Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 ottobre 2015, n. 21527

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10379-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 166/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ in sub rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato nell’ottobre 2003 (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ancona, sez. dist. di Fabriano, la (OMISSIS) s.r.l, chiedendo sentenza costitutiva, ex articolo 2932 c.c., del trasferimento di un immobile, sito in (OMISSIS), promessogli in vendita con scrittura privata del 30.4.1998. Con sentenza, ex articolo 281 sexies c.p.c., emessa all’udienza del 3.12.2004, il Tribunale adito trasferiva a (OMISSIS) la porzione di fabbricato urbano allo stato grezzo, di circa 75 mq. con autorimessa di circa 20 mq., come indicato in detto preliminare di vendita.

Avverso tale sentenza la (OMISSIS) proponeva appello cui resisteva l’appellato.

Con sentenza depositata il 28.2.2009 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda del (OMISSIS) e compensava integralmente le spese del grado.

Osservava la Corte di merito che, nella specie, trovava applicazione la Legge n. 47 del 1985, articolo 17, trattandosi di immobile realizzato successivamente all’entrata in vigore della Legge stessa che “prevede la nullita’ degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti ove da essi non risultino, per la dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria prevista dal precedente articolo 13”.

Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.

La societa’ intimata (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorrente deduce:

1) violazione e/ o falsa applicazione di legge, per mancato rispetto del principio del contraddittorio, con riferimento all’articolo 101 c.p.c. e articoli 24 e 111 Cost., stante la mancata segnalazione, da parte del Giudice di Appello, in violazione del diritto di difesa, del rilievo di ufficio sull’applicazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 17, per il mancato deposito, in primo grado, della concessione edilizia, depositata in grado di appello dalla parte alienante, rimasta contumace in primo grado.

A conclusione della censura viene formulato il quesito di diritto: se la Corte di Appello, considerato il rilavo ex officio della violazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 17, sia venuta meno al dovere di provocare sul punto il contraddittorio delle parti, determinando la nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa;

2)omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione della Legge n. 47 del 1985, articolo 17 in relazione all’articolo 2932 c.c., ed omessa valutazione della produzione in appello delle concessioni edilizie n. 3821 del 6.5.1998 e n. 4098 del 23.1.1999 e di tutta la documentazione urbanistica prodotta da parte appellante, alienante contumace in primo grado; la produzione di tale documentazione urbanistica sarebbe sottratta alla normale attivita’ di produzione della parte, potendo avvenire anche in appello, purche’ prima della relativa decisione, con efficacia sanante della nullita’ affermata dalla Corte di merito, posto che le dichiarazioni dei contraenti sul regime urbanistico dell’immobile oggetto del contratto sono rapportate alla nullita’ del negozio, mirante alla tutela dell’acquirente inconsapevole dell’irregolarita’ urbanistica dell’immobile onde ottenere una sentenza costitutiva del trasferimento dell’immobile.

Il ricorso e’ infondato.

In ordine al primo motivo si osserva che, in tema di e-secuzione specifica l’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il difetto di concessione edilizia o in sanatoria e’ rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio sicche’ non puo’ ravvisarsi sul punto la dedotta violazione del contraddit-torio ( Cass. S.U. n. 23825/2009).

Privo di fondamento e’ il secondo motivo. E’ pur vero che , secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13117/2010), deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere alla produzione dei documenti attestanti la regolarita’ urbanistica dell’immobile al fine di ottenere la sentenza ex articolo 2932 c.c., ma, nella specie, non vi e’ prova di detta documentazione che sarebbe stata prodotta dalla promittente venditrice e, sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, non ne e’ stato neppure indicato il contenuto.

Va aggiunto che la Corte di merito ha accertato che il contratto preliminare riguardava un appartamento ancora da costruire e, quindi, la concessione edilizia non poteva riferirsi all’immobile gia’ realizzato.

Tale accertamento, preclusivo della pronuncia di sentenza costituiva per la diversita’ del bene interessato dalla concessione edilizia, non e’ stato censurato sicche’ la doglianza non coglie neppure la complessiva ratio decidendi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita’, stante il difetto di attivita’ difensiva della societa’ intimata.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di legittimita’.

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