Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 luglio 2015, n. 15542

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 15311/10 proposto da:

– (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso; domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Como (c.f. (OMISSIS)) in persona del Sindaco pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro la sentenza n. 550/09 del Tribunale di Como, del 20 febbraio – 20 aprile 2009, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 giugno 2015 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. (OMISSIS), munito di delega dell’avv. (OMISSIS), per il Comune controricorrente, che ha insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – (OMISSIS) propose opposizione avverso il verbale di accertamento del 12 aprile 2007 contenente la contestazione dell’infrazione prevista e punita dall’articolo 180, comma ottavo del codice della strada, in relazione all’articolo 126 b bis, comma 2, del medesimo codice, assumendosi che avrebbe omesso di comunicare il nominativo del conducente della vettura al medesimo intestata, il quale si sarebbe reso responsabile di diversa infrazione stradale, comportante, se accertata, la perdita di punti-patente. A sostegno dell’opposizione sostenne (per quello che ancora interessa in sede di legittimita’)che la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata prima della definizione del procedimento di opposizione, nel frattempo intrapreso, avverso la diversa infrazione.

2 – L’opposizione fu respinta; il (OMISSIS) propose appello innanzi al Tribunale di Como che rigetto’ il gravame, statuendo che l’articolo 126 bis, II comma, cod. strada, prevederebbe, nella sua prima parte, la disciplina delle modalita’ di sottrazione del punteggio dalla patente di guida e che, a questo solo fine, stabilirebbe il termine di trenta giorni, decorrente dalla definizione della contestazione effettuata, per comunicare all’anagrafe nazionale l’avvenuta infrazione che comporta la sottrazione del punteggio; la seconda parte della norma invece sarebbe diretta a regolamentare la diversa ipotesi per la quale il conducente responsabile non sia stato identificato: in questo caso, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il proprietario della vettura deve fornire i dati identificativi del conducente, senza dunque che sia previsto alcun termine ulteriore ( secondo la ipotesi difensiva: decorrente dalla definizione della eventuale opposizione alla sanzione per la violazione presupposta).

3 – Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo; il Comune di Como ha depositato memoria di costituzione, riservandosi di svolgere in pubblica udienza argomentazioni avverso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con unico motivo il ricorrente contesta la interpretazione dell’articolo 126 bis, secondo comma, del codice della strada, fornita dal Tribunale di Como, sostenendo che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l’accertamento della infrazione principale o presupposta, il termine per la comunicazione del conducente sconosciuto decorre dalla definizione del relativo procedimento: a sostegno di tale interpretazione invoca l’autorita’ della Corte delle Leggi che, con sentenza 27 del 2005, avrebbe sancito che in nessun caso il proprietario del veicolo (che avesse proposto opposizione avverso l’accertamento dell’infrazione presupposta) sarebbe stato tenuto a rilevare i dati personali e della patente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali od amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione della infrazione.

2 – La interpretazione suggerita dal ricorso non appare condivisibile.

2.a – Va innanzi tutto ricordato il quadro normativo di riferimento: per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (segnatamente: del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286; nonche’ decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), l’articolo 126 bis, comma 2 e’ ora del seguente tenore: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo’ essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 272,00 a euro 1,088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.

2.b – Cio’ posto, non assume rilievo decisivo in favore della tesi del ricorrente l’intervento della Corte costituzionale con l’indicata sentenza n. 27/2005: in particolare, l’affermazione contenuta in quella decisione, secondo la quale “in nessun caso… il proprietario e’ tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, era funzionale a respingere l’eccezione di incostituzionalita’, per violazione dell’articolo 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’articolo 3 Cost.); del resto nella stessa decisione la Corte delle leggi ebbe a sottolineare che “L’accoglimento della questione di legittimita’ costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio – che pure e’ stato avanzato da taluni dei rimettenti – in ordine ad una ingiustificata disparita’ di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente”.

II.c – Il principio dunque che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma de qua e’ quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalita’ del conducente – in cui la seconda e’ prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per se’ e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito (vedi Cass. Sez. 2 n. 22881/2010; Cass. sez. 2 n. 11811/2010) – ovviamente essendo comunque necessaria l’allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione – ed e’ dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimita’ dell’accertamento dell’illecito presupposto (vedi Cass. Sez. 2 n. 17348/2007; Cass. Sez. 2 n. 16674/2010), cosi’ che il termine per la comunicazione delle generalita’ del conducente non puo’ decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorita’, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ ipotesi di illecito istantaneo.

2.d – Per completezza espositiva – ed in ragione di un segnalato contrasto tra l’indirizzo interpretativo di cui sopra e Cass., Sez. 6-2 n. 20974/2014 che ebbe a statuire: In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sansone amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed e separatamente sanzionato, sicche’ la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiche’ l’obbligo, nelle more del giudico, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’articolo 282 c.p.c. – va ribadita la soluzione ermeneutica qui proposta in quanto non sussiste, con l’indicata decisione n. 20974/2014 ne’ una sovrapponibilita’ di fattispecie (il caso cola’ deciso si poneva al di fuori della problematica della fissazione del dies a quo di decorrenza del termine per la comunicazione, qui controversa) ne’ una valida congruita’ argomentativa che si contrapponga allo stabilizzato indirizzo in precedenza richiamato (statuendosi, in detta isolata decisione, espressamente l’autonomia dei presupposti sanzionatori, con riferimento alla sopra citata, Cass. 22881/2010 ma facendo allo stesso tempo emergere una sostanziale pregiudizialita’ dall’esito del giudizio di impugnazione dell’accertamento della violazione presupposta).

3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto del limitato apporto argomentativo contenuto nel preteso “controricorso” (in cui si rinviava all’esposizione delle proprie ragioni in sede di udienza pubblica).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 di cui 200,00 per esborsi.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *