cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  2 dicembre 2015, n. 47594

Ritenuto in fatto

II Tribunale di Genova, con ordinanza dei 9 marzo 2015 ha rigettato il ricorso, presentato da Z.A., avverso/il provvedimento col quale il precedente 10 febbraio 2015 il Gip del Tribunale di Genova aveva disposto il sequestro preventivo di tre appartamenti di proprietà del ricorrente, indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione in quanto aveva locato gli appartamenti in questione a quattro persone che vi esercitavano la prostituzione.
II Tribunale ha ritenuto ravvisabile nella condotta dello Z. il fumus commissi delicti sulla base del dato che, secondo quanto risultante dalla sommarie informazioni testimoniali rese dai conduttori dei predetti immobili, lo Z. era consapevole dell’uso cui gli stessi erano stati da costoro destinati.

Considerato in diritto

II ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Osserva, infatti, questa Corte che il Tribunale di Genova ha fondato il proprio giudizio in relazione alla esistenza dei fumus commissi delicti a carico dello Z. sulla base dell’elemento, indubbio, che questi fosse a conoscenza della utilizzazione che degli immobili da lui concessi in locazione era stata fatta dalle parti conduttrici.
In tale consapevolezza il Tribunale del riesame ligure ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo di cui al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
L’assunto fatto proprio dal Tribunale di Genova è tuttavia errato.
In più occasioni, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza impugnata, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 febbraio 2014, n. 7338).
È stato, in particolare osservato che, laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione sebbene il conduttore fosse consapevole dell’uso cui immobile era destinato, ciò in quanto la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresenta un effettivo ausilio al meretricio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 luglio 2013, n. 28754), essendo necessario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonee di per sé ad agevolare la attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattici o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 luglio 2013, n. 33160).
Nel caso in esame il Tribunale di Genova non ha evidenziato alcuna delle predette attività collaterali né è risultato che il canone locativo versato in favore dello Z. per ciascuno degli appartamenti in sequestro fosse esuberante rispetto all’ordinario canone di mercato.
Stante la rilevata violazione di legge nella individuazione degli elementi relativi al fumus commissi delicti del reato a lui contestato il ricorso proposto da Z.A. deve essere accolto, col conseguente annullamento della ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Genova, che, in diversa composizione, rivaluterà, alla luce degli elementi sopra riferiti, la fondatezza o meno della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo da questo a suo tempo presentata.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova.

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