condominio quater

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 19 febbraio 2016, n. 3354

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24344-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2061/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione avverso il decreto con cui il Pretore di Roma aveva loro ingiunto di pagare a favore del Condominio (OMISSIS) la somma di Legge 6.444.000 a titolo di oneri condominiali relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996. L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza depositata il 12 agosto 2003 il Pretore rigettava l’opposizione Con sentenza dep. l’11 maggio 2011 la Corte di appello di Roma respingeva l’appello proposto dagli opponenti.

Secondo il giudice di appello, per quel che ancora interessa, era da disattendere la eccezione di illegittima costituzione del condominio che gli appellanti avevano dedotto con riferimento alla pregressa illegittimita’ della gestione della Cooperativa, posto che il condominio nasce ope legis nel momento in cui i soci sono divenuti proprietari esclusivi degli appartamenti loro assegnati.

L’obbligo dei condomini di corrispondere i contributi condominiali, oggetto dell’opposto decreto, relativi agli anni 1994,1995 e 1996 trovavano fondamento nelle Delib. approvate dall’assemblea e non impugnate, posto che la asserita ma non dimostrata illegittimita’ doveva essere fatta valere impugnando le predette Delib.. Erano ritenute generiche le doglianze con cui si era lamentato che erano state chieste le stesse somme con due decreti ingiuntivi, che non sarebbero stati inviati i verbali delle assemblee o ancora quelle circa l’entita’ delle somme oggetto di ingiunzione.

2. – Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sette motivi illustrati da memoria. Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che la illegittimita’ delle Delib. poste a base del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dedotta impugnando le stesse; denuncia che i verbali di assemblea erano stati prodotti in copia non autentica ma in gran parte in forma dattiloscritta privi di firma; non era stata provato l’invio delle convocazioni e dei relativi verbali in cui non erano specificate le somme approvate; la Corte nulla aveva detto sulle successive modifiche dei precedenti Delib.ti.

1.2. Il motivo va disatteso.

a) Non risulta che la questione circa la copia dei documenti depositati abbia formato oggetto di appello; b) la non conformita’ all’originale di una copia di un documento deve formare oggetto di specifica contestazione (articolo 2719 codice civile) e non e’ stato neppure dedotto nel ricorso che tale contestazione sia stata formulata ritualmente nel giudizio di primo grado; c) i rilievi circa la convocazione e l’invio dei verbali attengono al profilo della illegittimita’ delle Delib. che – come e’ stato correttamente affermato dalla Corte – avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnativa di quelle Delib.. Ed invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’articolo 63 disp. att. codice civile per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non puo’ far valere questioni attinenti alla validita’ della Delib. condominiale ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima. Tale Delib. infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per se’, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito e’ dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della Delib.zione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993); d) per quel che riguarda le successive modifiche delle Delib. o la mancata indicazione in esse della entita’ delle somme, il motivo difetta di autosufficienza laddove non trascrive il contenuto dei verbali ai quali si fa riferimento.

2.1. Il secondo motivo denuncia che la sentenza non aveva considerato: la revoca del consuntivo del 1993-94 avvenuta all’assemblea del 7-10-1995; il consuntivo 1995 era stato approvato il 14-10-2000 per somme sostanzialmente inferiori a quelle originariamente esposte; parte delle quote 1996, portate in totalita’ nel decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio erano successivamente richieste con il decreto n. 5912/00; le spese per lavori strutturali erano riproposte all’approvazione di successive assemblee e poi modificate nella loro entita’, senza che vi fosse la prova dei tempi di attuazione dei lavori, della documentazione fiscale e della denuncia dei lavori.

2.2. Il motivo e’ inammissibile.

La doglianza difetta di autosufficienza, laddove: a) non dimostra di avere con i motivi di gravame – di cui avrebbe dovuto riportarne i passi salienti – formulato la questione nei termini specifici in cui e’ stata posta, questione che non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, per cui avrebbe dovuto denunciare la violazione di error in procedendo per omesso esame ex articolo 112 e articolo 360 codice procedura civile, n. 4; b) in ogni caso avrebbe dovuto trascrivere i verbali di assemblea ai quali ha fatto riferimento in modo da dimostrare la non debenza dei contributi pretesi alla stregua del contenuto delle Delib. poste a base del decreto opposto.

3.1. Il terzo motivo deduce che la Corte non aveva risposto a quanto dedotto a proposito della mancata fruibilita’ dei servizi condominiali, attesa la assenza di abitabilita’ dell’immobile conseguenti al sequestro disposto in sede penale e alle procedure esecutive, posto che, come comunicato all’amministratore, i ricorrenti non avevano potuto godere del bene nei periodi estivi e in forma limitata.

3.2.- Il motivo va disatteso.

La sentenza ha correttamente rilevato che il diritto azionato trovava fondamento nelle Delib. impugnate, immediatamente esecutive e obbligatorie nei confronti dei condomini e cio’ dicasi senza considerare che in tema di condominio non e’ possibile sottrarsi all’obbligazione di pagare i contributi invocando l’eccezione di inadempimento ovvero di mancato godimento del bene comune, essendo da escludere un rapporto di sinallagmaticita’ fra prestazioni con riferimento al pagamento dei contributi che trae origine da un obbligazione propter rem derivante dalla comproprieta’.

4.1. Il quarto motivo denuncia la omessa considerazione da parte della Corte della mancanza di specifici ordini del giorno e delle Delib.zioni relative all’approvazione del contratto (OMISSIS) e alla costituzione della polizza assicurativa.

4.2. Il motivo e’ inammissibile.

Deve qui evidenziarsi: la novita’ della questione (e trattasi evidentemente di rilievo assorbente), che non risulta trattata dalla decisione impugnata, per cui avrebbe semmai dovuto lamentare il vizio di omesso esame ex articolo 112 e articolo 360 codice procedura civile, n. 4 dimostrando di avere formulato tempestivamente nel giudizio di merito la relativa questione; la estraneita’ al presente giudizio in ogni caso del profilo circa la illegittimita’ della Delib. formulata con riferimento all’assenza di ordini del giorno e il difetto di autosufficienza laddove non riporta il testo delle Delib. in virtu’ delle quali sarebbero scaturiti gli oneri di cui ai richiamati contratti.

5.1. Il quinto motivo denuncia che la sentenza impugnata nulla aveva detto a proposito della mancata esecuzione dei lavori straordinari posti a carico della Cooperativa, a stregua di quanto risultante dalla lettera del commissario liquidatore e che era rilevabile dai verbali di assemblea; non aveva considerato che, alla data delle Delib. riguardanti le spese straordinarie, i ricorrenti non erano piu’ proprietari dell’immobile, per effetto della vendita avvenuta il 15-12-1992 con decreto di trasferimento del 27-9-1993 e che alla data dell’espropriazione del 25-7-2000 tutti i lavori straordinari non erano stati eseguiti; il trasferimento dell’immobile era stato comunicato all’amministratore, che avrebbe comunque dovuto con la ordinaria diligenza accertare attraverso la visura dei registri immobiliari la proprieta’ dei condomini: l’avvenuto trasferimento era stato dedotto nel presente giudizio.

5.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza ha escluso che il decreto opposto avesse riguardato spese per lavori mai eseguiti o sostenuti dalla Cooperativa o estranei o ancora gia’ pagati.

Va ribadito il difetto di autosufficienza del ricorso che non trascrive i verbali ai quali si fa riferimento: in effetti si censura il giudizio sulla debenza delle somme pretese che ha a oggetto un accertamento di fatto che e’ insindacabile in sedi legittimita’ se non per vizio di motivazione.

Per quel che riguarda l’avvenuto trasferimento della proprieta’, deve rilevarsi che i ricorrenti: a) in primo luogo non dimostrano di avere con i motivi di appello – di cui avrebbero dovuto riportarne i passi salienti – formulato la questione che non risulta in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata, per cui avrebbe dovuto denunciare la violazione di error in procedendo per di omesso esame ex articolo art. 112 e articolo 360 codice procedura civile, n. 4; b) in ogni caso, avrebbero dovuto trascrivere gli atti di trasferimento della proprieta’ in modo da provare che, con riferimento al periodo di tempo al quale si riferivano le spese sostenute e Delib.te, i medesimi – non essendo piu’ proprietari non sarebbero stati tenuti a rispondere di oneri dovuti a titolo di obbligazioni propter rem.

6.1. Il sesto motivo denuncia che la Corte di appello non aveva risposto a quanto si era dedotto nei motivi di appello relativamente a servitu’ concesse a terzi senza Delib.zioni assembleari e senza che cio’ fosse stato previsto nella convenzione.

6.2. Il motivo e’ inammissibile.

La doglianza difetta di autosufficienza laddove non dimostra che la relativa eccezione sia stata sollevata nel giudizio di primo grado e riproposta con i motivi di appello, di cui avrebbe dovuto trascriverne il contenuto.

7.1. Il settimo motivo denuncia che non era stata prodotta la documentazione fiscale sottostante l’approvazione delle Delib., ribadendo i ricorrenti di non essere tenuti a corrispondere gli oneri condominiali per servizi e beni non goduti.

7.2. Il motivo e’ infondato, perche’ si tratta di profili che attengono o alla illegittimita’ delle Delib. o ad aspetti nuovi e comunque irrilevanti. Il ricorso va rigettato. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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