Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 aprile 2015, n. 8304

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15972-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

e

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente successivo –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– controricorrenti ad entrambi i ricorsi –

avverso la sentenza n. 132/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI che segnala ai difensori delle parti ed al P.M. la questione relativa all’ammissibilita’ del ricorso dell’Avv. (OMISSIS), in quanto notificato piu’ di 40 giorni dopo la notificazione del ricorso di (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della Sig.ra (OMISSIS), che ha preso atto della segnalazione del Consigliere relatore ed ha chiesto di riportarsi alle difese in atti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) che, unitamente all’Avvocato (OMISSIS) presente con delega dell’Avvocato (OMISSIS) difensori del ricorrente Sig. (OMISSIS), riguardo a quanto segnalato ha fatto presente che la sentenza e’ del 27 febbraio ed il semestre per la sua impugnazione sarebbe scaduto il 27 ottobre ed anche considerando la sospensione feriale, il tempo per la proposizione risulta rispettato, ha chiesto inoltre di riportarsi alle difese in atti;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore delle controricorrente, che ha insistito sull’accoglimento delle difese in atti ed il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso (OMISSIS) e per il rigetto del ricorso (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Udine, con sentenza 10.3.2011, in accoglimento delle domande di (OMISSIS) e (OMISSIS), accertata la nullita’ della dichiarazione sottoscritta dalle attrici il (OMISSIS), accertato che (OMISSIS) aveva ricevuto dalle attrici euro 100.000 in esecuzione della suindicata promessa unilaterale ed in forza di un rapporto di interposizione reale con l’avv. (OMISSIS) – operata la compensazione con il credito di euro 543,37 spettante all’avv. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e con il credito di euro 3859,29 spettante all’avv. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), per compensi professionali, ha condannato il (OMISSIS) a restituire alle attrici euro 192.506,97 oltre interessi, col diritto di incassare IVA e CPA all’emissione delle fatture relative ai controcrediti e la (OMISSIS) a restituire euro 100.000 in solido col (OMISSIS), respingendo la riconvenzionale del (OMISSIS). I soccombenti hanno interposto appello con atti separati.

(OMISSIS) ha lamentato 1) erroneita’ della qualificazione della fattispecie e violazione dell’articolo 112 c.p.c.; 2) insufficiente motivazione sulla asserita interposizione reale e violazione dell’articolo 116 c.p.c.; 3) vizi di motivazione sul patto di quota lite, assumendosi l’esistenza di un atto unilaterale; 4) ancora sul patto lite la necessita’ di una riduzione ad equita’ e non la declaratoria di nullita’; 5) ancora erronea qualificazione della scrittura; 6) congruita’ dell’importo percepito; 7) erroneita’ nella ricostruzione dell’obbligazione; 8) erroneita’ nella riduzione dell’importo per le prestazioni svolte.

La (OMISSIS) ha lamentato la validita’ del pagamento eseguito per euro 200.000, violazione dell’articolo 112 c.p.c. ed inammissibilita’ della mutatio libelli, carenza di legittimazione.

Le appellate si sono costituite in entrambi i procedimenti chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, previa riunione, la Corte di appello di Trieste, con sentenza 27.2.2013, ha respinto gli appelli con condanna alle spese, richiamando la scrittura con la quale le attrici,- dato atto della velocita’ con la quale l’avv. (OMISSIS), a soli due mesi dall’incarico, aveva gia’ fatto fissare una perizia ed inoltrato proposta di definizione, testimoniando la loro riconoscenza ed intendendo corrispondere spontaneamente al momento della percezione della somma erogata dall’ente assicurativo, oltre agli onorari l’importo di seguito indicato; – davano luogo a dodici ipotesi di una corresponsione al momento del bonifico.

La Corte territoriale deduceva che dal contenuto delle espressioni usate la trattativa non era conclusa, che il (OMISSIS) le attrici avevano firmato una quietanza unitamente all’avv. (OMISSIS) di un milione di euro, che il legale aveva ricevuto un compenso dall’assicurazione di euro 50.000 oltre accessori e, circostanza non contestata, le appellate avevano versato euro 100.000 all’avv. (OMISSIS) ed euro 100.000 a (OMISSIS) segretaria – compagna – convivente, importi non di modica quantita’. La scrittura anche se unilaterale integrava un patto di lite e sin dall’inizio le attrici avevano dedotto il pagamento indebito.

Ricorrono con distinti atti il (OMISSIS) e la (OMISSIS), rispettivamente con quattro e cinque motivi, illustrati da memorie, resistono le controparti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso (OMISSIS) si lamenta nullita’ della sentenza per omessa motivazione in quanto apparente ed apodittica, col secondo violazione dell’articolo 2233 III per il travisamento della nozione di patto di lite con richiami giurisprudenziali, col terzo violazione dell’articolo 1376 c.c. in ordine all’interpretazione del contratto, col quarto dell’articolo 2233 III c.c. per vizi di motivazione sull’esistenza del patto di lite. Col primo motivo del ricorso (OMISSIS) si deduce nullita’ della sentenza per omessa motivazione in relazione all’articolo 132 c.p.c., col secondo violazione dell’articolo 2697 c.c. I, articoli 1188 e 2033 c.c. e articolo 112 c.p.c. con sub motivi a, b, c, col terzo violazione dell’articolo 2233 c.c. III in relazione alle nozioni di patto lite e di palmario, col quarto motivo violazione dell’articolo 360 c.p.c., I nn. 3, 4 e 5, in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c., articolo 2233 c.c. III, col quinto motivo si denunzia omesso esame di fatti decisivi in relazione all’articolo 112 c.p.c., articolo 2697 c.c., articolo 1188 c.c., articolo 2233 c.c. III.

Va preliminarmente osservato che il ricorso della (OMISSIS) risulta notificato al (OMISSIS) il 19.6.2013 mentre quello di quest’ultimo e’ stato proposto il 17.9.2013 oltre i quaranta giorni dal primo, donde la sua inammissibilita’ (Cass. 7.11.2013 n. 25054).

Cio’ premesso il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) merita accoglimento con assorbimento degli altri.

La sentenza si limita ad affermare che la somma versata alla (OMISSIS) non trova alcuna giustificazione sia essa interponente, interposta, parte di una interposizione fittizia, o di una interposizione reale, di un patto simulatorio o quant’altro, senza dare concretamente risposta alle doglianze mosse con l’atto di appello.

La sentenza impugnata ha evidenziato che gli importi corrisposti non erano di modica quantita’, che la scrittura anche se unilaterale integrava certamente un patto di lite secondo consolidata giurisprudenza citata esaurientemente nella decisione di primo grado, che l’assunto degli appellanti sull’atteggiamento amichevole e grato delle appellate dimostrava un approfittamento della loro situazione e dalla nullita’ del patto di quota lite conseguiva l’obbligo di restituzione da parte del professionista di quanto percepito in esito a patto nullo ma e’ apodittica in ordine alla posizione della (OMISSIS) nei cui confronti la motivazione e’ apparente.

Ne derivano l’inammissibilita’ del ricorso del (OMISSIS) e la cassazione con rinvio in ordine al ricorso della (OMISSIS).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della (OMISSIS), dichiara assorbiti gli altri, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste anche per le spese.

Dichiara inammissibile il ricorso del (OMISSIS) che condanna alle spese hi favore delle controricorrenti liquidate in euro 7200 di cui 200 per spese vive oltre accessori, dichiarando la sussistenza, ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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