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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 luglio 2015, n. 28067

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 61/2010 GIUDICE DI PACE di GELA, del 05/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Caltanisetta avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gela che ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) sulla base della ritenuta sussistenza della scriminante di cui all’articolo 54 c.p., senza fornire alcuna indicazione degli elementi ed argomenti posti a sostegno della sussistenza di detta scriminante.

Il ricorso e’ fondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto certa l’occupazione dell’appartamento, ma altrettanto certo lo stato di necessita’ dei coniugi, costretti all’occupazione abusiva perche’ entrambi disoccupati e preoccupati di dare un tetto ai figli minori.

La sentenza sul punto e’ sicuramente apodittica, considerato anche che la giurisprudenza di questa Corte – in particolare la sentenza di questa Sezione n. 19147 del 2013 Rv. 255412 -ha avuto modo di affermare che il dettato dell’articolo 54 c.p., che presuppone l’attualita’ del pericolo richiede che, nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare “un danno grave alla persona” – il pericolo sia imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio (Cass. 3310/1981 riv 148374). Non puo’ infatti parlarsi di attualita’ del pericolo in tutte quelle situazioni non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicita’ essendo destinate a protrarsi nel tempo, quale appunto l’esigenza di una soluzione abitativa. Infatti, ove, nelle suddette situazioni, si ritenesse la configurabilita’ dello stato di necessita’, si effettuerebbe una torsione interpretativa del dettato legislativo in quanto si opererebbe una inammissibile sostituzione del requisito dell’attualita’ del pericolo con quello della permanenza, alterando cosi’ il significato e la ratio della norma che, essendo di natura eccezionale, necessariamente va interpretata in senso stretto. Invero, il pericolo non sarebbe piu’ attuale (rectius: imminente) bensi’ permanente proprio perche’ l’esigenza abitativa – ove non sia transeunte e derivante dalla stretta ed immediata necessita’ “di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona” e’ necessariamente destinata a prolungarsi nel tempo. Va, poi, osservato che, venendo in rilievo il diritto di proprieta’, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 54 c.p., alla luce dell’articolo 42 Cost., non puo’ che pervenire ad una nozione che concili l’attualita’ del pericolo con l’esigenza di tutela del diritto di proprieta’ del terzo che non puo’ essere compresso in permanenza perche’, in caso contrario, si verificherebbe, di fatto, un’alterazione della destinazione della proprieta’ al di fuori di ogni procedura legale o convenzionale ( cfr. sul punto, Cass. 35580/2007 riv 237305; Cass. 7183/2008 riv 239447).

In conclusione, la doglianza deve ritenersi fondata in quanto una condizione di difficolta’ economica non puo’ legittimare, ai sensi dell’articolo 54 c.p., un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realta’, in modo surrettizio, un’esigenza abitativa.

S’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Gela per nuovo giudizio che si atterra’ ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Gela per nuovo giudizio.

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