Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 gennaio 2013, n. 1256. Il giudice del merito può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica di ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1256[1]