizione – di quanto nell’occorso si faceva – cosi’ da parte sua come da parte degli altri e, segnatamente, da parte della (OMISSIS)…”, avrebbe invertito l’onere della prova, non ponendo a carico della mandataria l’onere di dimostrare l’approvazione del suo comportamento da parte del mandante.

15.1. – Il motivo e’ manifestamente infondato.

In disparte la novita’ della questione, che sembra evocare il problema, del tutto diverso, dell’approvazione di cui all’articolo 1712, cpv. c.c. per il caso in cui il mandatario si sia discostato dalle istruzioni del mandante; e a tacere del fatto che la censura continua a presupporre un accertamento di merito contrario a quello contenuto nella sentenza impugnata, senza prima confutarne l’impianto motivazionale di sostegno; tutto cio’ a parte, va osservato che l’onere della prova si ripartisce in relazione ad ogni singola domanda. E poiche’ l’odierno ricorrente lamenta il mancato accoglimento non della domanda di adempimento del mandato (che difatti e’ stata accolta), ma di quella di simulazione, va da se’ che rispetto a quest’ultima ogni onere probatorio gravava sulla parte attrice.

16. – Con il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo e il diciottesimo motivo e’ dedotta, rispettivamente, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; l’insufficienza o la contraddittorieta’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5; la violazione degli articoli 1399, 1350 e 782 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; e ancora la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c..

Con essi si sostiene che la Corte d’appello (come prima il Tribunale) avrebbe dichiarato valido e ritenuto ratificato il contratto di vendita fra la (OMISSIS) e i suoi figli senza che fosse stata proposta dai convenuti una corrispondente domanda di accertamento. Posto che costoro non avevano chiesto, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di nullita’ o d’inefficacia del contratto, l’accertamento della successiva ratifica di esso da parte di (OMISSIS), la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultra (recte, semmai: extra) petizione; avrebbe, inoltre, violato gli articoli 1399, 1350 e 782 c.c. nel non considerare che la ratifica, avendo ad oggetto una donazione, avrebbe richiesto la forma solenne; e non avrebbe provveduto sul motivo d’appello col quale l’odierno ricorrente aveva lamentato il rigetto della domanda di annullamento del contratto per conflitto d’interessi (ritenuto dal ricorrente evidente di per se’, avendo la (OMISSIS) alienato la quota immobiliare del (OMISSIS) ai propri figli).

16.1. – Anche tali mezzi d’annullamento – che riproducono analoghi motivi di gravame respinti dalla Corte d’appello, e che vanno esaminati congiuntamente – non hanno pregio, perche’ interpretano la sentenza impugnata in maniera strumentale alla censura che intendono dimostrare.

La sentenza impugnata ha escluso che il contratto gestorio sia stato stipulato eccedendo i limiti del negozio rappresentativo. La procura, avendo previsto la vendita della quota della proprieta’ immobiliare a chiunque e a qualunque prezzo, e’ stata interpretata dalla Corte territoriale – questo e’ il senso della decisione (al di la’ di un periodare a volte contorto e di qualche improprieta’ tecnico-giuridica) – come attributiva del potere di realizzare proprio la donazione indiretta che la (OMISSIS) ha posto in essere con l’atto di cui si discute. Il che, escludendo che quest’ultima abbia agito oltre i poteri a lei conferiti, esclude altresi’ automaticamente e di necessita’ logica anche ogni ipotesi di ratifica, la quale presuppone che il procuratore abbia agito in assenza di procura ovvero eccedendone i limiti.

Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla successiva “approvazione” dell’operato della (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) (mediante la firma per girata dell’assegno corrispondente al prezzo della vendita) sono state svolte dalla Corte territoriale non gia’ per dimostrare la ratifica di un contratto altrimenti inefficace, ma al contrario per dimostrare proprio quella “piena comunanza di intenti” (v. pag. 11 sentenza impugnata) tra il rappresentato e la rappresentante, come ulteriormente confermato dal fatto che la sentenza impugnata ha adoperato il termine ratifica solo tra virgolette (loc. ult. cit).

Tale decisione contiene in se’ non implicitamente ma esplicitamente anche il rigetto della domanda di annullamento del contratto ex articolo 1394 c.c., domanda alla quale, del resto, la sentenza impugnata accenna nel riepilogare i principali motivi di gravame (v. pag. 10 sentenza impugnata). Accertato che la procura attribuiva alla (OMISSIS) il potere di vendere a chiunque e a qualunque prezzo, e che il proposito di (OMISSIS) era stato quello di sottrarre i suoi diritti immobiliari alla successione legittima del figlio, i giudici d’appello hanno correttamente escluso ogni conflitto d’interesse.

17. – Il diciannovesimo motivo allega la violazione degli articoli 1394, 1441 e 1444 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Nell’ipotesi, si sostiene, che la Corte d’appello, sul presupposto dell’intervenuta ratifica, abbia anche inteso (provvedere su e) rigettare la domanda di annullamento del contratto per conflitto d’interessi, risulterebbero violate, secondo il ricorrente, le norme anzi dette, perche’ la convalida richiede un atto scritto recante l’apposita menzione della causa di annullabilita’ del contratto e la volonta’ espressa di volerlo convalidare.

17.1. – Il motivo e’ inammissibile perche’ basato su di un ragionamento illogico.

In disparte che per le considerazioni svolte al paragrafo 16.1. e’ definitivamente escluso che la Corte territoriale abbia respinto l’appello facendo applicazione degli istituti della ratifica o della convalida; cio’ a parte, e’ di evidenza solare che efficacia e ratifica sono incompatibili con annullabilita’ e convalida. Quand’anche fossero state affermate le prime, sarebbero state per cio’ stesso escluse per inconciliabilita’ le seconde.

18. – In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale vanno respinti.

19. – La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa integralmente le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *