Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 19 ottobre 2015, n. 21115

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4995-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1194/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza degli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) difensori dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

(OMISSIS) promuoveva nei confronti di (OMISSIS) procedimento esecutivo immobiliare (n. 477/00 R.G.E. del Tribunale di Firenze), che veniva sospeso al fine di procedere alla divisione del compendio pignorato, di proprieta’ dell’esecutato e della moglie (OMISSIS).

Instaurato il giudizio di divisione, i convenuti si costituivano eccependo di essere carenti di legittimazione passiva, in quanto non piu’ proprietari degli immobili (da essi acquistati con atti per notaio (OMISSIS) del 15-5-1988 e 30-5-1988), per averli, previo frazionamento in quattro unita’ immobiliari, venduti a (OMISSIS) e (OMISSIS) con atto per notaio (OMISSIS) del 30-7-1997, trascritto in data 7-8-1997 ai n. 15306 e 15307.

Il (OMISSIS) eccepiva l’inopponibilita’ di tale atto dispositivo, in quanto le note di trascrizione non individuavano con chiarezza il bene oggetto della cessione.

Procedutosi alla chiamata in causa di (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza in data 29-1-2007 il Tribunale di Firenze rigettava le domande proposte dall’attore per carenza di legittimazione passiva dei convenuti, rilevando, in conformita’ delle conclusioni del C.T.U., che nelle note di trascrizione in questione erano contenuti i dati indefettibili ai fini della validita’ della trascrizione (persone, bene, rapporto giuridico cui si riferisce l’atto). In particolare, quanto ai dati relativi al bene, il giudice di primo grado osservava che nelle note di trascrizione era specificata “la natura, il Comune in cui si trova e l’indirizzo, nonche’ il numero di denuncia di variazione, ad indicare che era stata presentata denuncia di variazione e non era stata attribuita dal catasto l’identificazione catastale definitiva”.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il (OMISSIS).

Con sentenza in data 17-9-2009 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava inopponibili a (OMISSIS) i trasferimenti immobiliari di cui all’atto per notaio (OMISSIS) del 30-3-1997; dichiarava compensate le spese di doppio grado; poneva le spese di consulenza tecnica d’ufficio per meta’ a carico dell’appellante e per meta’ a carico degli appellati; procedeva con separata ordinanza in ordine al giudizio di divisione. La Corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, nell’esaminare le due note di trascrizione conseguenti all’atto (OMISSIS) del 30-3-1997, rilevava che nel quadro B, destinato alla identificazione degli immobili, non erano contenuti i dati catastali (foglio, particella, subalterno), ma erano indicate, per la nota di trascrizione a favore di (OMISSIS), solo la denuncia di variazione n. 049050 del 1994 e, per la nota di trascrizione a favore di (OMISSIS), la denuncia di variazione (OMISSIS); mentre, in contrasto con quanto previsto al n. 2.7 della Circolare del Ministero delle Finanze 128/T, mancava l’identificazione dei dati catastali indicati “nella formalita’ immediatamente precedente”. Cio’ posto, il giudice del gravame osservava che la mancata indicazione, nella nota di trascrizione, dei dati catastali, non consentiva di individuare senza alcun margine di incertezza l’immobile per il tramite della stessa, senza dover effettuare ulteriori ricerche. Da tanto discendeva l’invalidita’ della trascrizione de qua, con conseguente inopponibilita’ al (OMISSIS) dell’atto (OMISSIS) del 30-3-1997.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso principale (OMISSIS), sulla base di cinque motivi, ricorso incidentale adesivo (OMISSIS) e ricorso incidentale, anch’esso affidato a cinque motivi (di contenuto sostanzialmente identico al ricorso principale) (OMISSIS) e (OMISSIS).

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1) Con il primo motivo il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2665 c.c., in relazione agli articoli 2659 e 2826 c.c. ed alla Circolare 128/T del Ministero delle Finanze, recante istruzioni per la compilazione dei modelli di nota, approvati con Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, con riferimento alla Legge 27.02 del 1985 n. 52, in ordine alla statuizione circa l’invalidita’ della trascrizione. Nel premettere che, ai sensi dell’articolo 2665 c.c., inesattezze ed omissioni della nota di trascrizione non determinano l’invalidita’ della trascrizione, a meno che non inducano incertezze sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l’atto trascritto, deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la circolare 128/T del Ministero delle Finanze richiede, ai fini della “identificazione dei fabbricati in corso di accatastamento (ivi compresi quelli per i quali sia stata presentata denuncia di variazione, ed ai quali il Catasto non abbia ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva), l’indicazione nella nota solo ed esclusivamente del numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione.

Sostengono, pertanto, che nella specie ciascun immobile di ciascun trasferimento e’ stato correttamente individuato nelle note di trascrizione relative, con i dati catastali propri, attribuiti dal Catasto all’epoca dei trasferimenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2659 e 2826 c.c., in ordine alla statuizione circa la mancata individuazione nelle note dei beni immobili trasferiti. Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, le note de quibus sono autosufficienti, avendo assolto all’obbligo di specificazione dei dati catastali, consentendo l’inequivoca individuazione del titolo, nonche’ dei suoi estremi soggettivi ed oggettivi. Tali note, pertanto, non costituiscono un punto di partenza per ulteriori ricerche, in quanto il numero di protocollo della denuncia di variazione non e’ un numero di “pratica”, bensi’ il numero che individua solo ed esclusivamente il bene trasferito.

Con il terzo motivo i ricorrenti si’ dolgono dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che, secondo la menzionata circolare 128/T del Ministero delle Finanze, occorre l’indicazione dei dati catastali indicati nella formalita’ immediatamente precedente.

Sostengono che la predetta circolare, per gli immobili in corso di accatastamento, ivi compresi quelli per i quali sia stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non abbia ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva, richiede nel Quadro B della nota di trascrizione solo l’indicazione del numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione; laddove l’indicazione dei dati catastali, con i quali gli immobili erano individuati nella formalita’ di trascrizione o iscrizione immediatamente precedente, e’ richiesta nella predetta circolare al punto 2.7, al mero fine di consentire “all’ufficio di poter costruire la storia ipotecaria dell’immobile”, e non per l’esatta individuazione dell’immobile Il quarto motivo denuncia l’messa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che le due note de quibus non contengono indicazioni di dati catastali, salvo i numeri di protocollo delle denunce di variazione, pur avendo in precedenza dato atto che, secondo la circolare 128/T, la descrizione dei beni nei casi particolari di cui alla fattispecie de qua deve avvenire nella nota di trascrizione mediante l’indicazione del numero ed anno di protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda e della variazione.

Con il quinto motivo, infine, i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione per omesso esame di documenti decisivi e di un fatto decisivo, per avere la Corte di Appello dato rilevanza alla certificazione in sede esecutiva del 7-6-1991 a firma del notaio (OMISSIS) (che aveva redatto la certificazione sostitutiva della documentazione ipocatastale al ventennio) ed alla relazione peritale (sempre in sede esecutiva) che aveva riportato quanto esposto dal notaio suddetto circa unica trascrizione “contro” rinvenuta, senza esaminare il quadro sintetico delle formalita’ prodotto da (OMISSIS) nell’ambito del giudizio di divisione in primo grado (documenti 6 e 7 prodotti all’udienza del 18-5-2004), da cui si evince che nei confronti dell’odierno ricorrente principale erano riportate tre trascrizioni “contro”, costituite dalle due vendite ai figli del 1997 e dal pignoramento del 2001.

2) I motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono meritevoli di accoglimento.

Deve premettersi che, con riferimento agli elementi identificativi degli immobili, l’articolo 2659 c.c., lettera d) dispone che nella nota di trascrizione devono essere indicati “la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826 c.c.”. Dal richiamo all’articolo 2826 c.c. si desume che ciascun immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, nonche’ dei dati di identificazione catastale.

L’omissione o incertezza di qualcuna delle indicazioni predette non nuoce alla validita’ della trascrizione, salvo che produca incertezza sull’identita’ del bene in oggetto (articolo 2665 c.c.).

Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilita’ di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potere – ne’ dovere – ricavare elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (Cass. Cass. 6-6-2014 n. 12835: Cass. 27-6-1992 n. 8066; Cass. n. 10774 del 1991). Non rileva, in contrario, la circostanza della introduzione del nuovo sistema informatico di trascrizione ad opera della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, che, all’articolo 17, si limita a stabilire che le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 1660 e 2839 c.c. debbono essere redatte su modelli a stampa, conformi a quelli approvati con decreto ministeriale; che (secondo comma) apposita nota, in doppio esemplare, deve essere paramenti presentata, con le modalita’ di cui al precedente comma, per ogni formalita’ di annotazione; che (terzo comma) ciascuna nota non puo’ riguardare piu’ di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell’atto di cui si chiede la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione. Da tali previsioni si evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata in vigore della citata legge, ne’ la funzione di fonte della pubblicita’ immobiliare, che l’ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, ne’ il cosiddetto “principio di autoresponsabilita’”, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalita’ della trascrizione si’ producono in conformita’ ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa. (Cass. 5-7-2000 n. 8964).

Nella specie, la Corte di Appello, pur dando atto che la Circolare n. 128T (avente ad oggetto “Legge 27 febbraio 1985, n. 52. Istruzioni per la compilazione dei modelli di nota approvati con D.I. 10 marzo 1995”), per la compilazione del “Quadro B-Immobili”, dispone (punto 2.3.4.2.), per i fabbricati in corso di accatastamento (ivi compresi quelli per i quali sia stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva) che la descrizione sulla nota di trascrizione deve avvenire mediante l’indicazione del numero ed anno del protocollo, ha ritenuto che, in base alla stessa circolare, occorre altresi’ l’indicazione dei dati catastali indicati nella formalita’ immediatamente precedente. Di conseguenza, nel rilevare che le due note di trascrizione dell’atto (OMISSIS) del 30-7-1997, di cui si discute, non contengono l’indicazione di dati catastali, ma solo i numeri di protocollo delle denunce di variazione, il giudice dei gravame ha ritenuto il contenuto di tali note inidoneo a consentire l’identificazione dei beni alienati, sul rilievo che i predetti numeri di protocollo, rinviando a una denuncia di variazione, sostanzialmente rinviano ad una pratica che e’ un “contenitore” di un frazionamento e delle sue risultanze. Di qui l’affermazione della invalidita’ e inopponibilita’ al (OMISSIS) delle note in oggetto.

Tali conclusioni non appaiono giuridicamente corrette.

La citata circolare ministeriale n. 128/T, invero, dopo avere stabilito, al punto 2.3.4.1., che, per gli immobili aventi il codice di identificazione catastale definitivo, nel modello di nota devono essere indicati, negli appositi spazi, il foglio, la particella e il subalterno, al punto 2.3.4.2 -titolato “Immobili aventi un codice catastale transitorio (numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione per i fabbricati urbani; sezione foglio e particella alfanumerica per i terreni”, dispone, alla lettera a), che “i fabbricati per i quali e’ stata presentata denuncia di variazione ed ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva……vanno descritti sulla nota mediante l’indicazione del numero ed anno del protocollo della denuncia di accatastamento, della scheda o della variazione”.

Nel caso in esame, le due note di trascrizione conseguenti all’atto per notaio (OMISSIS) del 30-7-1997 risultano conformi a siffatte prescrizioni, avendo riportato – oltre agli altri dati relativi al bene (natura, Comune e indirizzo) richiesti al punto 2.3. della circolare per l’identificazione degli immobili -, il numero di denuncia di variazione, ad indicare che era stata presentata denuncia di variazione e che non era stata ancora attribuita dal Catasto l’identificazione catastale definitiva.

E’ vero che il successivo punto 2.7 della circolare in oggetto, per il caso in cui l’immobile venga identificato con dati catastali diversi da quelli precedenti, richiede altresi’ la compilazione del rigo inerente alla identificazione dell’immobile stesso nella formalita’ immediatamente precedente. Tale formalita’, tuttavia, come precisato nello stesso paragrafo, e’ richiesta al fine di porre l’ufficio in condizione di “poter costruire la storia ipotecaria dell’immobile”; sicche’ deve escludersi che essa sia necessaria ai fini dell’esatta individuazione del bene, per gli effetti propri della trascrizione. Per tale individuazione, la circolare ministeriale in esame richiede esclusivamente l’indicazione del numero di protocollo della denuncia di variazione; numero che non puo’ essere considerato, come ritenuto dal giudice del gravame, un mero “contenitore di un frazionamento e delle sue risultanze”, costituendo, al contrario, il codice di identificazione catastale “transitorio” di ciascun immobile.

Ne consegue che, per i fabbricati per i quali e’ stata presentata denuncia di variazione e ai quali il Catasto non ha ancora attribuito l’identificazione catastale definitiva, la mancata indicazione, nel quadro B della nota compilata secondo i modelli approvati con D.I. 10 marzo 1995, dei dati catastali con i quali l’immobile era individuato nella formalita’ di trascrizione o iscrizione precedente, non incide sulla validita’ della trascrizione, allorche’ nella nota sia riportato il numero di protocollo della denuncia di variazione presentata per ciascun immobile.

Per gli stessi rilievi in accoglimento dei ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, la quale si atterra’ ai principi di diritto innanzi enunciati, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese dei presente giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

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