Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2012 n. 2486. Per la mancata notifica della multa Equitalia in sede di esecuzione non può effettuare la riscossione delle somme eventualmente dovute

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Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2012 n. 2486

 

Per la Corte di Piazza Cavour l’opposizione alla cartella esattoriale interrompe la riscossione coatta delle somme dovute per la violazione del Codice della strada, in caso di mancata notifica del verbale.

Sorrento, 22 febbraio 2012.

Avv. Renato D’Isa