cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 luglio 2015, n. 15543

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al N.R.G. 27907 del 2&K), proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio di quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VERONA, in persona del sindaco pro tempore (OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) dell’Avvocatura Civica di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio di quest’ultima;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione 4 civile, n. 2965/2008, pubblicata il 30 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato (OMISSIS);

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso davanti al Giudice di Pace di Verona, depositato in data 12 ottobre 2006, (OMISSIS) proponeva opposizione avverso quattro sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Municipale del Comune di Verona per violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 14, (piu’ precisamente, per l’accesso, in assenza di autorizzazione, alla Zona a Traffico Limitato attraverso via “(OMISSIS)”).

Il Giudice di Pace di Verona, con decreto notificato alle parti in data 8 novembre 2006, fissava udienza di comparizione per il giorno 20 luglio 2007, ore 11.30.

Il giorno 6 luglio 2007 il (OMISSIS) depositava presso la Cancelleria dell’adito Giudice l’istanza di rinvio della suddetta udienza, essendo impossibilitato a comparire a causa di sopravvenuti e gravi motivi di famiglia.

Alla gia’ citata udienza del 20 luglio 2007, il Giudice di pace, rilevato che nessuno era comparso per l’opponente, pronunciava, Legge n. 689 del 1981, ex articolo 23 l’ordinanza di convalida delle sanzioni amministrative opposte; ordinanza notificata alle parti in data 21 settembre 2007.

Avverso tale ordinanza, il (OMISSIS) proponeva appello dinnanzi al Tribunale di Verona – Sezione 4, chiedendo l’annullamento delle sanzioni amministrative irrogate e la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata; in via subordinata, chiedeva che il Tribunale di Verona applicasse la sanzione minima della violazione piu’ grave.

In particolare, con l’atto di citazione in appello il (OMISSIS) lamentava che il Giudice di Pace di Verona avesse ignorato la sua istanza di rinvio dell’udienza di comparizione, ed evidenziava altresi’ che uno dei quattro verbali che gli erano stati contestati era relativo ad un’ infrazione commessa da un furgone di proprieta’ della Ditta (OMISSIS) s.n.c., a lui erroneamente attribuita.

Inoltre, per quanto concerne i residui tre verbali, il (OMISSIS) sosteneva che gli stessi fossero carenti dei requisiti formali richiesti ex lege per la loro validita’; carenza dalla quale discendeva la nullita’ dell’impugnata ordinanza di convalida. Adduceva, poi, a giustificazione delle violazioni in essi contestate, la scarsa visibilita’ della segnaletica posta all’angolo di Via (OMISSIS), lamentando che il Giudice di pace non avesse tenuto debitamente conto di tale circostanza. Sosteneva, infine, che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto, in ogni caso, configurare unitariamente la condotta di guida del ricorrente ritenendo unica la violazione dallo stesso commessa, piuttosto che contestargli violazioni plurime del medesimo divieto.

Il Comune di Verona si costituiva tardivamente contestando i motivi di gravame proposti dal (OMISSIS) e chiedendo la conferma dell’impugnata ordinanza.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2965/2008 rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS) e confermava integralmente l’ordinanza del Giudice di Pace, condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado.

Avverso tale sentenza, il (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

Il Comune di Verona ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione logica possono essere unitariamente considerati, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’articolo 24 Cost., nonche’ nullita’ della sentenza e del procedimento, in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato (con cio’ determinando la nullita’ del procedimento di secondo grado, nonche’ della sentenza che lo ha concluso) la statuizione del Giudice di pace di Verona, il quale ha del tutto ignorato l’istanza di rinvio dell’udienza che era stata prontamente depositata dal (OMISSIS) ed ha convalidato, a fronte della mancata comparizione alla prima udienza dell’opponente e del suo procuratore, l’opposto provvedimento; cio’, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 23, comma 5.

Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie doglianze, talune sentenze di questa Suprema Corte (Cass. n. 2000 del 12018; Cass. n. 6083 del 2004; Cass. n. 824 del 1998) che enunciano il principio per il quale il legittimo impedimento a comparire dell’opponente, anche se non comunicato al giudice entro l’udienza fissata, vizia il provvedimento di convalida eventualmente emesso da quest’ultimo e puo’ essere provato anche dopo l’ordinanza di convalida.

2. I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Come si puo’ agevolmente evincere dalla giurisprudenza di questa Corte, non vi e’ dubbio che del legittimo impedimento a comparire, allegato dall’opponente precedentemente all’udienza di comparizione, possa essere fornita prova anche dopo che il giudice abbia pronunciato l’ordinanza di convalida dei verbali di accertamento. E anzi, si e’ anche ritenuto che il legittimo impedimento a comparire possa essere posto alla base dell’istanza di revoca della detta ordinanza per sino nell’ipotesi in cui esso non sia stato neppure portato a conoscenza del giudice di merito entro l’udienza fissata per la comparizione delle parti (Cosi Cass. n. 6083 del 2004; Cass. n. 20685 del 2005).

Rimane, tuttavia, fermo il principio che esso deve essere sempre adeguatamente provato dalla parte che intende valersene, cosi’ come precisato nella sentenza di questa Corte n. 27030 del 2006 (richiamata in motivazione dal giudice di secondo grado), secondo la quale “pur ritenendosi in linea di principio che il legittimo impedimento a comparire dell’opponente o del suo procuratore possa essere provato anche dopo l’ordinanza di convalida, va puntualizzato che in ogni caso va provato che tale impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volonta’ dell’opponente o del procuratore”.

In coerenza col quadro normativo e giurisprudenziale fin qui descritto, il Tribunale di Verona, ritenuto che l’ostacolo alla comparizione in udienza allegato dall’odierno ricorrente non fosse stato sufficientemente provato e, dunque, non potesse integrare i requisiti del legittimo impedimento di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 23, comma 5 e’ giunto a confermare l’ordinanza pronunciata nel precedente grado di giudizio.

Con motivazione esente da ogni censura sul piano della legittimita’, il giudice di secondo grado, ha, infatti, precisato che la conferma dell’ordinanza trova la propria ragion d’essere nella mancanza stessa della prova da parte dell’opponente delle ragioni specifiche di detto impedimento, non nel ritardo con il quale tale prova sia stata fornita. Anzi, espressamente ammettendo (anche con il richiamo alla gia’ citata giurisprudenza di questa Corte) che ben avrebbe potuto provarsi la natura improvvisa ed imprevedibile dell’impedimento anche oltre l’udienza di comparizione in primo grado, il Tribunale di Verona lamenta la genericita’ dell’istanza di rinvio depositata dall’opponente e la conseguente impossibilita’ di riconoscervi un’obiettiva situazione di difficolta’ a comparire; apprezzamento – questo – che, poiche’ attinente al merito, non e’ sindacabile in sede di legittimita’.

3. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso sono inammissibili assorbiti. Invero, posto che il Tribunale ha confermato l’ordinanza di convalida dei verbali opposti, per mancanza di prova del legittimo impedimento a comparire, nella sentenza impugnata non e’ stata espressa alcuna valutazione sul merito delle infrazioni contestate (oggetto del terzo e del quarto motivo di ricorso) ne’ in ordine alla sanzione applicata (oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso).

4. In conclusione. Il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre a 200,00 per esborsi e accessori di legge e spese forfettarie.

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